Art. 3. 1. Alla realizzazione delle opere della parte comune italo-francese necessaria per il collegamento ferroviario, ai sensi di quanto disposto dall'Accordo di cui all'articolo 1, provvede, per quanto di competenza di parte italiana, la societa' Ferrovie dello Stato spa a carico del proprio bilancio, nell'ambito delle risorse annualmente trasferite alla societa' stessa dal bilancio dello Stato.
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23 ottobre 2002
23 ottobre 2002
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Brindisi, sentenza 20/05/2024, n. 861Provvedimento: R.G. 727/2019 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice ES MO, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 727/2019 PROMOSSA DA Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. AN AR, presso il cui studio in San Vito dei Normanni alla via Vittorio Emanuele III, 87 è elettivamente domiciliata parte attrice CONTRO Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Rossella Farnelli e Pierdamiano Sconosciuto, presso il cui studio in San IO LE alla via Trieste, 7 è elettivamente domiciliato parte convenuta …Leggi di più...
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