Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 3870
CASS
Sentenza 20 gennaio 2004

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Nel giudizio di convalida dell'arresto dello straniero che, non ottemperando all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, abbia commesso il reato di cui all'art. 14 comma quinto-ter del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il giudice deve valutare la legittimità del provvedimento restrittivo sulla base degli elementi indicati dalla polizia giudiziaria, in particolare del verbale di arresto che costituisce prova delle attività e degli accertamenti svolti, verbale che può costituire anche l'unica documentazione ostensibile, tenuto conto che i ristretti limiti di tempo in cui l'arresto deve essere convalidato non consentono l'acquisizione delle dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti o la produzione della necessaria documentazione amministrativa (nella specie, la Corte ha annullato l'ordinanza del giudice che, in sede di giudizio direttissimo, non aveva convalidato l'arresto in mancanza della prova della notifica del provvedimento di espulsione e della traduzione dell'atto in una lingua comprensibile allo straniero, rilevando che nel verbale di arresto risultava la notifica dell'espulsione e che la verifica dell'avvenuta traduzione doveva considerarsi oggetto di prova nel dibattimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 3870
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3870
    Data del deposito : 20 gennaio 2004

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