Sentenza 27 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2002, n. 4410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4410 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2002 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA 0:44 IN NOME DEL POPOLO LIANC LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N.19761/99 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Dott. Michele DE LUCA Consigliere Cron. 10289 Rep. Dott. Fernando LUPI Consigliere Ud. 20/12/01 Dott. Antonio LAMORGESE Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SE NTENZA sul ricorso proposto da: AR CA, elettivamente domiciliato in Roma, via Arno n. 47, presso l'avv. Franco Agostini, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI - I.N.A.I.L., in persona del INFORTUNI SUL LAVORO presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli avv.ti Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
-- controricorrente 5283 avversO la sentenza n. 400 del Tribunale di Mantova depositata il 2 agosto 1999 (R.G. n. 245/99). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2001 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Giuseppe Li Marzi (per delega avv. Franco Agostini) e Antonino Catania;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 4 giugno/2 agosto 1999 il Tribunale di Mantova ha confermato la decisione in data 24 settembre 1998, con la quale il Pretore della stessa sede aveva rigettato la domanda proposta da CA CH nei confronti dell'Inail, diretta ad ottenere il riconoscimento della natura professionale dell'otopatia da cui era affetto e del diritto alla relativa rendita. Il giudice del gravame ha disatteso le censure il quale, deducendomosse dall'assicurato l'erronea valutazione dei dati clinici acquisiti, aveva richiesto la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio espletata nel giudizio di primo 2 avendo accertato da un lato la mancanza digrado - esposizione dell'appellante durante il lavoro svolto a rumori superiori o pari alla soglia di danno e dall'altro la natura non professionale della malattia, trattandosi di presbioacusia dovuta a degenerazione funzionale collegata all'invecchiamento. Avverso la pronuncia del Tribunale il CH ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo. L'Inail ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un unico articolato motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell' art. 3 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, dell'art. 2697 cod. civ., dell'art. 421 cod. proc. civ., dell'art. 41 cod. pen. e dei principi generali in tema di causalità e concausalità, nonché vizio di motivazione. Deduce che le valutazioni del consulente di ufficio circa la "ragionevole probabilità” della natura extraprofessionale della malattia unitamente alla evidenziata esposizione a rumore superiore alla 3 soglia di rischio imponevano il rinnovo della indagine tecnica, per cui addebita al Tribunale il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio. Critica inoltre la sentenza impugnata per non avere tenuto conto "dell'eventuale nesso di concausalità" fra attività lavorativa e malattia denunciata. Il ricorso è infondato. Pacifica in atti la circostanza che non era tabellata la lavorazione a cui il CH ricollega la sua otopatia, costui era tenuto a provare che la esposizione a rumore, da lui ritenuta necessariamente connessa all'espletamento del suo lavoro, era causa determinante della denunciata malattia. Ciò premesso, si deve rilevare che il giudice del merito, condividendo le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, ha escluso tale nesso causale, osservando come la dedotta esposizione al rumore in misura inferiore alla soglia di danno non costituisse di per sé prova sufficiente della derivazione della malattia dal lavoro, e sottolineando anzi la sussistenza di elementi, accertati attraverso la consulenza medica - curve audiometriche e il notevole aggravamento della ipoacusia dopo il collocamento in pensione - i quali, invece, evidenziavano dell'interessato la diversa derivazione della malattia, in quanto causata da degenerazione funzionale dell'organo dell'udito, collegata all'invecchiamento. Il ricorrente non deduce l'erroneità di queste risultanze, ma ponendo l'accento sulla espressione usata dal consulente di ufficio, in sede di chiarimenti, per ribadire la inesistenza del nesso causale fra la lavorazione cui esso CH era addetto e l'otopatia lamentata, e cioè la "ragionevole probabilità" che il danno lamentato non derivasse dal rumore, si è limitato a sostenere che l'esposizione al rumore, in quanto prolungata nel tempo, ed ancorché sotto la soglia di danno, sufficiente per determinare l'accoglimentofosse della domanda proposta: queste deduzioni assolutamentecostituiscono però una critica generica della valutazione del giudice del merito circa la extraprofessionalità della malattia, per cui la censura, senza alcuna specificazione degli diagnostici del consulente di ufficioerrori (questi aveva affermato che la curva audiometrica aveva denotato una pantonalità tipica delle otopatie non derivanti da rumore) ○ dei vizi del ragionamento escludereseguito per la ricollegabilità, anche come concausa, della 5 malattia alla lavorazione, è inammissibile. Va l'apprezzamento infatti considerato che dell'attività lavorativa come fattore determinante о comunque concausale della malattia costituisce una indagine di fatto, che se congruamente motivata, come appunto nella specie, si sottrae al sindacato di legittimità. Né, del resto, il ricorrente può utilmente dolersi della mancata rinnovazione della indagine tecnica o della mancata acquisizione da parte del giudice, ex art. 421 cod. proc., di ulteriori elementi probatori sollecitati dall'insufficenza di del processo,quelli esistenti agli atti trattandosi in entrambe le ipotesi di poteri discrezionali del giudice, il cui omesso esercizio non esige espressa motivazione, dovendosi ritenere che lo stesso giudice abbia, per implicito, considerato sufficienti le risultanze probatorie già acquisite (Cass. 15 gennaio 1999 n. 370, Cass. 2 ottobre 1999 n. 10960), a meno che non vi sia stata una sollecitazione della parte in tal senso con riferimento a specifiche richieste (Cass. 22 agosto 1997 n. 7881). Ma proprio sulla rinnovazione della consulenza di ufficio avanzata dall'assicurato, il Tribunale 6 ha motivato evidenziandone la superfluità in considerazione della "completezza degli esposti rilievi tecnici", concernenti soprattutto la entità del rumore sotto la soglia di danno e le caratteristiche delle curve audiometriche diverse da quelle delle ipoacusie da rumore, oltre che la natura dell'aggravamento della malattia dopo il collocamento in pensione del CH, conseguente soltanto alla degenerazione dell'udito per l'invecchiamento. Motivazione questa esauriente e priva di vizi logici. Il ricorso va dunque rigettato. Ai sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., il ricorrente, sebbene soccombente, non può essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, non essendo la sua pretesa manifestamente infondata e temeraria.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2001. 41 Consigliere est. Il Presidente Raylin lull Antours Lamoyer IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Koggi, 27 MAR. 2002 AL CANCELLIEREFelle 7