CASS
Sentenza 11 dicembre 2023
Sentenza 11 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2023, n. 49248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49248 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. TI GI LB, nato a [...] il [...] 2. TI LV, nato a [...] il [...] avverso il provvedimento del 02/02/2023 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PA RA D'NO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49248 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 26/09/2023 RITENUTO IN FATI-0 1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Potenza confermava la decisione del locale Tribunale, che aveva rigettato l'istanza avanzata da GI LB TI, e dal terzo interessato LV TI, diretta alla revoca, ai sensi dell'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, pro-tempore vigente, della confisca di prevenzione dei beni oggetto del provvedimento ablativo adottato nei loro confronti dal medesimo Tribunale in data 10 gennaio 2011, divenuto irrevocabile il 30 gennaio 2013. La revoca della confisca di prevenzione - già disposta in relazione alla pericolosità qualificata del proposto, indiziato di appartenere ad associazione di tipo mafioso - era stata invocata a seguito della sopravvenienza della sentenza 11 febbraio 2019 del Tribunale di Potenza, divenuta irrevocabile, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di GI LB TI, in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., per intervenuta prescrizione, previa riqualificazione del fatto come condotta di partecipazione ad associazione per delinquere ordinaria. Riteneva la Corte di appello che non potesse profilarsi alcun contrasto tra il giudicato di prevenzione e quello penale, giacché la difforme valutazione aveva riguardato la sola qualificazione giuridica del fatto (l'adesione all'associazione criminale denominata clan OR), rimasto in sé storicamente accertato. L'affiliazione mafiosa di GI LB AN era stata peraltro già dichiarata, in pregresso, con pronunce irrevocabili, riferite al medesimo sodalizio (sono citate le sentenze della Corte di appello di Potenza del 22 aprile 1994 e del 2 novembre 2009), e TI era stato raggiunto, in data 26 novembre 2021, da ordinanza di custodia cautelare in carcere, su cui si era formato il giudicato cautelare, per concorso esterno in associazione di stampo mafioso (il medesimo clan, capeggiato da EN OR). La sua pericolosità sociale qualificata non era dunque mai cessata, dal 1989 in avanti, né poteva essere superata la preclusione processuale ormai formatasi sul punto nel procedimento di prevenzione. L'istanza di revoca della confisca si configurava come volta all'«inedita disamina del deducibile», incompatibile con la ratio di cui all'art. 7 della legge n. 1423 del 1956. 2. Ricorrono per cassazione i soggetti già destinatari della confisca di prevenzione, mediante unico atto, sottoscritto dal comune difensore di fiducia. Nell'unico motivo i ricorrenti deducono l'erronea applicazione dell'art. 7 della legge n. 1423 del 1956. 2 Secondo la loro prospettazione, una volta venuta meno (con forza di giudicato) la natura mafiosa dell'associazione, su cui poggiava il rilievo della pericolosità qualificata del proposto indiziato di appartenervi, la relativa profilazione soggettiva - per il tempo di contestata durata dell'associazione medesima, corrispondente al tempo dell'acquisto dei beni da assoggettare alla misura di rigore - non avrebbe potuto essere mantenuta. Non rivestirebbe, viceversa, rilievo l'eventuale pericolosità sociale qualificata, antecedente o susseguente, essendo la pericolosità rilevante ai fini della confisca di prevenzione solo quella circoscritta al periodo dell'acquisto dei beni. Risalendo quest'ultimo all'anno 2002, la confisca non avrebbe potuto essere giustificata neppure dietro derubricazione della pericolosità sociale del proposto a pericolosità generica (ex art. 1 legge n. 1423 del 1956, pro-tempore vigente), giacché l'intervenuto giudicato penale, nel rilevare l'esistenza dell'associazione semplice, ne avrebbe temporalmente delimitato l'operatività al settembre 2001. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, alla stregua delle considerazioni che seguono. 2. Questa Corte (Sez. 1, n. 34905 del 29/04/2022, Ruocco, Rv. 283501-02) ha già ricordato che l'esito liberatorio del giudizio penale, vertente su fatti correlati all'inquadramento tipico del soggetto in una delle fattispecie che giustificano l'irrogazione delle misure di prevenzione, è fatto potenzialmente idoneo a determinare la revoca della relativa confisca, ai sensi dell'art. 7 legge n. 1423 del 1956, vigente sino al riforma introdotta dal d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (in questo giudizio pro-tempore applicabile). In particolare, la revoca, con efficacia ex tunc, della misura di prevenzione sarà doverosa, anche in presenza di coincidenti elementi istruttori, lì dove essi siano stati apprezzati in sede penale nel senso di escludere in modo assoluto i presupposti applicativi della misura di prevenzione. Nel procedimento di revoca, pertanto, non può sopravvivere l'inquadramento tipico di pericolosità del proposto, quale indiziato di appartenere ad un'associazione di tipo mafioso, quando in sede penale sia stata definitivamente accertato che l'associazione non possedeva tale natura, cui accedeva la suddetta fattispecie di pericolosità qualificata. L'opzione legislativa è orientata a dare sicura prevalenza, in tale caso, al giudicato favorevole venutosi a determinare in sede penale. Come già ricordato da Sez. 2, n. 37160 del 22/10/2020, Carminati, la disposizione di legge dettata in sede di prevenzione, pur declinando il coefficiente 3 soggettivo (appartenenza) in termini diversi rispetto alla nozione penalistica (partecipazione), richiede, a monte, la ricognizione certa dell'esistenza di un gruppo associativo che abbia le caratteristiche proprie dei sodalizi di cui all'art. 416-bis cod. pen., sicché, rispetto alle caratteristiche ontologiche del gruppo stesso, l'avvenuta esclusione - nella sede a ciò deputata, ossia nel giudizio penale - della natura mafiosa non è aspetto che possa essere superato da una diversa valutazione del giudice della prevenzione, in rapporto all'avvertita esigenza di rispetto dei principi di legalità del procedimento di prevenzione e di tassatività delle relative fattispecie. La ben nota autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale consente, sì, la valutazione degli indizi di appartenenza all'associazione mafiosa anche a fronte di un esito assolutorio, essendo diversi i registri probatori della responsabilità penale (fondata sul canone della certezza, oltre ogni dubbio ragionevole, della piena partecipazione al sodalizio criminale) rispetto alla misura di prevenzione (per la quale è sufficiente l'espressione di un giudizio di pericolosità fondato su fatti meramente sintomatici dell'appartenenza, quali la vicinanza o la contiguità); e, tuttavia, la forza di un giudicato penale, che abbia radicalmente escluso l'esistenza stessa di un sodalizio avente caratura mafiosa, non consente, in concreto, alcuna autonomia di valutazione, non potendosi qualificare come specifica, nel sistema della prevenzione, una pericolosità fondata sull'appartenenza ad un sodalizio mafioso ritenuto inesistente. 3. Nella specie, risulta esclusa, in forza di sentenza penale irrevocabile (quella pronunciata dal Tribunale di Potenza 1'11 febbraio 2019), la natura mafiosa dell'associazione, alla quale GI LB AN era in quel processo imputato di aver preso parte. Non è dunque consentito il mantenimento dell'inquadramento soggettivo di GI LB AN nell'alveo della pericolosità sociale qualificata, accedente la sua appartenenza a sodalizio mafioso, per il tempo corrispondente alla contestata operatività del medesimo. Dal provvedimento impugnato non emerge, invece, quale fosse la dimensione temporale del fenomeno associativo valutato, con forza di giudicato, in sede penale;
né emerge se l'acquisto dei beni confiscati ricadesse in tale finestra temporale. L'istanza di revoca della confisca non può, però, essere definita, se non a partire dall'attenta ricognizione di tali elementi. La misura di rigore, che fosse stata adottata in relazione ad acquisti coevi all'affiliazione come penalmente derubricata in sede penale, non potrebbe essere ulteriormente ancorata alla pericolosità sociale qualificata del soggetto inciso dalla misura stessa (quantunque siffatta pericolosità possa essere predicata per epoche antecedenti o susseguenti). 4 Il provvedimento impugnato non si è attenuto agli esposti principi di diritto, né ha compiuto le verifiche sopra indicate. Se ne impone, dunque, l'annullamento con rinvio, perché la Corte di appello (in diversa composizione) verifichi nuovamente, in base a corretti canoni ermeneutici e all'esaustivo rilievo dei menzionati presupposti di fatto, la giuridica possibilità di mantenere ferma, nonostante il sopravvenuto giudicato penale, una confisca alimentata dalla pericolosità qualificata. 4. Va a questo punto anche rimarcato che, nel procedimento di revoca della confisca di prevenzione, a fronte dell'emersione di un fatto nuovo, potenzialmente incidente sul relativo giudicato (sia esso rappresentato da un novum fattuale, o da un giudicato penale contrastante con l'accertamento che ha condotto all'emissione della misura), resta consentito al giudice della revoca di realizzare, se del caso, un diverso inquadramento tipico della pericolosità soggettiva, sulla base delle fonti dimostrative disponibili e di quelle sopravvenute, sempre che venga rispettato il diritto al contraddittorio argomentativo con la parte interessata (Sez. 1, n. 34905 del 29/04/2022, Ruocco, Rv. 283501-01). Ciò perché l'essenza stessa del giudizio revocatorio, in qualsiasi settore dell'ordinamento processuale, è quella di prendere atto del novum potenzialmente incidente sul giudicato e di effettuare, con ampi poteri cognitivi, un «nuovo giudizio», che tenga conto del portato probatorio preesistente e dei fatti sopravvenuti, quale che sia la loro natura. Lo spazio cognitivo del giudizio revocatorio include, pertanto, il diverso inquadramento tipico della condotta in sede di prevenzione (così come risulta possibile, sempre assicurando il contraddittorio, una diversa qualificazione, o considerazione, di un elemento del reato in sede di revisione della condanna penale: Sez. 6, n. 47099 del 10/07/2007, Raccanello Fiori, Rv. 238385-01; Sez. 1, n. 3924 del 06/10/1993, La Brocca, Rv. 219559-01). L'ampiezza dei poteri cognitivi del giudice della prevenzione in sede revocatoria è stata recentemente ribadita dalla pronuncia resa da Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474, con cui è stata affermata l'applicabilità dello strumento processuale di cui all'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 (che ha sostituito quello già previsto dall'art. 7 legge n. 1453 del 1956) riguardo alle istanze di rimozione della confisca di prevenzione ancorate al novum giuridico rappresentato dalla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019. Anche in tale arresto di legittimità, infatti, si afferma la necessità per il giudice della fase revocatoria di porre in essere le opportune verifiche al fine di imputare la statuizione di confisca alla fattispecie colpita dalla declaratoria di 5 incostituzionalità (con esito restitutorio) o ad una delle fattispecie superstiti alla pronuncia costituzionale (con esito di reiezione della pretesa). 5. Il giudice del rinvio dunque, subordinatamente all'esito negativo della verifica in punto di pericolosità qualificata, accerterà in contraddittorio - tenuto conto del giudicato penale, anche in relazione alla dissoluzione dell'associazione per delinquere nel settembre 2001 che dovesse da esso risultare - se sia giuridicamente possibile, sempre nell'ottica del mantenimento della confisca, l'inquadramento soggettivo della pericolosità tipica di GI LB TI in termini di pericolosità generica, in presenza di tutti i corrispondenti presupposti di fatto;
o se la misura di rigore debba essere, viceversa, realmente revocata, come invocato dai ricorrenti.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Potenza in diversa composizione. Così deciso il 26/09/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PA RA D'NO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49248 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 26/09/2023 RITENUTO IN FATI-0 1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Potenza confermava la decisione del locale Tribunale, che aveva rigettato l'istanza avanzata da GI LB TI, e dal terzo interessato LV TI, diretta alla revoca, ai sensi dell'art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, pro-tempore vigente, della confisca di prevenzione dei beni oggetto del provvedimento ablativo adottato nei loro confronti dal medesimo Tribunale in data 10 gennaio 2011, divenuto irrevocabile il 30 gennaio 2013. La revoca della confisca di prevenzione - già disposta in relazione alla pericolosità qualificata del proposto, indiziato di appartenere ad associazione di tipo mafioso - era stata invocata a seguito della sopravvenienza della sentenza 11 febbraio 2019 del Tribunale di Potenza, divenuta irrevocabile, che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di GI LB TI, in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., per intervenuta prescrizione, previa riqualificazione del fatto come condotta di partecipazione ad associazione per delinquere ordinaria. Riteneva la Corte di appello che non potesse profilarsi alcun contrasto tra il giudicato di prevenzione e quello penale, giacché la difforme valutazione aveva riguardato la sola qualificazione giuridica del fatto (l'adesione all'associazione criminale denominata clan OR), rimasto in sé storicamente accertato. L'affiliazione mafiosa di GI LB AN era stata peraltro già dichiarata, in pregresso, con pronunce irrevocabili, riferite al medesimo sodalizio (sono citate le sentenze della Corte di appello di Potenza del 22 aprile 1994 e del 2 novembre 2009), e TI era stato raggiunto, in data 26 novembre 2021, da ordinanza di custodia cautelare in carcere, su cui si era formato il giudicato cautelare, per concorso esterno in associazione di stampo mafioso (il medesimo clan, capeggiato da EN OR). La sua pericolosità sociale qualificata non era dunque mai cessata, dal 1989 in avanti, né poteva essere superata la preclusione processuale ormai formatasi sul punto nel procedimento di prevenzione. L'istanza di revoca della confisca si configurava come volta all'«inedita disamina del deducibile», incompatibile con la ratio di cui all'art. 7 della legge n. 1423 del 1956. 2. Ricorrono per cassazione i soggetti già destinatari della confisca di prevenzione, mediante unico atto, sottoscritto dal comune difensore di fiducia. Nell'unico motivo i ricorrenti deducono l'erronea applicazione dell'art. 7 della legge n. 1423 del 1956. 2 Secondo la loro prospettazione, una volta venuta meno (con forza di giudicato) la natura mafiosa dell'associazione, su cui poggiava il rilievo della pericolosità qualificata del proposto indiziato di appartenervi, la relativa profilazione soggettiva - per il tempo di contestata durata dell'associazione medesima, corrispondente al tempo dell'acquisto dei beni da assoggettare alla misura di rigore - non avrebbe potuto essere mantenuta. Non rivestirebbe, viceversa, rilievo l'eventuale pericolosità sociale qualificata, antecedente o susseguente, essendo la pericolosità rilevante ai fini della confisca di prevenzione solo quella circoscritta al periodo dell'acquisto dei beni. Risalendo quest'ultimo all'anno 2002, la confisca non avrebbe potuto essere giustificata neppure dietro derubricazione della pericolosità sociale del proposto a pericolosità generica (ex art. 1 legge n. 1423 del 1956, pro-tempore vigente), giacché l'intervenuto giudicato penale, nel rilevare l'esistenza dell'associazione semplice, ne avrebbe temporalmente delimitato l'operatività al settembre 2001. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, alla stregua delle considerazioni che seguono. 2. Questa Corte (Sez. 1, n. 34905 del 29/04/2022, Ruocco, Rv. 283501-02) ha già ricordato che l'esito liberatorio del giudizio penale, vertente su fatti correlati all'inquadramento tipico del soggetto in una delle fattispecie che giustificano l'irrogazione delle misure di prevenzione, è fatto potenzialmente idoneo a determinare la revoca della relativa confisca, ai sensi dell'art. 7 legge n. 1423 del 1956, vigente sino al riforma introdotta dal d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (in questo giudizio pro-tempore applicabile). In particolare, la revoca, con efficacia ex tunc, della misura di prevenzione sarà doverosa, anche in presenza di coincidenti elementi istruttori, lì dove essi siano stati apprezzati in sede penale nel senso di escludere in modo assoluto i presupposti applicativi della misura di prevenzione. Nel procedimento di revoca, pertanto, non può sopravvivere l'inquadramento tipico di pericolosità del proposto, quale indiziato di appartenere ad un'associazione di tipo mafioso, quando in sede penale sia stata definitivamente accertato che l'associazione non possedeva tale natura, cui accedeva la suddetta fattispecie di pericolosità qualificata. L'opzione legislativa è orientata a dare sicura prevalenza, in tale caso, al giudicato favorevole venutosi a determinare in sede penale. Come già ricordato da Sez. 2, n. 37160 del 22/10/2020, Carminati, la disposizione di legge dettata in sede di prevenzione, pur declinando il coefficiente 3 soggettivo (appartenenza) in termini diversi rispetto alla nozione penalistica (partecipazione), richiede, a monte, la ricognizione certa dell'esistenza di un gruppo associativo che abbia le caratteristiche proprie dei sodalizi di cui all'art. 416-bis cod. pen., sicché, rispetto alle caratteristiche ontologiche del gruppo stesso, l'avvenuta esclusione - nella sede a ciò deputata, ossia nel giudizio penale - della natura mafiosa non è aspetto che possa essere superato da una diversa valutazione del giudice della prevenzione, in rapporto all'avvertita esigenza di rispetto dei principi di legalità del procedimento di prevenzione e di tassatività delle relative fattispecie. La ben nota autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale consente, sì, la valutazione degli indizi di appartenenza all'associazione mafiosa anche a fronte di un esito assolutorio, essendo diversi i registri probatori della responsabilità penale (fondata sul canone della certezza, oltre ogni dubbio ragionevole, della piena partecipazione al sodalizio criminale) rispetto alla misura di prevenzione (per la quale è sufficiente l'espressione di un giudizio di pericolosità fondato su fatti meramente sintomatici dell'appartenenza, quali la vicinanza o la contiguità); e, tuttavia, la forza di un giudicato penale, che abbia radicalmente escluso l'esistenza stessa di un sodalizio avente caratura mafiosa, non consente, in concreto, alcuna autonomia di valutazione, non potendosi qualificare come specifica, nel sistema della prevenzione, una pericolosità fondata sull'appartenenza ad un sodalizio mafioso ritenuto inesistente. 3. Nella specie, risulta esclusa, in forza di sentenza penale irrevocabile (quella pronunciata dal Tribunale di Potenza 1'11 febbraio 2019), la natura mafiosa dell'associazione, alla quale GI LB AN era in quel processo imputato di aver preso parte. Non è dunque consentito il mantenimento dell'inquadramento soggettivo di GI LB AN nell'alveo della pericolosità sociale qualificata, accedente la sua appartenenza a sodalizio mafioso, per il tempo corrispondente alla contestata operatività del medesimo. Dal provvedimento impugnato non emerge, invece, quale fosse la dimensione temporale del fenomeno associativo valutato, con forza di giudicato, in sede penale;
né emerge se l'acquisto dei beni confiscati ricadesse in tale finestra temporale. L'istanza di revoca della confisca non può, però, essere definita, se non a partire dall'attenta ricognizione di tali elementi. La misura di rigore, che fosse stata adottata in relazione ad acquisti coevi all'affiliazione come penalmente derubricata in sede penale, non potrebbe essere ulteriormente ancorata alla pericolosità sociale qualificata del soggetto inciso dalla misura stessa (quantunque siffatta pericolosità possa essere predicata per epoche antecedenti o susseguenti). 4 Il provvedimento impugnato non si è attenuto agli esposti principi di diritto, né ha compiuto le verifiche sopra indicate. Se ne impone, dunque, l'annullamento con rinvio, perché la Corte di appello (in diversa composizione) verifichi nuovamente, in base a corretti canoni ermeneutici e all'esaustivo rilievo dei menzionati presupposti di fatto, la giuridica possibilità di mantenere ferma, nonostante il sopravvenuto giudicato penale, una confisca alimentata dalla pericolosità qualificata. 4. Va a questo punto anche rimarcato che, nel procedimento di revoca della confisca di prevenzione, a fronte dell'emersione di un fatto nuovo, potenzialmente incidente sul relativo giudicato (sia esso rappresentato da un novum fattuale, o da un giudicato penale contrastante con l'accertamento che ha condotto all'emissione della misura), resta consentito al giudice della revoca di realizzare, se del caso, un diverso inquadramento tipico della pericolosità soggettiva, sulla base delle fonti dimostrative disponibili e di quelle sopravvenute, sempre che venga rispettato il diritto al contraddittorio argomentativo con la parte interessata (Sez. 1, n. 34905 del 29/04/2022, Ruocco, Rv. 283501-01). Ciò perché l'essenza stessa del giudizio revocatorio, in qualsiasi settore dell'ordinamento processuale, è quella di prendere atto del novum potenzialmente incidente sul giudicato e di effettuare, con ampi poteri cognitivi, un «nuovo giudizio», che tenga conto del portato probatorio preesistente e dei fatti sopravvenuti, quale che sia la loro natura. Lo spazio cognitivo del giudizio revocatorio include, pertanto, il diverso inquadramento tipico della condotta in sede di prevenzione (così come risulta possibile, sempre assicurando il contraddittorio, una diversa qualificazione, o considerazione, di un elemento del reato in sede di revisione della condanna penale: Sez. 6, n. 47099 del 10/07/2007, Raccanello Fiori, Rv. 238385-01; Sez. 1, n. 3924 del 06/10/1993, La Brocca, Rv. 219559-01). L'ampiezza dei poteri cognitivi del giudice della prevenzione in sede revocatoria è stata recentemente ribadita dalla pronuncia resa da Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474, con cui è stata affermata l'applicabilità dello strumento processuale di cui all'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011 (che ha sostituito quello già previsto dall'art. 7 legge n. 1453 del 1956) riguardo alle istanze di rimozione della confisca di prevenzione ancorate al novum giuridico rappresentato dalla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019. Anche in tale arresto di legittimità, infatti, si afferma la necessità per il giudice della fase revocatoria di porre in essere le opportune verifiche al fine di imputare la statuizione di confisca alla fattispecie colpita dalla declaratoria di 5 incostituzionalità (con esito restitutorio) o ad una delle fattispecie superstiti alla pronuncia costituzionale (con esito di reiezione della pretesa). 5. Il giudice del rinvio dunque, subordinatamente all'esito negativo della verifica in punto di pericolosità qualificata, accerterà in contraddittorio - tenuto conto del giudicato penale, anche in relazione alla dissoluzione dell'associazione per delinquere nel settembre 2001 che dovesse da esso risultare - se sia giuridicamente possibile, sempre nell'ottica del mantenimento della confisca, l'inquadramento soggettivo della pericolosità tipica di GI LB TI in termini di pericolosità generica, in presenza di tutti i corrispondenti presupposti di fatto;
o se la misura di rigore debba essere, viceversa, realmente revocata, come invocato dai ricorrenti.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Potenza in diversa composizione. Così deciso il 26/09/2023