Art. 1. Articolo unico
I notai dichiarati decaduti ai sensi dell' articolo 30, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , come modificato dagli articoli 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197 , e 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177 , e quelli dispensati per rinuncia ai sensi dell'articolo 31 della medesima legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sono, a loro domanda, riammessi all'esercizio della professione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, a condizione che non abbiano compiuto il 65° anno di eta', e vengono ammessi a concorrere alle sedi vacanti secondo i criteri previsti dalla citata legge 30 aprile 1976, n. 197 .
I notai dichiarati decaduti ai sensi dell' articolo 30, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , come modificato dagli articoli 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197 , e 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177 , e quelli dispensati per rinuncia ai sensi dell'articolo 31 della medesima legge 16 febbraio 1913, n. 89 , sono, a loro domanda, riammessi all'esercizio della professione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, a condizione che non abbiano compiuto il 65° anno di eta', e vengono ammessi a concorrere alle sedi vacanti secondo i criteri previsti dalla citata legge 30 aprile 1976, n. 197 .