CASS
Sentenza 28 ottobre 1986
Sentenza 28 ottobre 1986
Massime • 1
Per affermare la penale responsabilità in ordine al reato di incauto acquisto, ascrivibile a titolo di colpa - a differenza del delitto di ricettazione - è sufficiente che l'agente abbia omesso i necessari accertamenti anche in ordine ad una sola delle circostanze indizianti indicate nella norma incriminatrice, tale da legittimare il sospetto della illegittima provenienza della cosa.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/10/1986, n. 2790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2790 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 1986 |
Testo completo
27900
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 28.10.1986
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II PENALE SENTENZA 2754N. 2 Composta dagli 111.mi Sigg.:
Presidente Dott. GIUSEPPE SORRENTINO
ALFIO COCUZZA Consigliere REGISTRO GENERALE
1. Dott.
N. 931/80 GIUSEPPE PATRONI GRIFFI 2.
ITALICO LIBERO TROIA 3.
» RO TA
->>
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BATTAGLIA Antonio, n. a Vittoria
il 12.1.1953.
A
avverso la sentenza 16 ottobre 1985 del Tribunale di
Milano
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Giuseppe Patroni Griffi
Mod: 82
A. Spinosi Roma Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale CARLUCCI
che ha concluso per il rigetto
Udit i difensor
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la decisione indicata in epigrafe il Tribunale
di Milano, avendo respinto l'appello proposto dallo imputato, ha confermato la sentenza 6. aprile 1984
con la quale il Pretore di quella città aveva dichia rato ON TT colpevole della contravvenzio 3
ne di cui all'art. 712 Cod. Pen. per avere acquista to da uno sconosciuto un ciclomotore, e lo aveva con dannato alla pena di ventimila lire di ammenda.
Ricorre per cassazione l'imputato, con due mo-
tivi,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente censura la impugnata sentenza, con riguardo all'affermazione della sua responsabilità, per mancanza ed illogici- tà della motivazione e per violazione del principio dell'onere della prova, per avere il giudice di ap bello ritenuto che egli avrebbe omesso di effettua-
re accertamenti su cirocostanze indizianti di una provenienza illecita dell'autoveicolo mentre gli stes si giudici non avevano potuto evidenziare tali con-
dizioni, stante la regolarità del prezzo e delle con dizioni dell'offerente.
Con il secondo motivo viene denunziato il vizio di omessa motivazione in ordine al diniego dell'at-
tenuante di cui all'art. 62, n. 4, C.P.
Il ricorso è privo di fondamento.
Non sussistono, infatti, i denunziati vizi del-
la motivazione in ordine alla affermazione di respon sabilità, in quanto, nel reato di incauto acquisto,
ascrivibile a titolo di colpa a differenza della più grave ipotesi di reato prevista dall'art. 648
3. è sufficiente che l'agente abbia omesso C.P.
i necessari accertamenti anche in ordine ad una so-
la delle circostanze indizianti indicate nell'art. 712 C.P., tale da legittimare il sospetto della il legittima provenienza della cosa;
e. nella specie i giudici del merito hanno, quindi, correttamente ritenuto dimostrata la responsabilità dell'imputato in base alla circostanza che questi, per sua stessa
- di ac ammissione, aveva acquistato il ciclomotore certata provenienza furtiva · per strada, da un cer
-
to Franco non meglio identificato, ed omettendo di svolgere qualsiasi accertamento circa la provenien za dell'autoveicolo.
Nè può essere accolto il secondo motivo - de-
dotto, peraltro, genericamente, senza indicare le ragioni in base alle quali i giudici del merito a-
vrebbero dovuto concedere la attenuante del danno di speciale tenuità in quanto, correttamente, il giudice di appello ha negato la detta attenuante in considerazione dell condizioni oggettive della cosa
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto e il ricorrente va condannato, come per legge, alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria, in favore della Cassa delle ammende, che si determina 5
-
in lire cinquecentomila.
P.T.M.
La corte, visti gli artt. 537 e 549 c.P.P., ri-
getta il ricorso e condanna il ricorrente alla spesa al pagamento di lire cinquecentomila a favore del la Cassa delle ammende.
Roma, 28.10.1986.
IL PRESIDENTE.
Dott. Giuseppe Sorrentino
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott. Giuseppe PATRONI GRIFFI
11 DEPOSITATA in CANCELLERIA
addi 7 MAR 1987
Funzionario di Cancelleria
:
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 28.10.1986
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II PENALE SENTENZA 2754N. 2 Composta dagli 111.mi Sigg.:
Presidente Dott. GIUSEPPE SORRENTINO
ALFIO COCUZZA Consigliere REGISTRO GENERALE
1. Dott.
N. 931/80 GIUSEPPE PATRONI GRIFFI 2.
ITALICO LIBERO TROIA 3.
» RO TA
->>
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da BATTAGLIA Antonio, n. a Vittoria
il 12.1.1953.
A
avverso la sentenza 16 ottobre 1985 del Tribunale di
Milano
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Giuseppe Patroni Griffi
Mod: 82
A. Spinosi Roma Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale CARLUCCI
che ha concluso per il rigetto
Udit i difensor
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la decisione indicata in epigrafe il Tribunale
di Milano, avendo respinto l'appello proposto dallo imputato, ha confermato la sentenza 6. aprile 1984
con la quale il Pretore di quella città aveva dichia rato ON TT colpevole della contravvenzio 3
ne di cui all'art. 712 Cod. Pen. per avere acquista to da uno sconosciuto un ciclomotore, e lo aveva con dannato alla pena di ventimila lire di ammenda.
Ricorre per cassazione l'imputato, con due mo-
tivi,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente censura la impugnata sentenza, con riguardo all'affermazione della sua responsabilità, per mancanza ed illogici- tà della motivazione e per violazione del principio dell'onere della prova, per avere il giudice di ap bello ritenuto che egli avrebbe omesso di effettua-
re accertamenti su cirocostanze indizianti di una provenienza illecita dell'autoveicolo mentre gli stes si giudici non avevano potuto evidenziare tali con-
dizioni, stante la regolarità del prezzo e delle con dizioni dell'offerente.
Con il secondo motivo viene denunziato il vizio di omessa motivazione in ordine al diniego dell'at-
tenuante di cui all'art. 62, n. 4, C.P.
Il ricorso è privo di fondamento.
Non sussistono, infatti, i denunziati vizi del-
la motivazione in ordine alla affermazione di respon sabilità, in quanto, nel reato di incauto acquisto,
ascrivibile a titolo di colpa a differenza della più grave ipotesi di reato prevista dall'art. 648
3. è sufficiente che l'agente abbia omesso C.P.
i necessari accertamenti anche in ordine ad una so-
la delle circostanze indizianti indicate nell'art. 712 C.P., tale da legittimare il sospetto della il legittima provenienza della cosa;
e. nella specie i giudici del merito hanno, quindi, correttamente ritenuto dimostrata la responsabilità dell'imputato in base alla circostanza che questi, per sua stessa
- di ac ammissione, aveva acquistato il ciclomotore certata provenienza furtiva · per strada, da un cer
-
to Franco non meglio identificato, ed omettendo di svolgere qualsiasi accertamento circa la provenien za dell'autoveicolo.
Nè può essere accolto il secondo motivo - de-
dotto, peraltro, genericamente, senza indicare le ragioni in base alle quali i giudici del merito a-
vrebbero dovuto concedere la attenuante del danno di speciale tenuità in quanto, correttamente, il giudice di appello ha negato la detta attenuante in considerazione dell condizioni oggettive della cosa
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto e il ricorrente va condannato, come per legge, alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria, in favore della Cassa delle ammende, che si determina 5
-
in lire cinquecentomila.
P.T.M.
La corte, visti gli artt. 537 e 549 c.P.P., ri-
getta il ricorso e condanna il ricorrente alla spesa al pagamento di lire cinquecentomila a favore del la Cassa delle ammende.
Roma, 28.10.1986.
IL PRESIDENTE.
Dott. Giuseppe Sorrentino
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dott. Giuseppe PATRONI GRIFFI
11 DEPOSITATA in CANCELLERIA
addi 7 MAR 1987
Funzionario di Cancelleria
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