Sentenza 6 febbraio 1999
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/02/1999, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 1999 |
Testo completo
0 3 1 V 1 R 3 O 9 N 9 I 1 S BLICA ITALIANA 9 N.U. I 1 1 - EL POPOLO ITALIANO E D 8 - L E N TE SUPREMA DI CASSAZIONE N Oggetto N E E SEZIONI UNITE CIVILI V S O S O E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco FAVARA Primo Presidente F.F. R.G.N. 3621/98 Czon.3128 PONTRANDOLFI- Presidente di SezioneDott. Pasquale I Presidente di Sezione Dott. Francesco AMIRANTE Rep. Rel. Consigliere Dott. Massimo GENGHINI Ud.17/12/98 Consigliere Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Francesco SABATINI ha pronunciato la seguente 3000. SEN TENZA sul ricorso proposto da: CANALE REGOLO GIAMPIERO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AMITERNO 3, presso lo studio dell'avvocato IRE 3000 NCELLEDIA STEFANO NOTARMUZI, rappresentato ☐ difeso dall'avvocato LUIGI CINQUE, giusta delega a margine del ricorso;
CK880226 ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 1998
contro
Richiesta copia dal Sig. TESSAROLO 750 CONSORZIO LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE PER per diritti L. -1- il IL WERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentante OFFICIO COPIE CO.GE.RI., in persona del legale Richiesta copia legale CINQUE pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, Vidal Sig. per diritti L. presso lo studio dell'avvocati 18 FEB, 1999 COLA DI RIENZO 271, IL CANCELLIERE COSTANTINO TESSAROLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente di giurisdizione in per regolamento preventivo relazione al giudizio pendente n. 408/96 del Pretore di L'AQUILA; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/98 dal Consigliere Dott. Massimo GENGHINI;
udito 1'Avvocato Costantino TESSAROLO, per controricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al pretore del lavoro dell'Aquila, Canale Regolo Giampiero chiedeva accertarsi nei confronti del Consorzio per la gestione delle risorse idriche (CO.GE.R.I.) il suo diritto ad essere inquadrato nel livello Al, o, in subordine A3, del C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende municipalizzate del gas e degli acquedotti condannando il Consorzio al pagamento delle differenze tra le retribuzioni dovute e quelle percepite di fatto a far data dal 1° gennaio 1993 -differenze da liquidare eventualmente in separata sede- con rivalutazione ed interessi, dichiarando altresì che nel periodo dal 1° gennaio 1993 al 1° marzo 1995, il ricorrente andavano inquadrati nella 2a fascia funzionale della regolamentazione in vigore presso la Cassa per il Mezzogiorno. Il ricorrente, all'uopo, ricordava di essere stato assunto il 20 giugno 1980 alle dipendenze della Cassa per il Mezzogiorno con la qualifica di agente tecnico idraulico;
che nel novembre 1983, data attuazione all'art.6, ottavo comma, della legge 2 maggio 1976 n.183, veniva collocato presso la regione Abruzzo in attesa della costituzione o individuazione dell'ente preposto agli acquedotti al quale doveva essere destinato. Asseriva che nel frattempo le sue mansioni era aumentate di importanza. Soltanto con la legge regione Abruzzo 16 settembre 1987 n.66, si individuavano i destinatari delle opere acquedottistiche date in gestione provvisoria alla Regione, con la costituzione di Consorzi comprensoriali tra comuni;
in particolare, nell'Aquilano, le risorse idriche erano affidate al consorzio comprensoriale quanto alle "grandi opere" (servizi di captazione, di adduzione, di accumulo 3 A:\u3621d17.doc-19/12/98 (13.00)- Genghini-Pagina 3 dalle sorgenti agli impianti locali), e all'azienda consorziale acquedotto "La Ferriera" quanto alla distribuzione minore nei centri abitati. Con la legge regionale 29 giugno 1993 n.26, era consentito unificare tali organismi e l'ente risultante dalla fusione, con atto per notar Galeota del 16 febbraio 1995, era denominato "Consorzio per la gestione delle risorse idriche (Co.Ge.R.L.): si assumeva da parte del ricorrente l'erroneo inquadramento, non tenendosi conto delle mansioni effettivamente svolte.. Si costituiva il consorzio che resisteva alla domanda ed eccepiva il difetto di giurisdizione. Il ricorrente, pertanto, proponeva ricorso preventivo di giurisdizione, per affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario adito;
resiste con controricorso il Consorzio. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. La domanda che il ricorrente ha rivolto contro il consorzio è di "riconoscimento della qualifica superiore" (art.2103 cod.civ.); si assume, infatti, da parte del ricorrente che l'inquadramento attribuitogli nel Co.Ge.R.I. al momento della sua costituzione, non corrispondevano alle mansioni che egli effettivamente svolgeva precedentemente. D'altra parte non può non tenersi conto che, per sua natura, questa domanda inerisce ad un rapporto di lavoro di diritto privato;
nell'ambito di un rapporto di impiego 4 A:\u3621d17.doc-19/12/98 (13.00)- Genghini-Pagina 4 pubblico, infatti, non è configurabile la trasformazione in definitiva della applicazione alle mansioni superiori, essendo questa una caratteristica del rapporto di lavoro privato, ricorrendosi infatti, per il pubblico impiego, alla pretesa applicazione dell'indebito arricchimento (S.U. 24 aprile 1980 n.2702, 2 maggio 1980 n.2882, 11 ottobre 1983 n.5905, 17 gennaio 1986 n.279, 25 gennaio 1989 n.433, 15 ottobre 1998 n.10189). Del resto, il rapporto in questione è qualificato dall'art. 33 della richiamata legge regionale n.26 del 1993, come rapporto di lavoro di diritto privato, e la domanda del ricorrente è rivolta soltanto nei confronti del Co.Ge.R.L.-. Non è poi luogo ad applicare alla fattispecie quanto disposto dall'art. 1 del d.l. 6 maggio 1994 n.269 come convertito dalla legge 4 luglio 1994 n.432, che prevede che in caso di trasformazione di enti pubblici in enti pubblici economici o in società di diritto privato, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni 朋 attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione;
infatti, come esattamente rilevato dal ricorrente, nel caso in esame non si addivenne ad una trasformazione di un ente pubblico, ma alla fusione di due enti diversi, per effetto della quale il consorzio risultatone (cioè il Co.Ge.R.L.) addivenne al nuovo inquadramento dei dipendenti, e, tra questi, del ricorrente. Né, evidentemente, per il solo fatto che nella sua domanda il ricorrente intende estendere gli effetti dello svolgimento delle mansioni superiori anche ad un'epoca anteriore (dal 1° gennaio 1993), modifica la giurisdizione del giudice 5 A \u3621d17.doc-19/12/98 (13.00)- Genghini-Pagina 5 T U ordinario in toto o soltanto relativamente a tale periodo: è infatti evidente sia la unitarietà del rapporto, sia il fatto che la richiesta di applicazione dell'art. 2103 cod.civ. nei confronti della Co.Ge.R.I. deve essere delibata dal giudice ordinario. Consegue a quanto esposto la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario;
vi sono motivi per compensare le spese processuali.
P. Q. M.
La Corte, decidendo in camera di consiglio a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e compensa le spese del regolamento preventivo di giurisdizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione il 17 dicembre 1998. Francese Favory Il Presidente (Francesco Favara) вежит е рецій Il Cons. est. (Massimo Genghini ) Il Collaboratore di Concellerie Depositato in Cencelleria Даш 6 FEB. 1999 а CANCELLER 6 A:\u3621d17.doc-19/12/98 (13.00)- Genghini-Pagina 6