Sentenza 22 giugno 2005
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 22, comma decimo, del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 - che punisce l'assunzione di cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno - per "datore di lavoro" deve intendersi colui che procede alla stipulazione del rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario, non assumendo alcuna rilevanza la posizione eventualmente rivestita dal soggetto in una determinata azienda nel cui ambito l'attività lavorativa deve essere svolta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2005, n. 34229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34229 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 22/06/2005
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 776
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 012435/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LE MA N. IL 17/10/1952;
avverso SENTENZA del 17/09/2004 TRIBUNALE di SPOLETO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAZZIOLI EDOARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. BI TE ricorre per Cassazione contro la sentenza del 17 settembre 2004 con la quale il tribunale di Spoleto, in composizione monocratica, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 22, comma 10, d. l.vo 25 luglio 1998, n. 286 "perché nella qualità
di titolare del night club denominato Oliver UE occupava alle proprie dipendenze con mansioni di intrattenitrice la cittadina extracomunitaria ... senza che la stessa fosse in possesso del permesso di soggiorno".
Il ricorrente denunzia: a) la violazione dell'art. 191 in relazione agli artt. 194 e 350 c.p.p. in quanto a base della decisione sarebbe state poste le dichiarazioni della cittadina extracomunitaria alla cui citazione non si era provveduto e le dichiarazioni rese dall'imputato al verbalizzante;
b) la violazione dell'art. 521 c.p.p. in quanto tratto a giudizio per rispondere del reato ascritto nella qualità di "titolare" del night club era stato poi condannato quale concorrente nel reato;
c) la mancanza di sufficienti prove per affermare la sua responsabilità in considerazione che in base di quanto riferito dal verbalizzante non poteva escludersi che "fosse un mero dipendente di fatto e che le decisioni venissero prese da altre persone, legalmente a ciò deputate".
2. I motivi di ricorso sono infondati.
Con riferimento al primo motivo va rilevato che dalla sentenza impugnata si deduce che a base della decisione non sono state poste nè le dichiarazione rese in sede di sommarie informazioni dalla cittadina extracomunitaria ne' quelle dall'imputato, ma quanto direttamente accertato dal verbalizzante in occasione del sopralluogo.
Non ricorrono, pertanto, le cause di inutilizzabilità denunziate dal ricorrente.
Deve escludersi altresì la violazione dell'art. 521 c.p.p.. L'art. 22, comma 10 (ora comma 12) d. l.vo. 286/1998 incrimina "il datore che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno..".
Responsabile del reato in esame è, quindi, il datore di lavoro inteso come colui che procede alla stipulazione del rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario, mentre non assume alcuna rilevanza la posizione eventualmente rivestita in una determinata azienda nel cui ambito l'attività lavorativa deve essere svolta. Di conseguenza la circostanza che il BI fosse o meno il titolare del night club Oliver UE è del tutto ininfluente atteso che con tale qualifica si era voluto soltanto indicare la ragione per la quale l'imputato aveva proceduto alla assunzione della extracomunitaria.
Nè l'art. 521 c.p.p. può ritenersi violato perché il ricorrente è stato condannato come concorrente nel reato, anziché quale unico autore di un reato "proprio" come originariamente contestato. Va rilevato, infatti, che la condotta attribuita al BI come concorrente nel reato è stata quella di esecutore materiale la stessa condotta, quindi, contestata nel capo di imputazione, mentre la responsabilità a titolo di concorso è stata affermata in base a circostanze di fatto che l'imputato conosceva ed in ordine alle quali era, dunque, in grado di difendersi in considerazione che erano state da lui stesso introdotte nel processo a scopi difensivi. Il terzo motivo di ricorso non configura alcuno dei vizi che consentono (tassativamente) di ricorrere per Cassazione. Il ricorrente, infatti, non denunzia alcuna manifesta illogicità della decisione, ma si duole soltanto del fatto che il giudice di merito non abbia adottato una decisone a lui più favorevole, possibile interpretando in modo meno rigoroso le risultanze dibattimentali.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2005