Sentenza 31 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di colpa generica, nei casi in cui la "res" produttiva dell'evento lesivo rientri nella normale disponibilità di un soggetto, è necessario valutare con particolare attenzione l'osservanza, da parte del predetto, degli obblighi cautelari sanciti dalle comuni regole di prudenza, ma non può ritenersi operante, agli effetti penali, la "regula iuris" dettata dall'art. 2051 cod. civ. quanto alla distribuzione degli oneri probatori. (Fattispecie nella quale l'imputata è stata riconosciuta responsabile delle lesioni colpose provocate alla P.O. - meccanico intento a verificare la corretta funzionalità del pedale della frizione della vettura di proprietà dell'imputata - da un ago di una siringa conficcato nel tappetino posto sotto il sedile di guida).
Commentario • 1
- 1. Sulla responsabilità del gestore di uno stabilimento balneare e delMarco Mariotti · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Quando un evento pregiudizievole è causato dalle omissioni di più soggetti, individuare le rispettive posizioni di garanzia è la chiave per una distribuzione delle responsabilità secondo diritto; è necessario tenere conto dell'esistenza di alcuni obblighi, ma anche della percezione dei soggetti coinvolti della necessità di intervenire, della possibilità di mettere in atto un comportamento alternativo lecito, nonché della possibilità che essi ripongano un legittimo affidamento nell'azione degli altri. Al contrario, talvolta alcune espressioni ellittiche delle sentenze di legittimità sembrano …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/01/2008, n. 13943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13943 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 31/01/2008
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 167
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 024106/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OS NA, N. IL 05/05/1963;
avverso SENTENZA del 22/02/2006 TRIBUNALE di GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMENDOLA ADELAIDE;
Udito il Procuratore generale in persona del Dott. Giovanni D'Angelo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con sentenza del 6 luglio 2005 il Giudice di Pace di Sestri Ponente affermò la penale responsabilità di SC SI in ordine al reato di cui all'art. 590 c.p., commesso il 15 dicembre 2003 in danno di MI AL, condannandola per l'effetto a pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile: e invero questi, nel mentre verificava il corretto funzionamento del pedale della frizione di una vettura di proprietà dell'autoscuola gestita dall'imputata, era stato punto dall'ago di una siringa conficcato nel tappetino posto sotto il sedile di guida, così riportando lesioni giudicate guaribili in giorni tre. Proposto gravame, il Tribunale di Genova, con sentenza del 22 febbraio 2006, confermò la decisione impugnata. In motivazione osservò il giudicante, per quanto qui interessa, che l'assunto difensivo volto a rappresentare l'inesistenza di una norma che imponesse alla prevenuta di controllare l'autovettura, non era condivisibile perché, in base al disposto dell'art. 2051 c.c., considerato nella sua portata sostanziale, a prescindere da ogni inversione dell'onere probatorio, certamente inoperante nel giudizio penale - ognuno è responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
1.2 Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, SC SI, chiedendone l'annullamento per avere il giudice di merito erroneamente individuato la fonte della sua colpevolezza nell'art. 2051 c.c., e cioè in una norma civilistica imperniata su un meccanismo presuntivo assolutamente sconosciuto al sistema penale e come tale inutilizzabile nell'ambito dello stesso. In particolare la ricorrente nega che l'individuazione dell'ago potesse farsi rientrante negli obblighi di diligenza generalmente gravanti su chi possiede un'autovettura, essendo questi circoscritti alla funzionalità degli impianti propri del mezzo, quali l'efficienza del sistema frenante o la integrità dei cristalli. Lamenta poi l'insufficiente approccio del giudice di merito con le argomentazioni difensive, perché se, come ammesso dalla stessa parte offesa, l'ago era "difficilmente individuabile", di guisa che anche un'adeguata ispezione non avrebbe permesso di rilevarne la presenza, il nesso di causalità tra la sua condotta omissiva e l'evento avrebbe dovuto essere escluso.
2.1 Il ricorso è infondato.
Le censure impongono una riflessione sulla nozione di colpa penale, di cui all'art. 43 c.p., nonché sui rapporti tra gli elementi costitutivi della stessa e di quella posta a fondamento della responsabilità aquiliana, nelle varie modulazioni delineate dall'art. 2043 c.c. e segg.. In realtà, alla base dell'una e dell'altra, c'è sempre il generale principio del neminem laedere e la pretesa dell'ordinamento che la sfera giuridica di ciascuno dei consociati sia salvaguardata non solo da comportamenti dolosi, callidamente indirizzati alla realizzazione del fatto proibito, ma anche da condotte poco accorte, inosservanti di quelle cautele sancite dagli usi o espressamente prescritte dall'autorità proprio al fine di prevenire eventi dannosi. Nell'ambito di tale istituto, sostanzialmente unitario, la disciplina della responsabilità colposa in campo civile e in campo penale, con riguardo alla sua conformazione, più o meno severa, agli effetti che ne derivano, nonché alle problematiche inerenti alla prova, è poi diversamente articolata in base a scelte legislative ampiamente discrezionali che, nel bilanciamento di volta in volta attuato tra i vari interessi rilevanti, si prestano a essere apprezzate come indici sintomatici delle priorità e dei valori ai quali l'ordinamento si ispira.
Nella fattispecie, vertendosi in tema di reato, e segnatamente di lesioni colpose prodotte da un ago piantato nel tappetino di un'autovettura, sotto il sedile di guida, il richiamo all'art. 2051 c.c., a tenor del quale, è bene ricordarlo, "ciascuno è
responsabile delle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito" vale solo a connotare la particolare pregnanza dei doveri cautelari incombenti sul custode, in ragione della sua vicinitas alla cosa custodita e delle informazioni di cui lo stesso ragionevolmente dispone sulle circostanze concrete in cui ne avviene l'uso, mentre è certamente assente ogni operatività, agli effetti penali, della regula iuris dettata dalla norma civilistica in punto di distribuzione degli oneri probatori. E invero, se in materia di colpa generica la mancanza di obblighi imposti da "leggi, regolamenti, ordini o discipline" comporta che, nell'accertamento della responsabilità penale, giocano un ruolo decisivo i criteri della prevedibilità e della evitabilità, la considerazione della pertinenza della cosa produttiva dell'evento lesivo all'area di normale disponibilità di un soggetto, non può non determinare una valutazione particolarmente attenta dell'osservanza, da parte dello stesso, degli obblighi cautelari sanciti dalle comuni regole di prudenza. Di modo che, sotto questo riguardo, il richiamo alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è in definitiva superfluo. Non è pertanto vero che il giudice di merito abbia fatto malgoverno delle norme che presidiano l'affermazione della responsabilità penale: l'assunto che il possessore dell'autovettura, in quanto consapevole della destinazione del mezzo all'impiego da parte di estranei nonché delle modalità con cui lo stesso veniva posteggiato durante le ore notturne, avrebbe potuto e dovuto, prima di affidarlo all'officina, verificare l'assenza di agenti pericolosi;
che in definitiva la presenza dell'ago non poteva, nel contesto di riferimento, considerarsi del tutto imprevedibile, appare conforme ai principi giuridici innanzi enunciati.
Infine neppure può condividersi che l'attività di ispezione del veicolo non avrebbe comunque permesso il rinvenimento dell'ago, sotto tale profilo riproponendosi la tesi della ricorrenza dell'esimente di cui all'art. 45 c.p.. E invero, sia che si consideri il caso fortuito quale fattore di esclusione della volontà colpevole, come sembra preferibile in adesione all'indirizzo generalmente seguito da questa Corte (Cass. Sez. Un. 14 giugno 1980, n. 2093; sez. 4, 17 ottobre 2007, Bertolotto); sia che lo si ricostruisca come causa di esclusione del nesso eziologico tra l'azione e l'evento, non ritiene il collegio che nella fattispecie ne ricorrano gli estremi. Non par dubbio infatti che, essendo l'ago nascosto sotto il sedile di guida, un controllo mediamente diligente avrebbe permesso di rilevarne l'esistenza: della mancata effettuazione di tale controllo, che ha innestato la serie causale produttiva dell'evento lesivo, l'imputata correttamente è stata chiamata a rispondere. Il rimprovero che le viene mosso è di avere incautamente affidato il veicolo a chi per poterne effettuare la riparazione, doveva necessariamente operare anche in zone poco visibili del mezzo, senza prima esserti ella stessa accertata che non vi si annidassero insidie.
Il rigetto del ricorso si impone dunque.
Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetto del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2008