Sentenza 26 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/06/2003, n. 10174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10174 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 4%-03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSA IONE ggetto 0.1 SEZIONE SECONDA VILE REVINDICA Composta dagli Ill.mi ti: Dott. Antonio VELLA Presidente R.G.N. 15507/00 - Cron. 22646 Dott. Vincenzo COLARUSSO -Rel. Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ · Consigliere Rep. 2699 Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere Ud.20/02/03 Dott. Vincenzo MAZZACANE Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TO SA, NT IA, NT RC, elettivamente domiciliati in ROMA VLE ANGELICO 97, presso lo studio dell'avvocato GENNARO LEONE, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
NT MA GA, NT LA, in proprio e US, NT quale rappresentante di NT IA, NT DE, NT GE, NT elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 101, difesiPIETROLUCCI,dell'avvocato 2003 presso lo studio dall'avvocato ADELINDO MARAGONI, giusta delega in atti 297 -1- rappresentanto e difeso dal e IZ NT medesimo legale, con procura spciale alle liti n.94734 del 8/2/00 del notaio Luigi Luosi;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 3786/99 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 22/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso del 1° motivo del ricorso, rigetto del accoglimento resto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO del AR LL, 6.9.1988 Con atto citazione di PE, RI, UD, IN, NG, e AN essere comproprietari, per acquisto SA, premesso di delle nuda proprietà fattone da SA IN, di un rustici annessi siti in di terreno con appezzamento abusivamente NI SA, da Sabaudia, occupati al Tribunale di Latina, convenivano quest'ultimo, innanzi per sentirlo condannare al rilascio dell'immobile ed al risarcimento dei danni per la mancata riconsegna. Il convenuto contestava la domanda chiedendo che, in via riconvenzionale, fosse accertata la maturata usucapione e la nullità del titolo prodotto dagli attori per violazione (sulla minima unità culturale) nonché dell'art. 846 c.c. un rapporto di affittanza agraria con l'esistenza di miglioramenti. Il Tribunale accolse la domanda attrice, ad eccezione che per i danni, respinger la riconvenzionale dei convenuti El✓ condannando a rilasci fondo in favore degli attori dichiarazione an incompetenza a conoscere la domanda sulla esistenza del dedotto rapporto agrario in favore del giudice specializzato. Ital Avverso sentenza del Tribunale proposero appello TO ER, NO e AR SA, eredi del convenuto deceduto. Gli attori proposero appello incidentale. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 22 12.1999, respingento confermò la sentenza impugnata 1'appello incidentale e, quanto all'appello principale, osservando, per quel che ancona interessa: 1) che in primo grado era stata esercitata azione di revindica e che correttamente il Tribunale aveva escluso il possesso uti dominus del convenuto, ritenendolo del rapporto parentale di detentore "in considerazione mantenimento e di assistenza con sua sorella" IN SA, zia e dante causa degli attori;
2) che, pur volendosi ammettere l'esistenza di una obbligazione della concedente nel senso prospettato dal convenuto (0, più incisivamente, un rapporto agrario devoluto alla cognizione del giudice specializzato), essa non era opponibile agli attori in revindica, attesa la natura personale del supposto vincolo negoziale, peraltro non dimostrato ma solo genericamente enunciato;
3) che la domanda concernente la nullità, per difetto di causa, del contratto di rendita vitalizia in favore della proprietaria del fondo, da cui si faceva derivare il difetto di legittimazione attiva degli attori, prima che infondata nel merito, era inammissibile perché nuova e che, anche a volersi ritenere mera emendatio libelli il mutamento della causa petendi azionata in primo grado, gli appellanti non si erano limitati a formulare una eccezione per ottenere il rigetto della domanda avversaria ma avevano chiesto una sentenza dichiarativa del difetto di legittimazione attiva delle controparti basata su fatti mai dedotti in primo grado. Avverso detta sentenza TO ER, SA NO e SA AR propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi. SA UD, in proprio e quale rappresentante di SA PE, SA AR LL, IN, NG, AN e RI resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIOONE Nel primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 948 C.C., motivazione contraddittoria ed omesso esame di punto decisivo della controversia, i ricorrenti lamentano l'erronea qualificazione come revindica dell'azione proposta dagli attori "che non erano mai stati titolari dello ius " dal momento che la SA detinendi possidendi e IN, che aveva conservato per sé l'usufrutto, aveva proprietà concedendo in loro trasferito la nudasola locazione il fondo al SA RI. Gli attori, invero, avevano unaproposto mera azione di restituzione e dai convenuti non l'eccezione riconvenzionale proposta consentiva la diversa qualificazione della domanda la cui consentiva perfettamente di corretta qualificazione il titolo di detenzione dedotto dal opporre agli attori al contrario, considerato convenuto, che la Corte aveva, riconosciuto l'esistenza del inopponibile pur avendo il convenuto SA RI rapporto obbligatorio tra e la loro dante causa. Il motivo non è fondato per la assorbente ragione che revindica dell'azione proposta sulla qualificazione come dagli attori contro il SA si è formato il giudicato sulla base della sentenza di primo grado. senso formulata nel controricorso, ha L'eccezione, in tal indotto il Collegio alla lettura della sentenza predetta dalla quale si con assoluta evince, chiarezza la qualificazione dell'azione come revindica e, non essendo stata la sentenza del Tribunale impugnata sul punto, resta preclusa, anche nei limiti del giudizio di legittimità, ogni indagine sulla natura dell'azione. Sicchè la infondatezza del motivo risulta di primo immediata evidenza vuoi per la inopponibilità ai (nudi) in revindica del rapporto di natura proprietari attori per il profilo (del tutto personale, vuoi, soprattutto, ricorrenti) che tale rapporto è stato tralasciato dai ritenuto dalla Corte di appello, sul punto non censurata, "1 supposto", "non dimostrato e solo genericamente enunciato". Nel secondo motivo si deduce violazione e falsa cpc. alla ritenuta dell'art. 345 Quanto applicazione novità della domanda di nullità del contratto di rendita vitalizia che gli attori avevano proposto in via di eccezione diretta a paralizzare domandala attrice di restituzione e dedotto il difetto di legittimazione degli stessi come conseguenza della nullità. Il motivo è del pari infondato. La Corte di appello ha affermato - èed in ciò solo apoditticamente daicontrastata ricorrenti che i ricorrenti non si erano limitati all'eccezione ma avevano dichiarativa difetto di del chiesto una sentenza legittimazione attiva degli attori sul presupposto della - mai dedotta in primo grado del contratto di nullità rendita vitalizia da costoro stipulato con la proprietaria. Nello stesso motivo si ammette dai avevano richiesto il difetto di "1 ricorrenti che essi legittimazione attiva degli attori come conseguenza dell'accoglimento" ་་della "di pronuncia nullità del contratto di rendita vitalizia". Se così è, non può che stimarsi corretta la pronuncia del giudice di appello che ha ricusato l'accertamento della (e la relativa pronuncia sulla) nullità del contratto in base alla quale stato eccepito il difetto di era laritenendone novità, non legittimazione attiva, trattandosi, nella specie, del contratto su cui verteva la controversia e del quale fosse stata chiesta 1' esecuzione per cui tale, non poteva essere dedotta in fase di appello né rilevata di ufficio dal giudice. seguono la liquidate come nel dispositivo, Le spese, soccombenza.
PQM
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida in complessivi euro 1727,50, di cui 1500 (millecinquecento) per onorario. Così deciso in Roma addì 20 febbraio 2003 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. IL PRESIDENTE Il Consigliere estensore свабоится Delarons IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 2.6 G 2003 IL CANCELLIERE C1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 serie 4 al n.del 1986 A versate €16, ft. // il 14. JAN 2013.……. IL FUNZIONARIO