Sentenza 20 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il controllo sulla congruità della somma liquidata è sottratto al sindacato di legittimità: la Corte di cassazione può soltanto verificare se il giudice del merito abbia adeguatamente motivato il suo convincimento, a meno che la decisione non si discosti in modo così rilevante dai criteri usualmente seguiti da risultare manifestamente arbitraria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/02/2007, n. 14459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14459 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 20/02/2007
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 278
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 038731/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA GIUSEPPE, N. IL 04/04/1950;
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso ORDINANZA del 08/07/2004 CORTE APPELLO di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI Vito, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
MA GIUSEPPE ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 8 luglio 2004 della Corte d'Appello di Bari che ha liquidato a suo favore la somma di Euro 3.100,00 per l'ingiusta detenzione subita, dal 2 al 23 giugno 1995 (fino al 10 giugno in carcere e successivamente agli arresti domiciliari), a seguito di applicazione, nei suoi confronti, di misura cautelare per reati (artt. 319, 319 bis e 321 cod. pen.) dai quali era stato successivamente assolto perché il fatto non sussiste con sentenza divenuta definitiva.
Il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione e lamenta che il provvedimento impugnato non abbia motivato logicamente sui criteri utilizzati per la determinazione della somma liquidata a titolo di indennizzo;
si duole inoltre che non sia stato tenuto alcun conto dei gravissimi danni a lui provocati dalla detenzione poi rilevatasi ingiusta.
Il Procuratore generale presso questo Ufficio ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.
Ciò premesso si osserva che la Corte di merito ha proceduto ad una liquidazione di tipo equitativo prendendo in considerazione il periodo di carcerazione sofferta e, tra le conseguenze di essa, ha ritenuto provate (peraltro qualificandole erroneamente "danni morali") soltanto le conseguenze derivate al ricorrente nel suo ambiente familiare e sociale e il disagio psicologico conseguente alla privazione della libertà personale;
non ha invece ritenuto provata l'esistenza di diversi danni conseguenti alla privazione della libertà personale ed in particolare i danni patrimoniali derivati alla sua attività imprenditoriale.
La Corte ha quindi tenuto in considerazione i parametri legali previsti dalle legge ed in particolare quelli previsti dall'art. 643 c.p.p., comma 1 in materia di riparazione dell'errore giudiziario
(istituto cui le norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione rinviano, qualora non sia diversamente disposto e in quanto compatibili: art. 315 c.p.p., u.c.) che indica, unitamente alla durata (che viene indicata per prima ma non quale criterio prevalente), le "conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna".
Come è comunemente riconosciuto la riparazione per l'ingiusta detenzione non ha natura di risarcimento del danno ma (e qui il consenso è meno univoco) di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale.
La natura di indennizzo della somma liquidata a titolo di riparazione conduce a importanti conseguenze anche nel giudizio di legittimità perché i criteri, necessariamente equitativi, utilizzati dal giudice di merito non possono essere sindacati in questo giudizio se non nei limiti di seguito indicati e non certo quando, con il ricorso, si intende in realtà non denunziare la violazione di legge o un vizio di motivazione del provvedimento impugnato ma evidenziare l'insufficienza della somma liquidata a favore dell'istante. Il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione - quale tipico giudizio di merito - è dunque sottratto al giudice di legittimità che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non certo sindacare la sufficienza, o insufficienza, della somma liquidata a titolo di riparazione a meno che, discostandosi in modo assai sensibile dai criteri usualmente seguiti - che fanno riferimento al tetto massimo liquidabile correlato alla durata massima della custodia cautelare - il giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta.
Nel caso in esame non è ravvisabile alcuno di questi casi;
il giudice ha motivato sull'applicazione dei criteri di liquidazione e la somma liquidata, pur inferiore al parametro indicato, non assume carattere arbitrario e tanto meno simbolico (anche in considerazione della logicità del criterio della riduzione alla metà per il periodo trascorso agli arresti domiciliari).
Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2007