Sentenza 20 gennaio 2004
Massime • 1
Nel giudizio di convalida dell'arresto dello straniero che, non ottemperando all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, abbia commesso il reato di cui all'art. 14 comma quinto-ter del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il giudice deve valutare la legittimità del provvedimento restrittivo sulla base degli elementi indicati dalla polizia giudiziaria, in particolare del verbale di arresto che costituisce prova delle attività e degli accertamenti svolti, verbale che può costituire anche l'unica documentazione ostensibile, tenuto conto che i ristretti limiti di tempo in cui l'arresto deve essere convalidato non consentono l'acquisizione delle dichiarazioni rese dalle persone informate dei fatti o la produzione della necessaria documentazione amministrativa (nella specie, la Corte ha annullato l'ordinanza del giudice che, in sede di giudizio direttissimo, non aveva convalidato l'arresto in mancanza della prova della notifica del provvedimento di espulsione e della traduzione dell'atto in una lingua comprensibile allo straniero, rilevando che nel verbale di arresto risultava la notifica dell'espulsione e che la verifica dell'avvenuta traduzione doveva considerarsi oggetto di prova nel dibattimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/01/2004, n. 3870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3870 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 20/01/2004
1. Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 298
3. Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 019960/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di MILANO;
nei confronti di:
HA OM N. IL 04/04/1978;
avverso ORDINANZA del 09/04/2003 TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FAZZIOLI EDOARDO;
le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO Aurelio che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
Osserva:
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano ricorre per Cassazione contro l'ordinanza del 9 aprile 2003 con la quale il tribunale monocratico della stessa città, in sede di giudizio direttissimo (art. 558 c.p.p.), non ha convalidato l'arresto di SH OM imputato del reato di cui all'art. 14, comma 5 ter, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché non vi sarebbe la prova della notifica all'arrestato del provvedimento di espulsione del questore, nonché della traduzione dell'atto in una lingua comprensibile allo straniero.
Osserva il ricorrente che il tribunale avrebbe potuto facilmente integrare la documentazione, eventualmente segnalando al P.M. le carenze documentali per una esibizione "ad horas" della medesima e che, in ogni caso, ai fini del controllo giurisdizionale sulla legittimità dell'arresto, sarebbe "più che sufficiente l'esistenza in atti di quest'ultimo (come nel caso di specie), non potendosi esigere un approfondito controllo amministrativo da parte della polizia giudiziaria incompatibile con l'esercizio del potere di arresto, fondato sulla sola delibazione della sussistenza degli elementi costituivi del reato", a meno di non volere anticipare il giudizio di merito.
2. Il ricorso è fondato.
Premesso che questa corte deve ritenere in base al provvedimento del tribunale che non fosse stato esibito il provvedimento del questore (ora, peraltro, in atti), va osservato che la convalida dell'arresto ha lo scopo di controllare se il potere attribuito in via eccezionale ad autorità diversa da quella giudiziaria di privare della libertà personale chi è sorpreso in flagranza di reato sia stato esercitato correttamente. A tal fine, se si considera che la convalida dell'arresto non costituisce titolo per un successivo conseguente inizio della custodia cautelare (che può essere disposta dal giudice soltanto se sussistono le condizioni di cui agli artt. 273 e 274 c.p.p.) e che, anche in presenza di un arresto convalidato, se non è
applicata la custodia cautelare in carcere, l'arrestato deve essere immediatamente rimesso in libertà, deve ritenersi che il controllo dell'autorità giudiziaria è limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti per i quali il legislatore costituzionale ha eccezionalmente riconosciuto il potere di arresto alla polizia giudiziaria. Presupposti che sono costituiti dalla "apparenza" della commissione in flagranza di un reato (cfr. art. 382, comma 1, ultima alinea c.p.p.), dalla necessità ed urgenza di provvedere in attesa dell'intervento della autorità giudiziaria, dalla gravità del fatto o dalla personalità del soggetto (in caso di arresto facoltativo, art. 381, comma 4, c.p.p.). I poteri del giudice della convalida non si identificano, dunque, con quelli del giudice di cognizione in quanto il suo compito è limitato soltanto a stabilire se la polizia giudiziaria abbia effettuato correttamente l'arresto senza il potere di svolgere indagini allo scopo di accertare la esistenza o meno del reato e di rimettere immediatamente in libertà l'interessato qualora l'arresto non sia stato legittimamente eseguito.
La legittimità dell'arresto deve, pertanto, essere valutata in base agli elementi indicati dalla polizia giudiziaria, che è tenuta a redigere entro ventiquattro ore dall'arresto un verbale che contiene "...l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato" (art. 386, comma 3, c.p.p.), e, dunque, il fatto-reato per il quale l'arresto è
stato effettuato, gli elementi in forza dei quali è stata ritenuta la flagranza, nonché la indicazione della esistenza degli altri presupposti per l'arresto facoltativo.
Il verbale costituisce prova, ai limitati fini della convalida dell'arresto, delle attività che il p.u. dichiara di avere personalmente compiuto e degli accertamenti svolti e delle dichiarazioni eventualmente ricevute che tenuto conto dei ristretti limiti di tempo in cui l'arresto deve essere eseguito può costituire l'unica documentazione ostensibile considerato il tempo necessario per acquisire dichiarazioni scritte dalle persone informate dei fatti o la copia cartacea della documentazione indicata, magari custodita da altri uffici e conosciuta dall'operatore di polizia giudiziaria solo perché inserita in una banca dati.
Tanto precisato, con riferimento alla fattispecie in esame va osservato che nel verbale d'arresto redatto dalla questura di Milano - Ufficio prevenzione generale - sezione 3^, era indicato che al SH era stato ordinato di lasciare il territorio nazionale con provvedimento del "questore della provincia di Milano in data 22 gennaio 2003 avente nr. 764 ID/03 notificato al predetto in pari data" per cui ai fini della convalida non era necessario acquisire il documento atteso che tale acquisizione non avrebbe potuto influire sulla legittimità dell'arresto, a meno che non si fosse sostenuta la inesistenza del documento, mai affermata dall'arrestato che in sede di interrogatorio si era limitato a dichiarare di non averne compreso il senso.
È evidente, poi, che anche la verifica della traduzione del documento stesso in una delle lingue previste dall'art. 13, comma 7, legge 286/1998 era oggetto di prova da acquisirsi in dibattimento dopo un controllo approfondito del documento.
L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo esame allo stesso giudice perché valuti se esistevano sulla base di quanto rappresentato dalla polizia giudiziaria, anche in ordine alle condizioni soggettive del SH, le condizioni per procedere all'arresto facoltativo in flagranza.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2004