Sentenza 30 maggio 2001
Massime • 1
In base alla prescrizione dell'art. 38 cod. proc. civ. nel testo previgente ed in quello novellato, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto nel primo atto difensivo resta cristallizzata nei termini risultanti dalle deduzioni articolate in tale atto, mentre restano irrilevanti le deduzioni successive.
Commentario • 1
- 1. LA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. Il P.N.A., IL P.T.P.C.T. E IL R.P.C.T..Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
LA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. Il P.N.A., IL P.T.P.C.T. E IL R.P.C.T. Pietro Cucumile SOMMARIO. Abstract in italiano. Il sistema italiano di prevenzione della corruzione delineato dalla legge n° 190/2012 si realizza attraverso un'azione coordinata tra un livello nazionale ed uno “decentrato”. Al riguardo, la strategia, a livello nazionale, si attua mediante il PNA adottato da ANAC che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei propri PTPCT. Il PNA individua, in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi; contiene inoltre l'indicazione degli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/05/2001, n. 7341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7341 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Rel. Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
Dott. IG MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
AU AN, IO MAURIZIO, in proprio e quali procuratori di AU DO, AU RI, OM AR OL, CO AR, LA MA, OL di NZ SE, CATEMARIO di RI AR ST, ES OV SE, LA SI, LA OVNI, EL LI, EO PP, SA AR, AR BE, LA RI, NZ BA, RU IV, SC NC, AU IO, AR OL, CC AR VI, SI RC, RO IO, TT AR ET, CO ST, in proprio e quali eredi di TT NE, TR BE, TS RA, ZZ NO, NE NA AR, AD SE, AD NA, GA AO, E ST DO, in proprio e quale procuratore degli eredi di ST LI, ES LA, RO MA, IA AO, IR IAAO, SA IANC, PS AR SA, AU LB, NN IN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso l'avvocato UI MANZI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati IN NN e CESARE GLENDI, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- ricorrenti -
contro
SS PI LO, RO IA UI, LA LO, CI UI AR, ST AR BE, EL AR ZI, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso l'avvocato ANTONIO VIANELLO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato AO IASIELLO, giusta mandato a margine del controricorso;
- resistenti -
avverso la sentenza n. 2326/00 del Tribunale di GENOVA, depositata il 03/07/00;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/04/2001 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza del Tribunale di Milano, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6 maggio
1999 il sig. RE PT e gli altri cedenti le azioni e le quote delle società "Base H" e "Una Base" convennero in giudizio davanti al Tribunale di Genova i sigg.ri RL SO LI, IA IG CR, RL AR, IG RI SC, RI RI TA e RI AZ LL, per ottenere la dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o l'annullamento del lodo arbitrale irrituale emesso il 27 novembre 1998 dal Collegio arbitrale costituito inter partes per dirimere la controversia insorta nell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto stipulato in data 28 novembre 1991, integrato dalla scrittura privata del 6 dicembre 1991, riguardante la cessione delle azioni e delle quote predette.
Gli attori esposero che con tali scritture i soci di minoranza delle due società avevano ceduto le proprie partecipazioni ai soci di maggioranza, concordando il prezzo della cessione in lire 4.356.888.000; che parte del pagamento era condizionato all'incasso di taluni crediti della società "Base H"; che, infine, sebbene le somme relative a tali crediti fossero state recuperate, i soci di maggioranza erano rimasti inadempienti quanto al versamento del residuo prezzo. Da ciò la procedura arbitrale irrituale conclusasi con il lodo impugnato, del quale gli attori chiedevano l'annullamento, avendo gli arbitri ecceduto rispetto al loro mandato, in quanto la controversia non era stata risolta secondo diritto conformemente alla clausola compromissoria. Gli attori esposero, inoltre, che i sig.ri RT PT e NI EN, parti del procedimento arbitrale, avevano ceduto i rispettivi crediti al sig. RE PT.
1. I convenuti, costituitisi, chiesero la chiamata in causa del sig. RT PT e della EN, in quanto litisconsorti necessari o terzi cui la causa era comune, ed eccepirono l'incompetenza per territorio, ex art.30 bis c.p.c., del Tribunale adito, in quanto il terzo chiamato (RT PT) esercitava le funzioni di giudice presso quest'ultimo ufficio. Previa ammissione di un capitolo di prova volto a dimostrare che uno degli attori, il sig. AO GA, esercitava funzioni giudiziarie nell'ambito del distretto della Corte d'appello di Torino, chiesero, inoltre, che fosse dichiarato competente il Tribunale di Milano e, in subordine, il Tribunale di Torino.
2. I terzi chiamati si costituirono in giudizio: l'PT aderì preliminarmente alla indicazione del Tribunale di Torino come giudice competente;
la EN chiese la separazione della causa proposta nei suoi confronti da quella proposta nei confronti dell'altro terzo chiamato, e, nel merito, l'inammissibilità della domanda di accertamento giudiziale spiegata nei suoi confronti.
3. Con sentenza depositata il 3 luglio 2000 il Tribunale di Genova, ritenuta la qualità di parte necessaria del procedimento in capo al chiamato PT, dichiarò la propria incompetenza, designando come competente il Tribunale di Torino.
4. Avverso questa decisione le parti originarie attrici, nonché i due chiamati in causa, RT PT e NI EN, hanno proposto regolamento di competenza. Il LI, il CR, il AR, lo SC, la TA e la LL hanno depositato scrittura difensiva, a norma dell'art.47, ult.comma, c.p.c. Il Pubblico Ministero ha concluso per la dichiarazione di competenza del Tribunale di Milano. I ricorrenti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti, rilevato che l'art.30 bis c.p.c. (che indica il foro per le cause in cui sono parti i magistrati) deve essere coordinato con le norme che regolano la competenza, osservano che esso non riguarderebbe i casi nei quali i magistrati siano parte solo in senso formale di un processo cumulativo relativo ad una pluralità di cause oggettivamente distinte, pur se connesse, e, tanto meno, il caso in cui il magistrato sia solo fittiziamente convenuto o chiamato in causa, proprio al fine di ottenere artificiosi spostamenti di competenza in funzione strumentale e dilatoria.
Secondo i ricorrenti, sarebbe anche errata l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui il dr. PT era da qualificare come litisconsorte necessario, in quanto parte della procedura arbitrale sfociata nel lodo.
Essi, poi, censurano la decisione del Tribunale, anche nella parte in cui si afferma la inderogabilità della competenza stabilita dall'art.30 bis c.p.c., per l'identità di ratio tra questa norma e l'art.4, primo comma, della legge 3 aprile 1988, n.117 sulla responsabilità civile dei magistrati. Questione che, nella fattispecie, non sarebbe irrilevante ai fini del decidere, poiché, dovendosi applicare in toto il regime di cui all'art.38, primo comma, c.p.c., si dovrebbe ritenere che l'eccezione di incompetenza,
per essere valida, dovrebbe essere accompagnata dall'indicazione del giudice competente, per permettere l'eventuale accordo processuale di tutte le altre parti sulla indicazione fatta da chi ha proposto l'eccezione, così da poter determinare la speciale traslatio, prevista dall'ultima parte del secondo comma dell'art.38 c.p.c.:
avendo in un primo tempo i convenuti indicato come competente il tribunale di Torino e in subordine quello di Milano;
e, in sede di precisazione delle conclusioni, indicato invece come competente in via principale il Tribunale di Milano ed in subordine quello di Torino, l'indicazione, rientrando nella disponibilità della parte, si dovrebbe ritenere decaduta.
Infine, in via subordinata, i ricorrenti prospettano la illegittimità costituzionale dell'art.30 bis cit., nell'ipotesi in cui fosse ritenuta condivisibile l'interpretazione adottata dal Tribunale di Genova.
2. Queste argomentazioni sono state ritenute infondate dal requirente, sulla base delle seguenti considerazioni. "Non sembra necessario prendere posizione sulla natura - derogabile o inderogabile - della speciale competenza stabilita dall'art.30 bis, posto che la relativa eccezione è stata tempestivamente sollevata dalle parti che oggi sono intimate. Non si possono seguire i ricorrenti, a questo proposito, nella loro tesi secondo la quale l'interversione dei fori indicati dagli intimati in sede di precisazione delle conclusioni, rispetto a quelli indicati in un primo tempo (dapprima, Torino in principalità ed in subordine Milano, e l'inverso in sede di precisazione delle conclusioni) implicherebbe rinuncia all'eccezione di incompetenza. Pertinentemente le parti intimate osservano, richiamando la costante giurisprudenza di questa Corte, che "l'ambito della questione di competenza territoriale resta delimitato, ai sensi del terzo comma dell'art.38 coc.proc.civ., dai motivi inizialmente indicati dalla parte eccipiente". Si deve, perciò, ritenere che mai questi ultimi abbiano rinunciato all'eccezione di incompetenza fondata sull'art.30 bis in parola.
"Nemmeno si può ritenere che la chiamata in causa del dr. PT sia stata posta in essere al solo fine di spostare artificiosamente la competenza. A questo riguardo, e senza che sia indispensabile stabilire se il dr. PT sia effettivamente parte necessaria, è sufficiente rilevare che sussiste all'evidenza un serio interesse delle parti intimate a sentir confermare la validità e l'efficacia del lodo anche nei confronti delle parti chiamate in causa, ed in particolare del dr. PT (pertinentemente nella memoria difensiva si fa riferimento ad eventuali residue obbligazioni dei chiamati ed alla loro solidale responsabilità in ordine al pagamento del compenso agli arbitri), per escludere la natura artificiosa e strumentale della stessa chiamata. La conseguenza, tenuto conto dell'ampiezza del dettato legislativo "Le cause in cui sono comunque parti magistrati (...)", non può che essere lo spostamento di competenza.
"Ciò premesso, si deve rilevare che, dovendo comunque questa Corte esaminare tutti i possibili profili di competenza, onde impedire qualsiasi ulteriore discussione su di essa (Cass.,sez.lavoro,20 maggio 1998, n. 5046 e sez.III,1° dicembre 2000, n. 15367), non si può trascurare la circostanza, pacifica tra le parti, della presenza in servizio, quale magistrato nell'ambito del distretto della Corte d'appello di Torino, di uno degli attori, il dr. AO GA. Si deve, perciò, ritenere competente non già il Tribunale di Torino, che sarebbe individuato ai sensi dell'art.11 del codice di procedura penale, richiamato dal primo comma dell'art.30 bis, bensì il
Tribunale di Milano, che è l'ufficio giudiziario determinato nello stesso modo partendo dal Tribunale di Torino.
"Se così è, viene a cadere la stessa premessa della questione di costituzionalità che viene proposta con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, sotto il profilo della eccessiva difficoltà dell'accesso al giudice, nell'ipotesi di una costosa e defatigante riassunzione a Torino, cui potrebbe far seguito, per la ragione detta, un'ulteriore trasmigrazione del processo a Milano. La questione si deve, perciò, ritenere non rilevante".
3. Queste considerazioni sono condivise dal Collegio, che le fa proprie.
Per resistervi non vale osservare (cfr. memoria dei ricorrenti) che, avendo i convenuti inizialmente indicato come giudice competente il Tribunale di Torino e successivamente il Tribunale di Milano, tali indicazioni si siano risolte nella irrituale proposizione dell'eccezione di competenza e nella rituale consolidazione della competenza territoriale del giudice adito, in quanto, secondo l'orientamento giurisprudenziale elaborato con riferimento al testo previgente dell'art.38 e che va riaffermato anche in relazione al testo novellato, l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal convenuto nel primo atto difensivo resta cristallizzata nei termini risultanti dalle deduzioni articolate in tale atto e restano irrilevanti le deduzioni successive (cfr.Cass.30 maggio 1988, n. 3691, Cass.11 giugno 1988, m.3992; Cass.25 gennaio 1995, n. 866;
Cass.29 gennaio 1996, n. 664). Neppure giova rilevare che l'indicazione del Tribunale di Milano fatta dal P.G. sarebbe in contrasto con l'adesione all'indicazione del Tribunale di Torino da parte del dr. RT PT, posto che l'istanza di regolamento di competenza ha la funzione di investire la Corte di cassazione del problema relativo all'individuazione del giudice competente, e, in tale verifica, essa, da un lato, è tenuta ad esaminare tutti i profili di competenza al fine di impedire un'ulteriore discussione su di essa;
dall'altro, deve esercitare poteri di indagine e valutazione che non sono limitati dal contenuto della decisione impugnata e dalle prospettazioni delle parti (cfr., ex multis, Cass.20 maggio 1998, n. 5046 e Cass.1° dicembre 2000, n. 15367, già richiamate).
4. In conclusione, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Milano a conoscere della controversia de qua. Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Milano. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della prima Sezione civile il 30 aprile 2001. Depositato in cancelleria il 30 maggio 2001