Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 gennaio 1999 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 1999 |
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Giurisprudenza • 23
- 1. Trib. Napoli, sentenza 25/09/2023, n. 5435Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, nella persona del giudice dott.M.Rosaria Lombardi h a emesso a seguito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 19389 2022 RGL avente ad OGGETTO:Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria, vertente TRA ,rappresentata e difesa dall' avv. Giovanni Rubinacci e Michele Maresca Parte_1 RICORRENTE E CP_1,in persona del legale rap.nte p.t. RESISTENTE cont. CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente: accoglimento della domanda FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 3 ottobre 2022 …Leggi di più...
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- 2. Trib. Napoli, sentenza 14/07/2023, n. 4821Provvedimento: TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, in funzione del giudice monocratico dr.ssa Matilde Dell'Erario, ha pronunciato, in data 13/07/2023, scaduto il termine perentorio per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3, comma 10, del D.LGS 10/10/2022 n. 149, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 17948 /2022 del R.G.A.C. Sez. Lavoro e Previdenza TRA elettivamente domiciliata in Napoli alla via Giordano Bruno n° 169, Parte_1 presso lo studio degli avv.ti Antonio Rianna ed Isabella Maselli che la rapp.tano e difendono unitamente e …Leggi di più...
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- 3. TAR Trieste, sez. I, sentenza 27/10/2022, n. 429Provvedimento: Pubblicato il 27/10/2022 N. 00429/2022 REG.PROV.COLL. N. 00001/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il RI IA IU (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla EO Hsg s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Monfalcone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato IU Martellos, con …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni di carattere finanziario
- Art. 1. 1. Per l'anno 1999, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 60.700 miliardi, al netto di lire 29.215 miliardi per regolazioni debitorie nonche' di lire 33.267 miliardi per anticipazioni agli enti previdenziali.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all' articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituito dall' articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1999 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 387.000 miliardi per l'anno finanziario 1999.
2. Per gli anni 2000 e 2001 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, e' determinato, rispettivamente, in lire 51.800 miliardi ed in lire 14.800 miliardi, al netto di lire 35.202 miliardi per l'anno 2000 e lire 34.927 miliardi per l'anno 2001, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 276.500 miliardi ed in lire 170.500 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2000 e 2001, il limite massimo del saldo netto da finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 54.600 miliardi ed in lire 40.900 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 280.000 miliardi ed in lire 197.000 miliardi.
AVVERTENZA:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 29 gennaio 1999 si procedera' alla ripubblicazione del tesdella pre presente legge, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle diposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubbblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblca 14 marzo 1986, n. 217. - Art. 2. 1. Per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente e' interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all' articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , introdotto dall' articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1999-2001, restano determinati per l'anno 1999 in lire 18.384.164 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e In lire 4.387.132 milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.
3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1999 e triennale 1999-2001, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell' articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituito dall' articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 , gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1999, in lire 2.796,8 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.
5. Ai termini dell' articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468 . come sostituito dall' articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 , le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
6. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
7. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 6, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1999, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
8. Ai fini di quanto disposto dall' articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, la spesa di cui all' articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450 , relativa ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali del personale dipendente del comparto dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, nonche' alla determinazione del trattamento economico dei dirigenti incaricati della direzione di uffici dirigenziali di livello generale o comunque di funzioni di analogo livello ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del citato decreto legislativo, e' rideterminata in lire 2.092 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 2.867 miliardi per l'anno 2000.
9. Ai fini di quanto disposto dall' articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, la spesa relativa alla contrattazione collettiva integrativa del personale dipendente del comparto dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola, e' autorizzata nel limite massimo di 173 miliardi di lire per l'anno 1999 e di lire 665 miliardi per l'anno 2000.
10. La spesa di cui all' articolo 2, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 450 , e' rideterminata in lire 837 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 1.291 miliardi per l'anno 2000.