Sentenza 5 giugno 1998
Massime • 3
Il delitto di cui all'art. 516 cod.pen. si consuma nel momento in cui la sostanza è messa in vendita o altrimenti in commercio, senza che sia richiesta la vendita effettiva. Tale commercializzazione coincide con il momento in cui la merce esce dalla disponibilità del produttore per entrare nel mercato. Ciò significa che anche per tale delitto è configurabile il tentativo, che si realizza quando ancora la merce non è uscita dalla disponibilità del produttore, ma questi abbia compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla commercializzazione effettiva del prodotto. (Nella specie la Corte ha configurato il tentativo nel trasferimento del prodotto dallo stabilimento di produzione ad un deposito separato)
In materia di sostanze alimentari il concetto di genuinità non è soltanto quello naturale, ma anche quello formale fissato dal legislatore con la indicazione delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare: pertanto deve ritenersi non genuino il vino che non rispetti i parametri fissati dai regolamenti dell'Unione Europea e dalla legislazione nazionale.
Per sostanza alimentare si intende qualsiasi materia, solida, liquida o gassosa, destinata alla alimentazione, cioè al nutrimento corporale. Perciò, senza violare il principio di cui all'art. 1 cod. pen., e senza ricorrere ad alcuna interpretazione estensiva o analogica, deve affermarsi che il reato di cui all'art. 516 cod.pen. ha per oggetto materiale non solo le sostanze alimentari solide, ma anche quelle liquide, come le bevande.
Commentario • 1
- 1. Vendita di sostanze alimentari non genuine: rileva anche l’attività di stoccaggio temporaneoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 17 marzo 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/1998, n. 8662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8662 |
| Data del deposito : | 5 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori Udienza pubblica
Dott. Giuseppe SAVIGNANO Presidente del 5.6.1998
Dott. Aldo Sebastiano RIZZO Consigliere SENTENZA
Dott. Pierluigi ONORATO (est.) Consigliere N.2077
Dott. Ferdinando IMPOSIMATO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Alfredo TERESI Consigliere N. 04562/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da EL AN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza resa il 26.11.1997 dalla corte di appello di Torino. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere dr. Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dr. Bruno Frangini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - Con sentenza del 26.11.1997 la corte di appello di Torino ha confermato quella resa il 22.2.1996 dal pretore di Torino, sezione distaccata di Chieri, che aveva dichiarato AN LO colpevole del delitto di cui all'art. 516, condannandolo alla pena di lire 1.500.000 di multa, oltre alla pena accessoria della pubblicazione della sentenza.
Il LO era stato imputato del predetto reato, perché, quale titolare delle Cantine LO C.F.C., aveva posto in commercio come genuino circa 65.000 bottiglie di vino spumante, in realtà non genuino per avere gradazione alcolica, contenuto di zuccheri, residui, sovrappressione dell'anidride carbonica inferiori ai valori minimi stabiliti per vini spumanti.
I giudici di merito hanno osservato a) che il vino doveva qualificarsi come non genuino, giacché la genuinità non è solo quella naturale, ma anche quella formale fissata dal legislatore (e nella specie il vino non rispondeva ai parametri fissati dai regolamenti CEE e sanzionati amministrativamente dal D.P.R 162/1965);
b) che il LO aveva già avviato l'attività di commercio, dal momento che aveva provveduto all'imbottigliamento e all'etichettatura, nonché al trasporto delle bottiglie dallo stabilimento vincolo di Cerreto d'Asti al deposito di San Damiano. d'Asti; c) che sussisteva anche l'elemento soggettivo del reato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, giacché il LO, per la sua indubbia esperienza professionale nel settore, non poteva non essersi reso conto di aver utilizzato una matrice vinosa qualitativamente scadente, idonea a determinare una insufficiente gradazione alcolica e un insufficiente contenuto di zuccheri residui (e quindi anche un difetto di sovrappressione).
2 - Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso il LO, deducendo violazione della norma incriminatrice e articolando a sostegno i motivi appresso esposti e valutati.
Motivi della decisione
3 - Anzitutto il ricorrente lamenta che la norma dell'art. 516 c.p. fa riferimento solo alle sostanze alimentari, ma non alle bevande, in cui rientrava il vino spumante prodotto dalla Cantine LO. La censura è infondata. Per sostanza alimentare si intende qualsiasi materia, solida, liquida o gassosa, destinata alla alimentazione, cioè al nutrimento corporale. Perciò, senza violare il principio di cui all'art. 1 cod. pen., e senza ricorrere ad alcuna interpretazione estensiva o analogica, deve affermarsi che il reato previsto e punito dall'art. 516 c.p. ha per oggetto materiale non solo le sostanze alimentari solide, ma anche quelle liquide, come le bevande.
4 - In secondo luogo, il ricorrente contesta il giudizio espresso dalla corte di merito in ordine alla non genuinità del vino spumante prodotto dalla Cantine LO.
Anche questa censura non ha pregio. Questa corte ha già avuto modo di precisare che il concetto di genuinità non è soltanto quello naturale, ma anche quello formale fissato dal legislatore con la indicazione delle caratteristiche e dei requisiti essenziali per qualificare un determinato tipo di prodotto alimentare (Cass. Sez. VI n. 9505 del 18.9.1986, ud. 13.5.1986, Sforza, rv. 173760). Pertanto deve ritenersi non genuino il vino che non rispetti i parametri fissati dai regolamenti dell'Unione Europea e dalla legislazione nazionale.
5 - In terzo luogo, il LO contesta che il prodotto di cui trattasi fosse già finito e destinato al commercio, sostenendo che doveva invece essere rilavorato, e in particolare doveva essere sboccato e sottoposto alla rifermentazione in appositi tini in modo da riportare i parametri nei ,valori regolari.
Si tratta di mere asserzioni in fatto, che non hanno ingresso in sede di legittimità. Contro questa tesi la corte di merito ha logicamente osservato che se lo spumante era effettivamente ancora da "rilavorare", non sarebbe stato imbottigliato, etichettato e trasferito in un deposito lontano dallo stabilimento di produzione.
6 - Con un quarto motivo il ricorrente lamenta che nella concreta fattispecie non era integrato l'elemento essenziale richiesto dall'art. 516 c.p., cioè la messa in vendita o comunque in commercio.
La censura è fondata. La norma punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine. La consumazione del delitto si verifica quindi nel momento in cui la sostanza è messa in vendita o altrimenti in commercio, senza che sia richiesta la vendita effettiva (giacché in tal caso si potrebbe ipotizzare il delitto di frode in commercio di cui all'art.515 c.p.). Questa commercializzazione - ad avviso del collegio -
coincide col momento in cui la merce esce dalla disponibilità del produttore per entrare nel mercato. Ciò significa che anche per il delitto di cui all'art. 516 c.p. è configurabile il tentativo, che si realizza quando ancora la merce non è uscita dalla disponibilità del produttore, ma questi ha compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla commercializzazione effettiva del prodotto (non genuino). In questo senso non può condividersi quella sentenza secondo cui il semplice immagazzinaggio integra per se stesso l'attività di messa in commercio (Cass. Sez. VI n. 0 5353 del 23.4.1980, ud. 20.12.1979, Cutino, rv. 154113), o quella, ormai risalente, per cui il reato previsto dall'art. 516 non ammette la figura del tentativo punibile (Cass. Sez. III, n. 0 1010 del 21.6.1966, ud. 30.3.1966, Saviola, rv. 101759). Nella fattispecie di causa, invero, il vino spumante non era ancora uscito dalla disponibilità del produttore LO, e quindi non era stato ancora messo in commercio. Tuttavia il LO, trasferendo il vino già imbottigliato ed etichettato dallo stabilimento di produzione a un deposito separato, aveva compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco alla messa in commercio del vino stesso. Per conseguenza, il fatto contestato all'imputato deve essere riqualificato come tentativo del delitto di cui all'art. 516 c.p.; e la sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della corte territoriale per un nuovo giudizio.
7 - L'ultimo motivo dedotto, relativo al dolo, resta assorbito.
P.Q.M.
la corte, qualificato il fatto come tentativo di delitto di cui all'art. 516 c.p., annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 1998