Versione
22 agosto 2012
22 agosto 2012
Art. 23. Commissione paritetica 1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si puo' procedere alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 20 e all'aliquota IRPEF di cui all'articolo 21, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'Arcidiocesi.