Sentenza 3 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2002, n. 11657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11657 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 1 657 /02 LA COR SU REMA DICASSAZION Oggetto Mutuo SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI Presidente R.G.N. 2963/99 Cron. 29265 - Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere - Rep. 3070 Dott. Fabio MAZZA Consigliere - Ud.06/05/02 Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. SENTENZA per diritti €4,55 5. AGU 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE LI OV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA M PRESTINARI 23, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RAMADORI, che lo difende anche disgiuntamente CANCELLERIA all'avvocato BRUNO PASE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UA IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ' presso lo studio DEGLI SCIPIONI 94 INT 8 dell'avvocato GIOVANNA FIORE difeso dall'avvocato ' PIER LUIGI RIONDATO, giusta delega in atti;
- controricorrente 2002 - avverso la sentenza n. 1885/97 del Tribunale di 1045 -1- PADOVA, emessa il 23/10/97 e depositata il 30/12/97 (R.G. 9595/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE udito l'Avvocato Giuseppe RAMADORI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 13 aprile 1989, LI OV, premesso che aveva mutuato a UA IO di Villa del Conte (Padova) la somma di £ 21.040.000, convenendo l'interesse del 15%; che alla data del 9.10.1986 residuava ancora un suo credito per restituzione di £ 4.000.000, come risultante dall'allegato contestuale riconoscimento di debito, con cui il mutuatario si era anche impegnato ad estinguerlo entro il 31.12.88; che, peraltro, a seguito di diffida inviatagli a mezzo legale, lo stesso gli aveva trasmesso solo £ 1.000.000, da lui trattenute a titolo di acconto;
tutto ciò premesso, conveniva innanzi al Pretore di Padova, Sezione distaccata di Camposampiero, lo UA, chiedendone la condanna al pagamento della somma di £ 3.000.000, oltre agli interessi convenzionali del 15%, su £ 4.000.000, sino al 6.3.89 e, su £ 3.000.000, da tale data al saldo. Il convenuto, regolarmente costituitosi, eccepiva, in rito, la competenza del Pretore di Cittadella, ove si era concluso il contratto;
nel merito, che l'intero credito era stato da lui saldato con il versamento di 30 milioni, atteso che: a) per il periodo 2.8.83 1.1.85, non competevano all'attore gli interessi, essendo stati previsti - esplicitamente per il periodo "di un anno 1982-1983 ad agosto"; b) ex art. 1283, c.c., gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale;
che, conseguentemente, il conteggio degli interessi, così come operato dall'attore, era errato;
che il suo riconoscimento di dovergli ancora la somma di £ 4.000.000, con contestuale impegno di pagamento, era frutto di un evidente errore di calcolo;
che gli competeva la restituzione del milione a suo tempo versato solo per la definizione della pratica. Il Pretore, con sentenza non definitiva dell'11.7.90, rigettava l'eccezione di incompetenza e, con sentenza definitiva del 26.1.94, condannava il convenuto a pagare all'attore la somma di £ 3.000.000, con gli interessi di legge dal 9.10.86 al saldo, nonché a rifondere allo stesso le spese di causa. Lo UA proponeva appello, lamentando l'errata interpretazione del contratto da parte del Pretore;
la violazione dell'art. 1284, c.c.; la contraddittorietà della decisione;
l'errore di fatto in cui il Giudicante era incorso, laddove aveva asserito che "il residuo corrispondeva proprio alla somma dovuta con gli interessi al 15%, detratte le somme restituite", dovendosi tener conto del disposto dell'art. 1283.c.c.; la mancata applicazione dell'art. 1430 c.c.. Concludeva, chiedendo che, in riforma della sentenza di prime cure, si rigettasse la domanda di controparte, condannandola alle spese. L'appellato eccepiva l'improcedibilità dell'appello per intervenuta acquiescenza e la sua infondatezza. Con sentenza 30 dicembre 1997 il Tribunale di Padova accoglieva il gravame e, per l'effetto, rigettava l'originaria domanda del LI che condannava al pagamento delle spese del doppio grado, affermando, per quanto possa ancora interessare, che non sussisteva acquiescenza nel pagamento, da parte dell'appellante, della somma ingiunta dal Pretore, trattandosi di condotta necessitata di fronte a sentenza esecutiva ex lege ed, inoltre, che l'eventuale patto per il pagamento degli interessi anatocistici era nullo per mancanza della prova scritta e che tale nullità travolgeva il successivo riconoscimento di debito con promessa di pagamento, non. trovando nella specie applicazione neppure l'ipotesi dell'adempimento di un'obbligazione naturale. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il LI affidandolo a due motivi, illustrati anche con memoria. Ha resistito lo UA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 90 1. n. 353/1990 (come sostituito dall'art. 9 d.l. n. 432/1995 conv. in 1. n. 534/1995) e 329 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 del codice di rito, lamenta che il giudice di appello abbia ritenuto procedibile il gravame, sull'erroneo presupposto che il pagamento della somma ingiunta con la sentenza di primo grado “esecutiva di diritto" non costituiva acquiescenza, trattandosi di pagamento quale unica via certa per evitare l'azione esecutiva" (pag. 5 "necessitato sentenza). La censura è fondata. Lo stesso resistente si è reso conto dell'erroneità della motivazione addotta dal suddetto giudice circa la esecutività ex lege della sentenza di primo grado, trattandosi invece di pronuncia del 26 gennaio 1994, emessa a seguito di giudizio iniziato con citazione notificata il 13 aprile 1989. Ed allora va ricordato che l'art. 90 1. 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dalla 1. 4 dicembre 1992, n. 477, e dal d.l. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla 1. 6 dicembre 1994, n. 673, e in seguito sostituito dall'art. 9 del d.l. 18 ottobre 1995 n. 432, convertito dalla 1. 20 dicembre 1995 n. 534, al secondo comma recita: “Gli articoli 282, 283, 337, comma primo, e 431, commi quinto e sesto, del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge, si applicano ai giudizi iniziati dopo il 1° gennaio 1993, nonché alle sentenze pubblicate dopo il 19 aprile 1995". Ai giudizi iniziati prima del 1° gennaio 1993, nonché alle sentenze pubblicate prima del 19 aprile 1995, si applica pertanto la disciplina previgente e quindi l'art. 282 c.p.c. nella formulazione precedente alla riforma, il quale prevedeva, come regola generale, la non esecutività delle sentenze di primo grado, le quali, su istanza di parte, potevano o dovevano essere dichiarate esecutive solo a determinate condizioni. Come dicevasi, il presente giudizio ebbe inizio con un atto di citazione regolarmente notificato in data 13 aprile 1989 e si concluse, in primo grado, con sentenza del Pretore di Padova, Sezione distaccata di Camposampiero, datata 26 gennaio 1994 e pubblicata in pari data. La sentenza non venne mai dichiarata provvisoriamente esecutiva, giacché non vi fu in tal senso alcuna istanza di parte. Me discende che il pagamento effettuato dallo UA non poteva considerarsi dovuto. Si tratta ora di valutare se, peraltro, costituisse comunque comportamento acquiescente. Dagli atti - che questa Corte può esaminare stante la natura processuale della censura - risulta che il legale del LI, con lettera del 17 maggio 1994, trasmise al collega di controparte copia semplice della sentenza, precisando gli importi dovuti (per £ 7.284.679), chiedendone il pagamento e che il difensore dello UA rispose con lettera del 10/7/94, comunicando che "a saldo dell'emarginata pratica allego assegno circolare..... per £ 7.000.000 a saldo di quanto richiesto a fronte della sentenza del Pretore di Camposampiero", aggiungendo che, come d'accordo, restava in attesa di copia autentica della sentenza in oggetto. Ora il pagamento integrale della somma ingiunta dal Pretore, con tutti gli accessori e le spettanze legali, senza alcuna riserva e/o condizione e senza la necessità di evitare un'esecuzione non attuale, integra certamente un comportamento incompatibile con la volontà di impugnare, non essendo a tale riguardo rilevante la richiesta di copia autentica della sentenza impugnabile (peraltro già ricevuta in copia semplice), in quanto tale copia autentica non evidenziava l'intenzione di appellare, né costituiva un presupposto per l'impugnazione. Al più poteva denotare la volontà di verificare la portata ufficiale della sentenza pretorile, ma anche tale eventuale scopo restava superato dal pagamento effettuato immediatamente, a semplice richiesta. Il primo motivo va, pertanto, accolto, restando assorbito il secondo (che attiene al merito della controversia). Ne consegue che non avendo il giudice di appello rilevato l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 329 c.p.c, a tale declaratoria deve provvedere, d'ufficio, questa Corte, cassando senza rinvio la sentenza di secondo grado, ai sensi dell'art. 382, 3° comma, c.p.c.. Essendo definito il processo, deve provvedersi anche sulle spese dei giudizi di appello e di cassazione, che giusti motivi inducono a compensare.
P.Q.M.
la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo e, per l'effetto, dichiara improcedibile l'appello, cassa senza rinvia la sentenza impugnata e compensa le spese dei giudizi di appello e di cassazione. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2002, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Schelioma Wk * DIRETTORE DI CANCELLERI 109T129,11 Umberto Cicero 456T 2,66 Cancelleria 149,77 Depositata in Cancelleria 03 AGO. 2002 TOT. S S A oggi, IL DIRETTORE DI CANCELLERIA C Memberto Cicer AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 14 NOV. 2002rie ..4.. Registrate in Cil n. 478666Inglata 149.77 OVE/77 (ourn... Servizi DFILIPPO) Crediziari