Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 60
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento del 22.12.21 sia stata regolarmente notificata alla contribuente in data 31.01.22, come provato dalla documentazione prodotta dall'appellato (società esattrice). La mancata impugnazione di tale atto preclude la contestazione del credito in questa sede.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito per tasse automobilistiche

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento del 22.12.21 sia stata regolarmente notificata alla contribuente in data 31.01.22, come provato dalla documentazione prodotta dall'appellato (società esattrice). La mancata impugnazione di tale atto preclude la contestazione del credito in questa sede, pertanto la prescrizione non è maturata.

  • Rigettato
    Errato computo degli interessi e tassazione delle spese di lite

    L'appello è stato rigettato nel merito, pertanto le spese di lite seguono la soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 60
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
    Numero : 60
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo