Articolo 67 del Regolamento del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326
Articolo 66Articolo 68
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26 gennaio 1915

Art. 67.

Spetta al notaro di dirigere la compilazione dell'atto dal principio alla fine, anche nel caso che lo faccia scrivere da persona di sua fiducia; a lui solo compete d'indagare la volonta' delle parti e di chiedere, dopo di aver dato ad esse lettura dell'atto, se sia conforme alla loro volonta'.

Per la scritturazione degli atti originali, giusta l'art. 53 della legge, deve adoperarsi inchiostro indelebile.

Entrata in vigore il 26 gennaio 1915
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