Sentenza 21 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2001, n. 9939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9939 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2001 |
Testo completo
Aula B E 9 9 39 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro R.G.N. 16045/1999Composta dai magistrati: Dott. Marino Donato Santojanni -- Presidente 66 Fernando Lupi - Consigliere 66 Luciano Vigolo 66 Rep. 66 Cron. 22543 66 Camillo Filadoro 66 Pasquale Picone Relatore 66 Ud.
9.5.2001 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 2290 NT OL, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, n. 10, presso lo studio dell'avv. Ferdinando Barucco, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Valori con procura speciale apposta in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
FALLIMENTO "IL SAIO S.R.L.", in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Leone XIII, n. 464, presso lo studio dell'avv. Serenella Lattanzi, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria Piscopo con procura speciale apposta a margine del controricorso;
-controricorrente- per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Avezzano n. 188 in data 3 maggio 1999 (R.G. 1162/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.5.2001 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Piscopo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Buonajuto che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Z Ricorre OL NT per la cassazione, sulla base di tre motivi, della sentenza con la quale il Tribunale di Avezzano, quale giudice di rinvio, ha, giudicando infondato l'appello, confermando la sentenza del Pretore di Lanciano, di rigetto dell'impugnazione del licenziamento intimatogli il 17 luglio 1991 dalla s.r.l. "Il Saio", società della quale era stato in seguito dichiarato il fallimento. La Corte di cassazione, con sentenza in data 21.4.1998, n. 11030, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso proposto dal NT contro la sentenza del Tribunale di Lanciano, confermativa di quella di primo grado, aveva annullato la decisione perché, nel ritenere sussistente una giusta causa di recesso, aveva considerato fatti che non erano stati previamente contestati al lavoratore (in particolare, l'avere chiesto ed ottenuto un decreto che ingiungeva alla società datrice di lavoro il pagamento di mensilità che, invece, gli erano state già anticipate), in violazione dell'art. 7 L. 300/1970, demandando al giudice di rinvio 2 la verifica della giustificazione del licenziamento sulla base dei fatti contestati, da valutare in funzione della loro portata oggettiva e soggettiva, delle circostanze nelle quali erano stati commessi, dell'intensità dell'elemento intenzionale e della proporzionalità con la sanzione inflitta. Il giudice del rinvio, investito del compito sopra precisato, ha ritenuto di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto il fatto che il NT avesse chiesto e ottenuto un anticipo stipendiale per la somma di £ 10.000.000, omettendone la restituzione e rilasciando a garanzia un assegno bancario privo di copertura. Ha osservato il Tribunale di Avezzano che le mansioni impiegatizie di particolare autonomia e responsabilità affidate al NT (al quale, in particolare, era attribuito il potere di scegliere i laboratori esterni cui affidare le commesse della هم ditta e di controllare l'esecuzione del lavoro) comportavano un rapporto fiduciario che risultava irrimediabilmente compromesso dal fatto di avere leso l'affidamento del datore di lavoro in ordine alla copertura dell'assegno, nonché dalla situazione di insolvibilità che il fatto stesso aveva evidenziato. Il Tribunale ha, inoltre, dichiarato inammissibile la domanda del NT diretta ad ottenere la restituzione di £ 8.824.525, trattenute in compensazione dei crediti per le spese legali di primo e secondo grado alle quali era stato condannato, essendo stata proposta per prima volta nel giudizio di rinvio. Resiste con controricorso il Fallimento della s.r.l. "Il Saio". Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c., nonché motivazione illogica e contraddittoria. Sostiene il ricorrente che la sentenza di cassazione non si era limitata ad accogliere il primo motivo di ricorso fondato sulla violazione dell'art. 7 L. 300/1970 - ma aveva - accolto anche il secondo, concernente l'inidoneità del fatto di avere agito in giudizio per la riscossione di somme che non gli erano dovute a giustificare il recesso, osservando che, ai fini della proporzionalità della sanzione espulsiva, andavano considerate le circostanze che vi era stato un precedente licenziamento accertato illegittimo (rinnovato mediante l'atto oggetto della controversia) e che, di conseguenza il lavoratore era a sua volta creditore, circostanze che il Tribunale aveva omesso di valutare. Con il secondo motivo con il quale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c., dell'art. 7 L. 300/1970, degli art. 99 e 112 c.p.c., dell'art. 2697 c.c., dei principi in materia di giudicato, nonché motivazione illogica e contraddittoria e omesso esame di punto decisivo il ricorrente deduce che la- 2 dazione della somma di £ 10.000.000 era avvenuta a titolo di "acconto rispetto a futuri stipendi" (come accertato dal Pretore con statuizione che non era stata impugnata), con assunzione dell'obbligo di restituzione a rate mensili e rilascio di un assegno (non datato) di pari importo a garanzia, in epoca da collocare alla fine del febbraio 1991 (secondo l'accertamento della sentenza di primo grado, e non il 30 marzo dello stesso anno come, invece, affermato dal Tribunale sulla scorta del contenuto del ricorso per ingiunzione presentato dalla società nel mese di luglio sulla base del titolo di credito;
che non era assolutamente provato che la società avesse in precedenza tentato di porlo all'incasso; che non poteva risolversi a danno del lavoratore la circostanza che, malgrado l'anticipo ricevuto, gli stipendi gli fossero stati ugualmente accreditati in banca;
che l'inadempimento era stato posto in essere proprio dal datore di lavoro, con la pretesa di riscuotere l'assegno in difetto del presupposto della mancata restituzione dell'anticipo stipendiale. 4 I due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati per quanto di ragione. E' necessario premettere in fatto che, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata e dai dati riferiti concordemente dalle parti, il NT venne licenziato una prima volta il 30 aprile 1991 (licenziamento poi annullato con sentenza passata in giudicato), cui fece seguito un nuovo recesso (oggetto della controversia) in data 17 luglio 1991, giustificato, per quanto interessa in questa sede, dal fatto di "aver percepito come anticipo di retribuzione la somma di £ 10.000.000 e di avere rilasciato a garanzia un assegno poi risultato scoperto". Il Tribunale di Lanciano rigettò l'appello del NT contro la sentenza del Pretore, ritenendo il licenziamento giustificato soprattutto a causa del comportamento fraudolento del lavoratore, consistito nell'avere domandato un decreto di ingiunzione per il pagamento delle mensilità di marzo e aprile 1991, che ben sapeva essere coperte dall'anticipo ricevuto. La sentenza è stata cassata perché questo specifico comportamento non era stato contestato previamente al dipendente ed il rinvio al Tribunale di Avezzano è stato disposto per accertare < se, indipendentemente dal fatto evidenziato dal Tribunale a fondamento del licenziamento (l'avere il NT chiesto ed ottenuto ingiunzione per il pagamento di stipendi nella consapevolezza che le somme fossero coperte dall'anticipo ricevuto), sussistano, sulla base della contestazione del 5 luglio 1991, fatti che consentano di ritenere legittimo l'atto datorile e deve valutare questi fatti in funzione della loro portata oggettiva e soggettiva, delle circostanze nelle quali sono stati commessi, dell'intensità dell'elemento intenzionale e della loro proporzionalità alla sanzione inflitta...>>. 5 Il giudice di rinvio non si è formalmente discostato dal mandato ricevuto, perché ha valutato come gravemente lesivo della fiducia che caratterizzava concreto rapporto di lavoro esclusivamente il rilascio di un assegno bancario senza copertura. Non sussiste, dunque, la denunciata violazione dell'art. 384 c.p.c., ma sono, tuttavia, presenti i vizi di motivazione insufficiente e non logicamente coerente prospettati, sia pure non proprio in modo lineare, dal ricorrente. Questi, infatti, precisa una serie di circostanze di fatto che effettivamente avrebbero dovuto essere congruamente esaminat per giungere ad una decisione corretta. Il Tribunale ha accertato che l'assegno venne consegnato con funzione di garanzia (non certo di mezzo di pagamento) di un prestito (definirlo quale "anticipo stipendiale" è esattamente la stessa cosa) effettuato al lavoratore, garanzia, 8 evidentemente, aggiuntiva, rispetto a quella naturaliter costituita dalle retribuzioni e dall'eventuale trattamento di fine rapporto. Su questo punto si riscontra la prima, grave, lacuna, dell'accertamento di merito: manca, infatti, qualunque indagine sul concreto contenuto delle pattuizioni intercorse fra le parti, in particolare circa le modalità della restituzione della somma. Infatti, attesa la funzione di garanzia svolta dalla consegna del titolo di credito, diventava necessario accertare se il datore di lavoro avesse ricevuto assicurazioni sull'esistenza della provvista ad una certa data (e, all'uopo, occorreva anche verificare se l'assegno fosse stato consegnato riempito in ogni sua parte, data compresa) e, soprattutto, se la presentazione all'incasso fosse subordinata all'avverarsi di determinati eventi. Soltanto dopo avere accertato le suddette circostanze, soprattutto quelle inerenti alle modalità di restituzione pattuite, sarebbe stato logicamente possibile, considerata la funzione di garanzia e la necessità del lavoratore di disporre 6 dell'anticipazione di danaro, risolvere il problema relativo all'affidamento del datore di lavoro circa l'esistenza della provvista. Ma, soprattutto, la motivazione è insufficiente nella parte in cui trascura di considerare la circostanza dell'estromissione del lavoratore dall'azienda fin dal 30 aprile 1991, a breve distanza, dunque, dall'ottenimento del prestito e dal rilascio dell'assegno. Tali insufficienze ed omissioni di accertamento compromettono irrimediabilmente la coerenza logica dell'affermazione concernente la lesione dell'elemento fiduciario a causa della mancata restituzione dell'anticipazione e della situazione di insolvibilità rivelata dalla mancanza di provvista. Dovevano ricevere adeguata attenzione, infatti, una serie di fatti: se il prestito potesse considerarsi garantito comunque dai crediti di lavoro del NT;
se il datore di lavoro fosse consapevole della mancanza di copertura dell'assegno al tempo della consegna e se la mancata riscossione delle retribuzioni fosse all'origine di una incolpevole, e non prevedibile dal NT, situazione di difficoltà finanziaria. Si aggiunga, infine, l'incongruenza logica della motivazione in tema di delicatezza dei compiti lavorativi affidati al NT, atteso che l'emersione di una situazione di pericolo circa la correttezza dei futuri adempimenti si collocava in un tempo successivo alla cessazione della fattualità del rapporto, così da non potersi escludere che si fosse determinata proprio per questo. In altri termini, il punto essenziale dell'indagine del giudice di merito doveva mirare ad accertare se, senza il licenziamento del 30 aprile 1991, il rapporto fra le parti si sarebbe presumibilmente svolto in modo conforme ai patti (restando 7 naturalmente irrilevante, sul piano del rapporto di lavoro, l'eventuale violazione delle regole concernenti il rilascio di assegni bancari). Invece, il Tribunale ha ritenuto giustificato il licenziamento sulla base del solo elemento del rilascio di un assegno senza copertura, fatto ritenuto idoneo a compromettere in maniera grave la fiducia del datore di lavoro, senza il necessario accertamento delle circostanze del caso concreto, che avrebbero potuto rilevarsi decisive per escludere l'inadempimento del NT. In accoglimento per quanto di ragione dei primi due motivi di ricorso, quindi, la sentenza deve essere cassata con rinvio per una rinnovata valutazione circa l'idoneità del fatto di aver rilasciato un assegno bancario senza copertura al datore di lavoro a garanzia del prestito ricevuto a giustificare il licenziamento, colmando le lacune sopra poste in evidenza e risolvendo le riscontrate contraddizioni logiche. Il giudice del rinvio provvederà altresì a regolare le spese anche del giudizio di cassazione. Resta assorbito nella decisione di cassazione con rinvio l'esame del terzo motivo, concernente la restituzione delle somme versate dal NT per spese processuali dei giudizi di merito.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e: rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di L'Aquila. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore шачіно затозомий Пиримид R IL CANCELLIERE Depositato in Cantelleria 21 LUG. 2001 oggi, CANCELLIBRE IL