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11 novembre 2014
11 novembre 2014
Art. 1. 1. Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 , recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2014.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questo Supplemento ordinario.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2014.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questo Supplemento ordinario.
Commentari • 12
- 1. Dei delitti contro l'Amministrazione della giustiziaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 giugno 2018 · 2.4590926
Giurisprudenza • 138
- 1. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/07/2023, n. 2956Provvedimento: […] Innanzitutto, con riferimento all'eccepita improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita, si evidenzia, come ricordato anche da parte attrice, che ai sensi dell'art. 1 della legge n. 162/2014, che ha convertito il decreto-legge n. 132/2014, la negoziazione assistita rappresenta una condizione necessaria di procedibilità solamente nel caso si agisca per il risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti o nell'ipotesi di pagamento somme non superiori a € 50.000,00, per cui, tenuto conto che il presente giudizio ha ad oggetto la richiesta di restituzione somme superiori ad € 50.000,00, è evidente come la negoziazione assistita non rappresenti, nel caso in esame, una condizione di procedibilità.Leggi di più...
- successione ereditaria·
- art. 162/2014 legge negoziazione assistita·
- eredi legittimi·
- legittimazione attiva·
- difetto di legittimazione·
- titolarità del rapporto·
- negoziazione assistita·
- onere della prova