Sentenza 15 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di intercettazione telefonica, è legittima l'intercettazione delle conversazioni di un telefono cellulare tramite numero IMEI, in quanto tale numero, attesa la sua univocità, identifica specificamente un solo apparato radiomobile, consentendo l'intercettazione anche nel caso in cui l'utente che l'utilizza cambi la scheda telefonica, sempre che sia evidente agli atti la concreta riconducibilità dell'apparato radiomobile all'uso normale da parte della persona le cui conversazioni telefoniche si intenda sottoporre ad intercettazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2005, n. 10898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10898 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 15/02/2005
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 00245
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 046451/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AL AN N. IL 15/05/1977;
avverso ORDINANZA del 15/11/2004 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SARNO GIULIO;
sentita le conclusioni del P.G. Dr. Vittorio Meloni: rigetto del ricorso;
OSSERVA
TE GA ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Bologna che, in data 15.11.2004, rigettava la richiesta di riesame del provvedimento con il quale il GIP del tribunale di Bologna aveva disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere per i seguenti motivi:
1) Art. 606 lett. c) Inesistenza dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni.
I decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche sarebbero, secondo il ricorrente, inesistenti in quanto privi dei requisiti essenziali mancando sui provvedimenti il riferimento al numero di ruolo, all'ufficio del GIP, l'indicazione del magistrato che ha sottoscritto gli atti ed il timbro della cancelleria del giudice emittente, circostanza quest'ultima che non consentirebbe neanche di accertare l'avvenuto deposito del provvedimento, con conseguente inefficacia del provvedimento stesso.
2) Art. 606 lett. c), inosservanza degli art. 266-271 c.p.p.. Sarebbe illegittima, per il ricorrente, l'intercettazione di conversazione tramite IMEI e non tramite una utenza telefonica determinata. Il numero Imei contraddistingue, infatti, semplicemente l'apparato radiomobile e da questo dato non è possibile desumere automaticamente, senza l'ausilio di enti gestori della telefonia mobile, il numero dell'utenza utilizzato dallo stesso apparato. Ne consegue che il decreto autorizzativo privo dell'indicazione del numero dell'utenza rimanda ad una ulteriore e successiva fase acquisitiva sua capacità di dare avvio alla procedura di captazione, fase che non può trarre dal decreto che dispone intercettazioni idoneo supporto giuridico, stante il preciso ineludibile disposto dell'articolo 267 c.p.p.. Peraltro dalla lettura degli atti di indagine non risulterebbe l'emissione di alcun decreto da parte del pubblico ministero che autorizzi la polizia giudiziaria ad acquisire i dati relativi all'utenza. Tali carenze finirebbero inevitabilmente per riverberarsi sul sistema delle garanzie riconducibile all'art. 15 Cost.. 3) Art. 606 lett. e). Manifesta illogicità della motivazione in ordine alla identificazione della persona titolare della utenza intercettata recante il n. 320/4632700.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In via generale si deve immediatamente rilevare che i motivi esposti risultano già compiutamente esaminati dal tribunale del riesame con motivazioni esaustive e pienamente condivisibili. In ordine al primo motivo di ricorso correttamente il tribunale osserva che si può parlare di inesistenza solo in relazione a quei provvedimenti affetti da un'anomalia genetica così radicale da non poterne consentire l'inquadramento in una categoria tipica o l'attribuibilità ad un determinato organo giudiziario. In relazione a quest'ultimo aspetto si è già esclusa, ad esempio, l'inesistenza dell'atto nel caso di decreto di autorizzazione alla proroga delle intercettazioni privo del sigillo dell'ufficio, in quanto l'assenza di timbratura dell'atto medesimo, emesso dall'autorità giudiziaria legislativamente qualificata ad assumerlo, non ne inficia la regolarità sostanziale, ma si risolve in una mera irregolarità, priva dì conseguenze e sanabile mediante integrazione da parte dell'organo da cui il documento promana. (Sez. 2^, n. 26015 del 25/06/2001 Rv. 219903) o, per le medesime ragioni, nel caso in cui il decreto con il quale il PM dispone le intercettazioni nei casi di urgenza sia privo della sottoscrizione dell'ausiliario (Sez. 1^, n. 34983 del 26/08/2003 Rv. 226395).
Nella specie, invece, come osservato dal giudice di merito, il decreto di autorizzazione alle intercettazioni è indubbiamente riconducibile all'Ufficio del GIP.
L'atto è, infatti, provvisto di data, di sottoscrizione autografa del magistrato che lo ha emesso - che, per quanto poco leggibile, comunque, ne consente l'attribuzione -, nonché del numero di ruolo generale del procedimento penale che, nonostante la contestuale mancanza del numero di ruolo dell'Ufficio del GIP, permette indubbiamente di ricollegare con certezza l'atto al procedimento penale di riferimento.
Il ricorrente richiama, invero, nel ricorso l'attenzione anche su un altro elemento e, cioè, la mancanza sul decreto del timbro della cancelleria che ne attesti l'avvenuto deposito, ritenendo, anche sotto tale profilo, l'atto inesistente in quanto emesso in violazione di quanto disposto dell'art. 128 c.p.p.. Anche tale rilievo non può essere condiviso.
L'attività di deposito dei verbali di intercettazione e dei decreti autorizzatori è specificamente regolata nell'art. 268 co. 4^ c.p.p.. Il tribunale ha già correttamente rilevato che la violazione di tale disposizione, ammesso che sussista nel caso di specie, non determina la sanzione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni posto che tale sanzione non può evidentemente estendersi oltre i limiti indicati dall'art. 271 c.p.p.. Deve aggiungersi, al riguardo, che questa Corte ha in più occasioni escluso anche la sanzione della nullità in mancanza di una specifica previsione in tal senso (Sez. 5^, n. 7994 del 18.2.2003, RV 223884;
Sez. 1^ n. 3133 del 12.3.1998, RV 210185). A fortiori deve, quindi, essere evidentemente esclusa anche l'inesistenza del decreto.
Va, peraltro, ricordato che il deposito degli atti e dei documenti processuali in cancelleria costituisce una semplice attività materiale i cui adempimenti non sono soggetti ad alcuna formalità (Sez. 1^ n. 119 del 1992, Infanti); che l'attestazione della cancelleria in ordine al deposito del decreto ha funzione unicamente certificatoria in ordine alla sua emissione e che quest'ultima circostanza è evidentemente desumibile anche da altri elementi. Come esattamente rilevato dal tribunale, il decreto si inserisce, infatti, in una sequenza procedimentale ben definita - richiesta di autorizzazione formulata dal PM;
emissione del decreto di autorizzazione del GIP e sua trasmissione al PM richiedente - che di per se stessa ne rende imprescindibile l'emissione; ne' va dimenticato che i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni devono essere comunque annotati, in ordine cronologico, nell'apposito registro riservato, tenuto nell'ufficio del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 267, comma 5^, cod. proc. pen. e che, da tale momento, essi acquisiscono efficacia (Sez. 1^, n. 34983 del 26/08/2003 Rv. 226395). Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso va premesso che il numero IMEI serve ad identificare il corpo base del telefonino, il modello, il luogo di costruzione o assemblaggio ed il numero seriale;
è unico per ogni apparecchio e viaggia insieme al numero di cellulare del chiamante. Esso rappresenta, dunque, di per se stesso un elemento identificativo certo in ordine all'apparecchio utilizzato.
Qualora emerga dagli atti che, come nel caso di specie, l'apparecchio sia in possesso della persona che deve essere sottoposta ad intercettazione non vi può essere, evidentemente, ragione per escludere l'avvio delle operazioni in attesa dell'individuazione del numero dell'utenza utilizzata dalla persona nei cui confronti occorre procedere all'intercettazione. Un divieto del genere, oltre a non essere ricavabile da alcuna disposizione del codice, si pone in contrasto con le stesse finalità dell'intercettazione e con l'esigenza, già rilevata dal tribunale, di assicurare, per quanto possibile, la continuità delle captazioni quando siano utilizzati apparecchi cellulari. Occorre tenere conto, infatti, delle particolari modalità operative e di attivazione dei cellulari a tecnologia GSM che, attraverso la prassi del cambio delle schede telefoniche, consentono di vanificare l'intercettazione dei singoli numeri di utenza.
Si è, peraltro, già chiarito al riguardo che, nel caso di utilizzazione di schede diverse da parte della persona sottoposta ad intercettazione, non si pone la necessità di una nuova autorizzazione del giudice.
Questa Corte ha, infatti, affermato che deve ritenersi comunque implicita l'estensione dell'autorizzazione a tutte le utenze che risultino di volta in volta attivate sull'apparecchio mediante la prassi citata (cambio delle schede telefoniche), sempre che, ovviamente, tali schede siano in uso alla medesima persona indagata, nei riguardi della quale l'intercettazione sia stata ritualmente autorizzata.
Inoltre, è stata riconosciuta la legittimità del provvedimento con cui il P.M., una volta che il Giudice abbia autorizzato l'intercettazione telefonica dell'indagato, sostituisca, in sede di esecuzione delle operazioni, all'utenza mobile (scheda del cellulare) indicata nel provvedimento autorizzativo, altra utenza mobile, effettivamente usata dall'indagato. (Sez. 4^, n. 17832 del 03/05/2001 Rv. 218766).
L'utilizzo del numero IMEI consente, evidentemente, di per se stesso, l'intercettazione anche nel caso in cui l'utente cambi la scheda e, dunque, va nel senso - come rilevato dal Tribunale del riesame - di garantire l'effettività dell'intercettazione e di superare i problemi evidenziati.
Naturalmente, si potrà ricorrere a tale procedura solo ove si dimostri, in concreto, che l'apparato sia realmente riconducibile al normale uso da parte della persona che si intende sottoporre ad intercettazione.
È, quindi, necessario che il giudice, al momento di decidere sull'autorizzazione, valuti attentamente ed in maniera specifica gli elementi che inducono ad identificare nella persona dell'indagato colui che abbia effettivamente il possesso dell'apparecchio e che, quindi, ne faccia, e ne possa fare, realmente uso.
In relazione al profilo della riservatezza, va peraltro ricordato che, in ogni caso, l'art. 268, co. 6^ c.p.p. assoggettando il materiale acquisito nel corso dell'attività di intercettazione ad uno specifico vaglio in ordine alla pertinenza al procedimento penale consente anch'esso, ancora prima di qualsiasi utilizzo in sede processuale, l'esame in merito alla riferibilità delle intercettazioni effettuate. Nella specie il Tribunale ha correttamente verificato le circostanze menzionate, motivando in ordine al possesso dell'apparecchio intercettato ed individuando, quale elemento di riscontro, il rinvenimento nella vettura dell'indagato, della SIM card abbinata all'apparato cellulare intercettato.
Quanto al terzo motivo di ricorso il Tribunale osserva che l'indagato è risultato in possesso, al momento del fermo, anche della SIM card relativa alla utenza n. 320/4632700 inserita in un cellulare Nokia di colore rosso rinvenuto nell'auto Mercedes in uso all'indagato e che trattasi della stessa SIM card abbinata all'apparato cellulare intercettato al momento dell'attivazione delle operazioni di intercettazioni.
Per quanto concerne, infine, la correttezza dei riscontri, si deve osservare che essa esula evidentemente dal giudizio di legittimità presupponendo un'analisi del fatto non consentita in questa sede. E, dunque, anche per tale aspetto, il ricorso non appare fondato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 23 co. 1^ bis della legge 8.8.1995 n. 322. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2005