Sentenza 11 ottobre 2007
Massime • 1
È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 D.Lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non consente l'appello avverso le sentenze di condanna del giudice di pace, anche in mancanza di pronuncia in ordine al risarcimento del danno, considerato che tale previsione - statuendo l'inappellabilità delle sentenze concernenti fatti di modesta rilevanza, per i quali sia irrogata la sola pena pecuniaria - risponde ad una scelta legislativa del tutto legittima. In particolare, l'art. 37 cit. non viola l'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento tra l'imputato nel giudizio in cui vi sia costituzione di parte civile e l'imputato nel giudizio nel quale tale costituzione non vi sia, trattandosi di situazioni diverse che il legislatore può regolare in modo diverso; né viola l'art. 24, comma secondo, Cost., posto che sussistono, comunque, le garanzie della giurisdizione, assicurate dal giudizio di primo grado e dallo scrutinio di legittimità della sentenza pronunciata in quella sede; nemmeno contrasta con l'art. 111 Cost., sotto il profilo della garanzia del giusto processo, in quanto il legislatore legittimamente si è avvalso del potere di regolare il procedimento penale in casi di modesto rilievo sociale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/10/2007, n. 7325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7325 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI GI - Presidente - del 11/10/2007
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 2033
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 022390/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI AR SE N. IL 15/10/1953;
avverso SENTENZA del 27/02/2007 GIUDICE DI PACE di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SCALERA VITO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto Dott. Francesco IACOVIELLO Mauro, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato avv. Lugonio Ennio del Foro di Roma, che deposita la nomina e si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.
OSSERVA
DI AR GI, riconosciuto colpevole dal Giudice di Pace di Roma del delitto di lesioni volontarie guarite in due giorni, cagionate a RE Giovanna con una manata sul viso, e condannato a pena pecuniaria, ricorre avverso la sentenza di condanna deducendo carenze e contraddittorietà motivazionali in relazione ad una valutazione dei fatti a suo avviso inadeguata, proponendo anche questione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consente l'appello avverso le sentenze di condanna anche in mancanza di pronuncia in ordine al risarcimento del danno. Il ricorso è inammissibile.
Propone infatti il riesame del merito, e ciò è precluso in questa sede di legittimità, tanto più che la sentenza impugnata da ragionevole e convincente motivazione in ordine alla ricostruzione del fatto ed alla valutazione delle prove, con impianto argomentativo esente da contraddizioni e vizi logici.
Quanto all'eccezione di legittimità costituzionale, essa è manifestamente infondata.
Come infatti lo stesso ricorrente riconosce, citando la sentenza 280/95 e l'ordinanza 316/02, la Corte Costituzionale ha più volte insegnato che l'ordinamento costituzionale garantisce solo un grado di merito ed uno di legittimità, di modo che un doppio grado di merito non ha copertura costituzionale.
Tanto chiarito, va osservato che il dettato del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37 risponde ad una scelta legislativa del tutto legittima,
in virtù della quale sulle sentenze concernenti fatti di modesta rilevanza, per i quali sia stata irrogata la sola pena pecuniaria, è consentito il solo vaglio di legittimità, e non corrisponderebbe ad esigenza logica di sorta l'appellabilità anche delle sentenze in questione;
non è perciò ravvisabile contrasto di sorta con gli articoli indicati dal ricorrente.
La norma non contraddice infatti l'art. 3 Cost. sotto nessuno dei profili prospettati dal ricorrente.
La disciplina normativa in esame non comporta infatti disparità di trattamento tra l'imputato in giudizio nel quale vi sia stata costituzione di parte civile ed imputato in giudizio nel quale detta costituzione non ci sia, per l'ovvio motivo che si tratta di situazioni diverse che il legislatore aveva il potere di regolare in modo diverso.
Non contraddice l'art. 24 Cost., non negando le garanzie della giurisdizione, che sono comunque assicurate dal giudizio di primo grado e dallo scrutinio di legittimità della sentenza pronunciata in quella sede.
Non è in contrasto con l'art. 111 Cost., che garantisce il "giusto processo regolato dalla legge", e come s'è già detto, il legislatore s'è avvalso legittimamente del potere di regolare il procedimento penale in casi di scarso rilievo sociale con la L. n.274 del 2000, art. 37; del resto l'art. 111 Cost., u.c., garantisce per l'appunto proprio il ricorso per cassazione.
È manifestamente infondata anche l'osservazione che prospetta come comunque vi sarebbe una tutela deteriore per l'imputato condannato dal giudice di pace a pena pecuniaria in assenza di costituzione di parte civile, perché in tal caso il giudicato, formatosi senza un verifica di secondo grado del merito, sarebbe utilizzabile nel separato procedimento civile eventualmente promosso dalla parte lesa per il risarcimento del danno.
Valga osservare innanzitutto che anche in tale caso non v'è difetto di tutela giuridica, sia perché l'attrice dovrà provare la sussistenza del danno ed il suo collegamento etiologico con l'illecito, sia perché il convenuto potrà resistere all'eventuale pretesa risarcitoria, nel pieno contraddittorio con controparte. Del resto, e conclusivamente, di mera ipotesi si tratta, non avendo precisato il ricorrente se effettivamente la signora RE l'abbia convenuto in giudizio per il risarcimento del danno, e sulla base di ipotesi teoriche non sono prospettatbili questioni di legittimità costituzionale.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2008