Sentenza 6 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2002, n. 11782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11782 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
Aula ] PUBBLICA I TALIANA [ 1 T E SU117 82/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: Lavoro LA R.G.n.1444/00 Cron. 29391 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Rep. Dott. Vincenzo Trezza Ud. 15.4.2002" Paolino Consigliere Dell'Anno 11Prestipino Rel. Giovanni "P Raffaele "Foglia " Giancarlo FTD'Agostino ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da TO AR GE, elett.te dom.to in Roma presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. GE Tomaselli per procura speciale a margine del ricorso per cassazione. - Ricorrente
contro
ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE DI CATANIA. Intimato per l'annullamento dell'ordinanza emessa il 21.4.1999 dal Pretore di Catania, quale giudice dell'esecuzione mobiliare, iscritta nel R.G.E. al n. 284/98. 1025 Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino nella pubblica udienza del 15.4.2002; Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Avendo AR GE TO promosso una procedura esecutiva mobiliare contro la s.r.l. CO.M.ATT. davanti alla Pretura di Catania, a seguito di rinuncia formulata dal medesimo TO il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 21 aprile 1999, dichiarava l'estinzione del processo e liquidava la somma di L. 250.000 a titolo di compenso dell'Istituto Vendite Giudiziarie, che poneva a carico del creditore. Avverso questa ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il TO, con atto notificato all'Istituto Vendite Giudiziarie di Catania, in base ad un unico motivo poi illustrato da memoria. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione via preliminare deve essere esaminata, In d'ufficio, la questione relativa alla ammissibilità del ricorso proposto dal TO. 2 è stato ripetutamenteDa parte di questa Corte affermato che la qualità di parte, legittimata a proporre l'impugnazione o а resistervi, si determina per relationem con la qualità di parte assunta formalmente nella precedente fase del processo conclusasi con il provvedimento impugnato, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio (Cass. 27 febbraio 1998 n. 2201) e qualunque sia stato il contenuto, di merito o di rito, della pronuncia impugnata (Cass. 15 marzo 1996 n. 2160). Come è stato più volte deciso, infatti, non può essere riconosciuta alcuna legittimazione a resistere all'impugnazione ad un soggetto che non ha partecipato al grado precedente del giudizio, ammenoché non si tratti del successore a titolo universale o particolare nel diritto controverso (Cass. 27 ottobre 2000 n. 14206), con la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti di un soggetto rispetto al quale il ricorrente non abbia instaurato alcun contraddittorio nella pregressa fase di merito (Cass. 19 febbraio 1982 n. 1053; cfr. pure Cass. 10 agosto 1996 n. 7412, secondo cui il ricorso per cassazione rivolto nei confronti di un soggetto diverso da quello avente 3 legittimazione passiva è radicalmente nullo e tale nullità non è passibile di sanatoria). Nella specie, il ricorso per cassazione avversO il provvedimento di liquidazione del compenso Giudiziarie di Catania, all'Istituto Vendite conpronunciato dal Giudice dell'esecuzione mobiliare l'ordinanza del 21 aprile 1999, contenente anche il provvedimento di estinzione del processo esecutivo stato proposto nei confronti del suddetto Istituto, senza considerare che lo stesso, non avendo partecipato al processo esecutivo, nel giudizio di cassazione era privo della necessaria legittimazione passiva (cfr., in termini, Cass. 4 agosto 2000 n. 10306, già indicata), è stata evocata la parte effettivamente mentre non legittimata (il debitore esecutato). Pertanto, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non avendo l'intimato svolto attività difensiva, non vi è materia per provvedere sulle spese.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. СЕ СК Così deciso in Roma il 15 aprile 2002 Il Presidente: Now interes Il Consigliere estensore: Prizie Kerselle IL CANCE L Quane dandle