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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI SANTE ATTILIO, Presidente
CO AL, Relatore
BONANNI GIUSEPPE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 392/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Abruzzo - Via Leonardo Da Vinci N.6 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 476/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado L'AQUILA sez. 1
e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi: - PIGNORAMENTO n. 80663 DEL 2022 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con gravame ritualmente interposto e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, la contribuente impugnava la sentenza n. 476/I/24, emessa in data 23.09/23.10.24 dalla Corte di Giustizia Tributaria di
L'Aquila Sez. I, con la quale, in una alla condanna alle spese di lite giusta soccombenza, veniva dichiarato inammissibile il suo ricorso ad oggetto l'interposta sua opposizione (previamente rimessa alla giurisdizione di questo giudice tributario da parte dell'adito giudice dell'esecuzione) al pignoramento fondato su credito erariale da TASSE AUTOMOBILISTICHE relative all'anno d'imposta 2003.
A fronte di una sentenza che aveva pronunciato nei suddetti termini di rito, sul rilievo che la contribuente
(che, in sede esecutiva, aveva eccepito l'estinzione per prescrizione dell'attivato credito) non aveva però,
e per tempo, impugnato la prodromica e presupposta intimazione di pagamento del 22.12.21, da cui l'irretrattabilità del ridetto credito ed il non compiuto termine prescrizionale, l'appellante, ripercorsi nei debiti termini gravatori i fatti sostanziali e processuali posti a base del mezzo e con particolare riferimento alla notificazione dell'atto presupposto, censurava la statuizione, osservando che agli atti di causa non risultava la prova della notificazione di tale atto e, conseguentemente, non si poteva non riconoscere che il credito, riferito all'anno 2003, fosse, per ciò ed all'atto della sua pretesa esazione in via esecutiva, ormai estinto per intervenuta prescrizione, altresì lamentando il condiviso ma errato computo degli interessi, in una alla tassazione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'ufficio (la società esattrice), il quale, a sostegno dell'impugnata sentenza, eccepiva come, ed a parte la regolare notificazione degli atti prodromici precedenti, risultasse invece in atti la notificazione, in data 31.01.22 ed a mani proprie della debitrice, della ridetta intimazione di pagamento del
22.12.21 che, non impugnata, non consentiva più, ed in questa sede, la contestazione del credito per cui è causa ed in ordine al quale alcun termine prescrizionale era al contempo maturato.
Si costituiva altresi l'ufficio (Regione Abruzzo) titolare del credito, il quale, sempre a sostegno dell'impugnata sentenza, osservava come in questa sede non era dato muovere contestazioni che semmai si sarebbero potute muovere, a suo tempo, avverso i presupposti atti impositivi (ritualmente notificati e non impugnati), ed ancora come neppure l'atto posto a base dell'opposto pignoramento (i.e.: la ridetta intimazione di pagamento), ritualmente notificato, era stato impugnato dalal contribuente, rendoendo così inammissibile il ricorso a questa demandata giustizia tributaria.
La causa veniva trattenuta a decisione all'esito della pubblica udienza del 28.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento per gli appresso spiegati motivi.
Scontato che la pretesa estinzione per prescrizione del credito reclamato in via esecutiva e di cui qui si discute in forza della riconosciuta giurisdizione di questo giudice fonda sulla notificazione/non notificazione della ridetta intimazione di pagamento del 22.12.21, asseritamente notificata (sì da aver utilmente interrotto la decorrenza del relativo termine prescrizionale) in data 31.01.22, è su questo dato che deve insistere l'esame a cui si è, in questa sede, chiamati.
Ebbene, come è dato evincere dal doc. n. 3 di parte appellata (esattore) e, in particolare, dall'a.r. che l'accompagna, risulta appunto che il relativo atto (giammai impugnato) sia stato effettivamente notificato alla sua destinataria. Né, a tal riguardo, si può sollevare alcun legittimo dubbio che quell'a.r. non sia relativo all'atto di cui è chiamato a comprovare la spedizione/ricezione, se sol si vuole considerare che detto a.r. riporta vergato sul fronte il numero (243572) dell'intimazione di pagamento oggetto di quella spedizione postale, nonché la data di essa spedizione (30.12.21) del tutto collimante con quella dell'atto medesimo
(22.12.21), nonché sul verso la data di ricezione (31.01.22), ancora collimante con quella di spedizione, la firma della stessa destinataria dell'atto (appunto la contribuente/debitrice) e la data (02.02.22) della sua retro spedizione.
Ebbene detti dati, appunto evincibili dalla documentazione in atti, sono tali da indurre a ritenere che l'intimazione de qua sia stata effettivamente ed utilmente pervenuta alla sua destinataria e che la sua mancata impugnazione non permette più, e tantomeno qui, di disquisire in ordine all'estinzione per prescrizione del credito posto a base dell'opposta espropriazione forzata.
Il rigetto del gravame impone la liquidazione delle spese di lite in favore dei costituiti uffici, giusta liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'interposto appello, così provvede:
rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere le spese del grado a favore di ciascun appellato che liquida rispettivamente in € 650,00, oltre oneri se dovuti, disponendo che quelle liquidate a favore della società di riscossione siano esigibili dai procuratori della stessa, dichiaratisi antistatari.
L'Aquila, li 28 Gennaio 2026
IL RELATORE IL
PRESIDENTE
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 2, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI SANTE ATTILIO, Presidente
CO AL, Relatore
BONANNI GIUSEPPE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 392/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Abruzzo - Via Leonardo Da Vinci N.6 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 476/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado L'AQUILA sez. 1
e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi: - PIGNORAMENTO n. 80663 DEL 2022 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con gravame ritualmente interposto e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, la contribuente impugnava la sentenza n. 476/I/24, emessa in data 23.09/23.10.24 dalla Corte di Giustizia Tributaria di
L'Aquila Sez. I, con la quale, in una alla condanna alle spese di lite giusta soccombenza, veniva dichiarato inammissibile il suo ricorso ad oggetto l'interposta sua opposizione (previamente rimessa alla giurisdizione di questo giudice tributario da parte dell'adito giudice dell'esecuzione) al pignoramento fondato su credito erariale da TASSE AUTOMOBILISTICHE relative all'anno d'imposta 2003.
A fronte di una sentenza che aveva pronunciato nei suddetti termini di rito, sul rilievo che la contribuente
(che, in sede esecutiva, aveva eccepito l'estinzione per prescrizione dell'attivato credito) non aveva però,
e per tempo, impugnato la prodromica e presupposta intimazione di pagamento del 22.12.21, da cui l'irretrattabilità del ridetto credito ed il non compiuto termine prescrizionale, l'appellante, ripercorsi nei debiti termini gravatori i fatti sostanziali e processuali posti a base del mezzo e con particolare riferimento alla notificazione dell'atto presupposto, censurava la statuizione, osservando che agli atti di causa non risultava la prova della notificazione di tale atto e, conseguentemente, non si poteva non riconoscere che il credito, riferito all'anno 2003, fosse, per ciò ed all'atto della sua pretesa esazione in via esecutiva, ormai estinto per intervenuta prescrizione, altresì lamentando il condiviso ma errato computo degli interessi, in una alla tassazione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio l'ufficio (la società esattrice), il quale, a sostegno dell'impugnata sentenza, eccepiva come, ed a parte la regolare notificazione degli atti prodromici precedenti, risultasse invece in atti la notificazione, in data 31.01.22 ed a mani proprie della debitrice, della ridetta intimazione di pagamento del
22.12.21 che, non impugnata, non consentiva più, ed in questa sede, la contestazione del credito per cui è causa ed in ordine al quale alcun termine prescrizionale era al contempo maturato.
Si costituiva altresi l'ufficio (Regione Abruzzo) titolare del credito, il quale, sempre a sostegno dell'impugnata sentenza, osservava come in questa sede non era dato muovere contestazioni che semmai si sarebbero potute muovere, a suo tempo, avverso i presupposti atti impositivi (ritualmente notificati e non impugnati), ed ancora come neppure l'atto posto a base dell'opposto pignoramento (i.e.: la ridetta intimazione di pagamento), ritualmente notificato, era stato impugnato dalal contribuente, rendoendo così inammissibile il ricorso a questa demandata giustizia tributaria.
La causa veniva trattenuta a decisione all'esito della pubblica udienza del 28.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento per gli appresso spiegati motivi.
Scontato che la pretesa estinzione per prescrizione del credito reclamato in via esecutiva e di cui qui si discute in forza della riconosciuta giurisdizione di questo giudice fonda sulla notificazione/non notificazione della ridetta intimazione di pagamento del 22.12.21, asseritamente notificata (sì da aver utilmente interrotto la decorrenza del relativo termine prescrizionale) in data 31.01.22, è su questo dato che deve insistere l'esame a cui si è, in questa sede, chiamati.
Ebbene, come è dato evincere dal doc. n. 3 di parte appellata (esattore) e, in particolare, dall'a.r. che l'accompagna, risulta appunto che il relativo atto (giammai impugnato) sia stato effettivamente notificato alla sua destinataria. Né, a tal riguardo, si può sollevare alcun legittimo dubbio che quell'a.r. non sia relativo all'atto di cui è chiamato a comprovare la spedizione/ricezione, se sol si vuole considerare che detto a.r. riporta vergato sul fronte il numero (243572) dell'intimazione di pagamento oggetto di quella spedizione postale, nonché la data di essa spedizione (30.12.21) del tutto collimante con quella dell'atto medesimo
(22.12.21), nonché sul verso la data di ricezione (31.01.22), ancora collimante con quella di spedizione, la firma della stessa destinataria dell'atto (appunto la contribuente/debitrice) e la data (02.02.22) della sua retro spedizione.
Ebbene detti dati, appunto evincibili dalla documentazione in atti, sono tali da indurre a ritenere che l'intimazione de qua sia stata effettivamente ed utilmente pervenuta alla sua destinataria e che la sua mancata impugnazione non permette più, e tantomeno qui, di disquisire in ordine all'estinzione per prescrizione del credito posto a base dell'opposta espropriazione forzata.
Il rigetto del gravame impone la liquidazione delle spese di lite in favore dei costituiti uffici, giusta liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'interposto appello, così provvede:
rigetta l'appello; condanna l'appellante a rifondere le spese del grado a favore di ciascun appellato che liquida rispettivamente in € 650,00, oltre oneri se dovuti, disponendo che quelle liquidate a favore della società di riscossione siano esigibili dai procuratori della stessa, dichiaratisi antistatari.
L'Aquila, li 28 Gennaio 2026
IL RELATORE IL
PRESIDENTE