Art. 67.
Spetta al notaro di dirigere la compilazione dell'atto dal principio alla fine, anche nel caso che lo faccia scrivere da persona di sua fiducia; a lui solo compete d'indagare la volonta' delle parti e di chiedere, dopo di aver dato ad esse lettura dell'atto, se sia conforme alla loro volonta'.
Per la scritturazione degli atti originali, giusta l'art. 53 della legge, deve adoperarsi inchiostro indelebile.