Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2001, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 201319/01 ) . O E B N C , E 1 A E 9 P N 9 I 1 O - I D 1 Z 1 A - E R 1 C T 2 I S . I D L G U E 9 I REPUBBLICA R 3 G A E E D 6 E 4 N DEL OPO ITALIANO . T . T N T E T S I S R E A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Antonio IANNOTTA - R.G.N. 16133/98 7 Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Consigliere- Cron. 2729 Dott. Olindo SCHETTINO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud. 27/09/00 ConsigliereDott. Sergio DEL CORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SEN TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA 1 31 GEN 2001- MOSCATELLI COSIMO, IL CANCELLIER VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell'avvocato FABBRINI F. 1 difeso dall'avvocato ALLEGRETTI PIETRO, LIFE 3000 CANCELLERIA giusta delega in atti;
- ricorrente CG408136
contro
AN VITO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. MANFREDI 17, presso lo studio dell'avvocato ZEMA DEMETRIO, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente - 2000 avverso la sentenza n. 3/97 del Giudice conciliatore 1513 di SAN GIORGIO IONICO, emessa il 28/08/97; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/00 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G.N.16133/98 Oggetto: Obbligazioni-adempimento- Pagamento-imputazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del conciliatore di S.Giorgio Jonico del 28 agosto 1997 è stata rigettata l'opposizione di TE IM avverso il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto da Milano Vito per il pagamento della somma di lire 429.833, oltre interessi, con la motivazione che l'opponente, contrariamente a quanto assunto con l'atto di opposizione, non aveva fornito la prova di avere saldato il debito nei confronti dell'opposto. Ricorre TE IM per la cassazione della sentenza, deducendo tre motivi di gravame;
resiste con controricorso Milano Vito. AR MOTIVI DELLA DECISIONE Con la proposta impugnazione il ricorrente denuncia: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2696 e 1193 C. C. (art. 360 n. 3 c. p. c.), per avere il conciliatore ritenuto, erroneamente, che l'opponente non avesse fornito la prova di avere 2 saldato il debito nei confronti del Milano di cui al decreto ingiuntivo, laddove incombeva all'opposto l'onere di provare - onere non assolto che la somma di lire 429.850 pagata dal ricorrente era servita a soddisfare altro suo debito nei confronti dello stesso Milano. 2) violazione e falsa applicazione dell'art.115 c.p.c. (art.360 n.3 c.p.c.), per non avere tenuto conto, il giudice di merito, delle testimonianze rese da TA IA, TA LU e IL TA, dalle quali avrebbe dovuto trarre il convincimento che il debito per il quale vi era stata ingiunzione di pagamento era stato effettivamente saldato dal ricorrente. comunque, insufficiente motivazione in 3) omessa, ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360 n.5 c.p.c.), per non avere spiegato, il conciliatore, le ragioni per le quali ha ritenuto che dalle testimonianze rese dai soggetti sopra indicati non fosse emersa la prova dell'avvenuto pagamento del credito azionato con l'ingiunzione opposta. 3 I motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, dato che con gli stessi si muove alla sentenza impugnata sostanzialmete un'unica censura, che è quella dell'errata valutazione delle prove effettuata dal conciliatore. Senonchè, contrariamente all'assunto del ricorrente, la decisione qui in esame, che deve ritenersi emessa secondo equità ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., è sorretta da congrua e convincente motivazione e basata su diligente valutazione delle prove acquisite al processo (testimonianze, corrispondenza epistolare, ecc...), da cui il giudicante ha tratto il convincimento, chiaramente espresso, che l'opponente TE IM non avesse pagato il suo debito al Milano. Né in questa sede è consentito ripetere accertamenti e apprezzamenti dei fatti compiuti in sede di merito. In presenza, pertanto, di adeguata motivazione, e non essendo state denunciate, d'altra parte, violazioni di principi regolatori della materia, alla cui osservanza è ( rectius, era tenuto) il conciliatore nel decidere le cause secondo equità (art.113 comma 2 c.p.c. previgente), la decisione impugnata deve rimanere ferma ed il ricorso deve essere conseguentemente rigettato. Il ricorrente va condannato alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in lire 100.000 oltre a lire 900.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 27 settembre 2000 Il presidente Il consigliere est. (Dr. Antonio Iannotta) (Dr. Olindo Schettino) T IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna O L L 4 O 7 B .3 Roma_.30 GEN. 2001 DEPOSITATO IN CANCELLERIA E N E , ) N 1 E 9 IO 9 C Z 1 - A A 1 R P 1 IL CANCELLIERE C1 IST - I 1 D 2 G . E E L R IC 9 A 3 D D E IU E T 6 N G 4 E . S E T E T T.N R A (IS 5