Cass. pen., sez. V, sentenza 11/10/2007, n. 7325
CASS
Sentenza 11 ottobre 2007

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È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 D.Lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui non consente l'appello avverso le sentenze di condanna del giudice di pace, anche in mancanza di pronuncia in ordine al risarcimento del danno, considerato che tale previsione - statuendo l'inappellabilità delle sentenze concernenti fatti di modesta rilevanza, per i quali sia irrogata la sola pena pecuniaria - risponde ad una scelta legislativa del tutto legittima. In particolare, l'art. 37 cit. non viola l'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento tra l'imputato nel giudizio in cui vi sia costituzione di parte civile e l'imputato nel giudizio nel quale tale costituzione non vi sia, trattandosi di situazioni diverse che il legislatore può regolare in modo diverso; né viola l'art. 24, comma secondo, Cost., posto che sussistono, comunque, le garanzie della giurisdizione, assicurate dal giudizio di primo grado e dallo scrutinio di legittimità della sentenza pronunciata in quella sede; nemmeno contrasta con l'art. 111 Cost., sotto il profilo della garanzia del giusto processo, in quanto il legislatore legittimamente si è avvalso del potere di regolare il procedimento penale in casi di modesto rilievo sociale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/10/2007, n. 7325
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7325
    Data del deposito : 11 ottobre 2007

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