Sentenza 24 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/2002, n. 10833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10833 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
1 0 833/ 0 2 IN NOME DEL POPO O ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Ripetizione di SEZIONE TERZA CIVILE indebito oggettivo dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Comp R.G.N. 23912/00 cenzo CARBONE Dot - Presidente - Dott lo VITTORIA Consigliere Cron.28639 Dott nesto LUPO Consigliere Dott. Roberto Rep. - Consigliere - PREDEN Ud. 09/05/02 Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: EN NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato LUISA GOBBI, difeso dall'avvocato FULVIO CAROLLO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
TT AM;
intimata - avversO la sentenza n. 277/99 del Giudice di pace di VICENZA, emessa il 26/10/99 e depositata il 17/11/99 2002 (R.G. 463/A/98); 1139 udita la relazione della causa svolta nella camera di 1 consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha chiesto sidichiari il ricorso manifestamente infondato. RILEVATO che viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il giudice di pace di Vicenza, necessariamente decidendo secondo equità, ha rigettato la domanda di ON EN volta alla condanna di AN IA OT alla restituzione della somma di L. 900.000, asseritamente versata in eccedenza in occa- sione del saldo del prezzo di compravendita di un immo- bile;
che il ricorrente - deducendo con un unico motivo omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisi- vo, erronea/omessa valutazione delle prove in relazione all'accertamento della natura della prestazione, error in procedendo, contraddittorietà logico-giuridica della motivazione, motivazione contra legem si duole che il giudice di pace abbia ritenuto che dalla espletata istruttoria non fosse emersa la prova né della somma effettivamente dovuta, né di quella effettivamente ver- sata (e, dunque, dello stesso presupposto dell'indebito); RITENUTO che, al di là della formale deduzione di 2 violazione di legge e di vizio della motivazione, il ricorrente censura l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice del merito, non reiterabile in sede di le- gittimità, dove è esclusivamente consentito il control- lo dell'iter logico mediante il quale il giudice è per- venuto alla propria decisione, censurabile solo se il ragionamento si rilevi incompleto, incoerente o illogi- CO e non anche quando come nella specie il giudice abbia, con motivazione del tutto congrua, semplicemente attribuito agli elementi vagliati un valore ed un si- gnificato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni della parte (cfr., ex plurimis, Cass., 6.11.1999, n. 12366 e 6.10.1998, n. 9898); che in particolare, secondo il giudice di pace, in relazione al tempo trascorso ed alle modalità dell'affare, non era possibile conferire determinante rilievo alla deposizione della teste CA, moglie dell'attore, né a quella di LF MI, che avrebbe solo confermato l'opinione del mediatore sull'asserita eccedenza dell'importo versato, e che "era dunque indi- spensabile conoscere, come dato di riferimento, l'ammontare degli assegni viceversa non provato, non bastando la semplice opinione del mediatore sull'eccedenza"; che tale apprezzamento integra un tipico giudizio 3 di merito;
che palesemente non sussiste il prospettato error in procedendo, essendo dedottoin realtà un error in iudicando;
CONSIDERATO che
, dunque, il ricorso è manifestamen- te infondato e che, in difetto di esercizio di attività difensiva da parte dell'intimata non sussistono i pre- supposti per provvedere sulle spese;
visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Roma, 9 maggio 2002 Il consigliere estensore Il presidente ERE C1 Dott.ssa IA Aiello ancelleria IL CANCER 52 C in . epositata IL CANCELLIERE C1 7 0 Aiello . 3 aria D ggi,2 M ott.ssa O D 4