Sentenza 4 maggio 2004
Massime • 1
In tema di procedimenti speciali con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui agli artt. 589, 590 cod. pen. commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, va disposta la sospensione o la revoca della patente di guida, come previsto dall'art. 222 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. La sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., infatti, è equiparata, ex art. 445 cod. proc. pen., ad una pronuncia di condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/05/2004, n. 27897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27897 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 04/05/2004
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 747
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 006869/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI APPELLO DI TRENTO;
nei confronti di:
1) ZU RG N. IL 12/11/1972;
avverso SENTENZA del 09/05/2002 GIUDICE DI PACE di MEZZOLOMBARDO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omessa sospensione della patente di giuda. OSSERVA
Con atto dell'11/6/2002 il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Trento ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa il 24/5/2002 dal giudice di pace di Mezzolombardo, che ha applicato a UZ GH la pena pecuniaria di euro 517,00 per il reato di cui all'art. 186 cod. strad..
Con il ricorso il ricorrente lamenta, da un lato, l'erronea applicazione della legge penale, per la ragione che il giudice a quo ha omesso di irrogare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, come previsto dall'art. 222 cod. strad.; dall'altro lato, si duole che il giudice abbia ritenuto la ricorrenza dell'ipotesi delle disagiate condizioni economiche ex art. 133 bis c.p., senza tuttavia giustificare in sentenza l'esercizio di tale potere con una benché minima motivazione.
Osserva questa Corte che le doglianze sono fondate.
In materia di sanzione amministrativa accessoria della patente di guida si sono fissati dei principi che costituiscono ormai ius receptum, e precisamente quanto segue.
Mentre nell'imperio del vecchio codice della strada la sospensione della patente di guida era qualificata come pena accessoria nella rubrica dell'art. 80 ter, introdotto dall'art. 142 della legge 24 novembre 1981 n. 689 sulle modifiche al sistema penale, l'art. 222
del nuovo codice della strada, le ha riconosciuto espressamente il carattere di sanzione amministrativa accessoria.
Con la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. possono essere applicate sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell'art. 445 c.p.p. limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria. Tale sanzione, non integrando una pena accessoria ne' una misura di sicurezza, prescinde dall'accordo tra le parti (Cass. SS.UU. 27.5.1998, Bosio), tanto che la Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 445 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, in caso di accoglimento della richiesta di patteggiamento, sia preclusa l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida (C. Cost. 18.6.1997, n. 184; C. Cost. 5.2.1999, n. 25). Ne deriva che con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve essere disposta la sospensione della patente di guida a norma dell'art. 222 nuovo codice della strada (Cassazione penale, sez. 4^, 5 luglio 1994, Mor;
Cassazione penale, sez. 6^, 6 dicembre 1995, n. 1663, Infante;
Cassazione penale, sez. 4^, 12 maggio 1995, n. 6437, Rossi;
Cassazione penale, sez. 4^, 21 settembre 1995, n. 10102, Calevi;
Cassazione penale, sez. 4^, 7 febbraio 1995, n. 1909, Licci;
Cassazione penale, sez. 6^, 29 settembre 1997, Cardaropoli), persino se la sospensione detta sia stata già disposta dal Prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal Prefetto (Cassazione penale, sez. 4^, 27 marzo 1997, n. 3254). Il giudice è, inoltre, tenuto a disporre con la sentenza di applicazione della pena la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, a nulla rilevando che di questa non sia stata fatta menzione nella richiesta di patteggiamento. La detta sanzione, infatti, non può formare oggetto dell'accordo tra le parti (Sez. un. 8 maggio 1996, n 11, De Leo), che dev'essere limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia (Cassazione penale, sez. 6^, 19.12.1997, P.G. in c. Poli;
Cassazione penale, sezione 4^, 27 febbraio 1996, n. 4086, Verzelletti;
Cassazione penale, sez. 4^, 19 giugno 1996, n. 7206, Vezzoli, 1835;
Cassazione penale, sez. 4^, 9 febbraio 1996, n. 2531, Veneri;
Cassazione penale, sez. 4^, 9 maggio 1997, n. 6138, Pulcini). Nè può affermarsi che dette sanzioni siano inapplicabili per mancato accertamento della responsabilità: contrariamente ad un orientamento minoritario che afferma che, in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., non può essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, essendo questa subordinata, in base al testuale tenore del citato art. 186, all'"accertamento del reato", accertamento che la sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p., attesa la sua peculiare natura, non consente di ritenere acquisito (Cassazione penale, sez. 5^, 30 ottobre 1996, n. 10980, Menegaldo;
Cassazione penale, sez. 6^, 29 aprile 1997, n. 6652, Fonzari), nel menzionato rito speciale, anche se non si fa luogo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, si procede comunque all'accertamento del reato;
questo è sui generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto-reato, nei suoi elementi soggettivo e oggettivo, contenuta nel capo d'imputazione, e non contestata dalle parti, nel formulare la richiesta, perché stimata rispondente al vero o, quanto meno, non contestabile. Il giudice, pertanto, fa proprio l'accertamento, proveniente dalle parti, della fondatezza della notitia criminis o, meglio, della non esclusione di questa e vi contribuisce nel momento in cui ritiene che gli atti non siano tali da imporre, nonostante la richiesta e, quindi, il giudizio positivo o, se si vuole, non negativo sulla detta fondatezza, il proscioglimento nel merito dell'imputato (Cassazione penale, sez. 4^, 7 maggio 1996, n. 8443, Moccabelli). Quindi, l'accertamento deriva dalla contestazione del reato, collegato alla volontà dell'incolpato che, lungi dal contrastare tale contestazione accetta le conseguenze sul piano penale (Cassazione penale, sez. 4^, 6 giugno 1996, n. 7192, Colò Cass. pen. 1997, 1836) ed è accertamento limitato, retto sull'accordo tra le parti e verificato dal giudice (Cassazione penale, sez. 6^, 17 ottobre 1997, Moretti). Tale orientamento ha ricevuto l'autorevole avallo della Cassazione a Sezioni Unite Penali (sent. 27 maggio 1998, n. 5, Bosio, già citat) e della Consulta, che ha rilevato che l'accertamento del reato cui consegue, secondo l'art. 222 c. strad., la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, va inteso, secondo il diritto vivente, come l'accertamento del fatto lesivo dell'interesse pubblico anche nell'ambito del procedimento di patteggiamento della pena di cui all'art. 444 c.p.p., concluso con una pronuncia equiparata a quella di condanna in base al seguente art. 445 comma 1 stesso c.p.p.(Corte costituzionale, 5 febbraio 1999, n. 25, Corti).
Con specifico riguardo poi alla fattispecie odierna, si è precisato che con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui agli artt. 589, 590 c.p. commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, va disposta la sospensione o la revoca della patente di guida, come previsto dall'art. 222 d.P.R. 30 aprile 1992, n. 285. La sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., infatti, è equiparata, ex art. 445 c.p.p., ad una pronuncia di condanna (Cassazione penale, sez. 4^,
7 febbraio 1995, n. 1909, Licci;
Cassazione penale, sez. 4^, 16 dicembre 1994, Dechialini). Sussistendo, pertanto, quell'accertamento del reato e della responsabilità nei sensi indicati e l'equiparazione della sentenza di patteggiamento a quella di condanna quando non sia diversamente stabilito, devesi concludere che rettamente il P.G. si è doluto della mancata irrogazione della sanzione amministrativa accessoria da parte del giudice a quo.
In riferimento, poi, all'altra doglianza, giova premettere che il recente inserimento nell'art. 133 bis c.p. delle condizioni economiche del reo fra i criteri di applicazione della pena ha comportato l'eliminazione del carattere di circostanza di dette condizioni economiche e la configurazione di esse come parametro di riferimento ai della determinazione della pena.
Ne discende che il giudice ha l'onere innanzitutto di individuare la pena base e quindi di procedere alle correzioni necessarie per renderla efficace o meno gravosa, giustificando l'esercizio di tale potere con una motivazione ancorata a dati oggettivi e con giudizio ponderato sulla situazione economica del soggetto interessato, che deve consistere non già in generiche affermazioni sul mestiere o professione da lui svolta, dalla quale far presuntivamente discendere la sussistenza delle condizioni agiate o disagiate, bensì nella valutazione di un insieme di elementi dai quali dedurre la sussistenza di una condizione economica superiore ovvero inferiore allo standard medio di un determinato periodo.
L'applicazione di tale principio è stata disattesa dal giudice di merito che ha nella sentenza impugnata asserito essere esistente "il modesto stato economico ex art. 133 bis" senza però dare alcuna motivazione delle scelte al riguardo operate, nonché degli elementi concreti sui quali ha fondato il proprio convincimento, sicché va accolto il fondato motivo di gravame proposto sul punto dal P.G.. Non ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 620, lett. L), c.p.p., spaziando la pena pecuniaria e la sanzione amministrativa tra un minimo ed un massimo, di tal che l'impugnata sentenza va annullata limitatamente alla determinazione della pena e all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, con rinvio per nuovo esame all'Ufficio del giudice di pace di Mezzolombardo, altro magistrato, ai sensi dell'art. 623, lett. D), c.p.p..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e all'omessa applicazione della sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo esame all'Ufficio del giudice di pace di Mezzolombardo, altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2004