CASS
Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2023, n. 10615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10615 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TT TO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, SABRINA PASSAFIUME, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10615 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 31/01/2023 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRMO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata da VI OT con riguardo ai fatti giudicati con le seguenti sentenze: sentenza della Corte d'Appello di Salerno del 4 febbraio 2021, che condannava l'istante a mesi dieci di reclusione per il reato di cui agli artt. 338 e 393, comma 1, cod. pen., così derubricato il reato di estorsione ai danni del Sindaco di Agropoli, commesso in Agropoli il 18 febbraio 2018; sentenza della Corte d'Appello di Salerno in data 2 febbraio 2021, che condannava l'istante alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa, per i reati di cui agli artt. 110, 628, comma 2, n. 1 cod. pen. e 110, 582 cod. pen., commessi in Agropoli il 2 settembre 2012. 2. Avverso tale ordinanza VI OT ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e contrad- dittorietà della motivazione. La Corte distrettuale non aveva tenuto in debito conto il ruolo svolto dal ricorrente all'interno del sodalizio criminale di appartenenza, come accertato nelle sentenze di condanna, ma soprattutto era caduta in errore non correttamente valutando l'istanza che chiedeva fosse riconosciuto il beneficio , non solo tra le sentenze indicate al punto che precede, ma anche con la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 493 ter e 648 cod. pen. emessa dal GUP del Tribunale di Salerno in data 27 settembre 2019, per fatti occorsi in Bellizzi il 20 dicembre 2017, e con la sentenza della Corte di Appello di Salerno, di condanna per il reato ex art. 416, comma 1, cod. pen. accertato nel settembre 2017 e permanente commesso in Agropoli, condanne queste tra cui era stata riconosciuta, peraltro, con ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania, in data 22 aprile 2021, la medesimezza del disegno criminoso, con applicazione della disciplina del reato continuato. 3. Il ricorso è inammissibile, non avendo indicato il rilievo sull'istanza proposta in sede esecutiva di precedenti provvedimenti di riconoscimento della continua- zione tra il reato associativo e non meglio specificati reati fine. Invero, il rigetto della continuazione è stato determinato dal rilievo che - seppure sia stato giudizialmente accertato che OT era affiliato ad un'associa- zione dedita a reati contro il patrimonio - i fatti che si chiedeva di unificare erano obiettivamente imprevedibili, perché legati a circostanze ed eventi contingenti ed occasionali, e dunque non erano programmabili sin dalla costituzione dell'asso- Il Presiden e ciazione di cui l'odierno ricorrente risulta essere stato partecipe, oltre ad essere distanziati da un intervallo temporale di ben quattro anni. 4. Tali assorbenti ragioni non risultano scalfite dalle generiche osservazioni della difesa, che determinano l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata nel dispositivo in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 31 gennaio 2023 Il Consigliere estensore
lette le conclusioni del Procuratore generale, SABRINA PASSAFIUME, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10615 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 31/01/2023 RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRMO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata da VI OT con riguardo ai fatti giudicati con le seguenti sentenze: sentenza della Corte d'Appello di Salerno del 4 febbraio 2021, che condannava l'istante a mesi dieci di reclusione per il reato di cui agli artt. 338 e 393, comma 1, cod. pen., così derubricato il reato di estorsione ai danni del Sindaco di Agropoli, commesso in Agropoli il 18 febbraio 2018; sentenza della Corte d'Appello di Salerno in data 2 febbraio 2021, che condannava l'istante alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1.000 di multa, per i reati di cui agli artt. 110, 628, comma 2, n. 1 cod. pen. e 110, 582 cod. pen., commessi in Agropoli il 2 settembre 2012. 2. Avverso tale ordinanza VI OT ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e contrad- dittorietà della motivazione. La Corte distrettuale non aveva tenuto in debito conto il ruolo svolto dal ricorrente all'interno del sodalizio criminale di appartenenza, come accertato nelle sentenze di condanna, ma soprattutto era caduta in errore non correttamente valutando l'istanza che chiedeva fosse riconosciuto il beneficio , non solo tra le sentenze indicate al punto che precede, ma anche con la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 493 ter e 648 cod. pen. emessa dal GUP del Tribunale di Salerno in data 27 settembre 2019, per fatti occorsi in Bellizzi il 20 dicembre 2017, e con la sentenza della Corte di Appello di Salerno, di condanna per il reato ex art. 416, comma 1, cod. pen. accertato nel settembre 2017 e permanente commesso in Agropoli, condanne queste tra cui era stata riconosciuta, peraltro, con ordinanza del Tribunale di Vallo della Lucania, in data 22 aprile 2021, la medesimezza del disegno criminoso, con applicazione della disciplina del reato continuato. 3. Il ricorso è inammissibile, non avendo indicato il rilievo sull'istanza proposta in sede esecutiva di precedenti provvedimenti di riconoscimento della continua- zione tra il reato associativo e non meglio specificati reati fine. Invero, il rigetto della continuazione è stato determinato dal rilievo che - seppure sia stato giudizialmente accertato che OT era affiliato ad un'associa- zione dedita a reati contro il patrimonio - i fatti che si chiedeva di unificare erano obiettivamente imprevedibili, perché legati a circostanze ed eventi contingenti ed occasionali, e dunque non erano programmabili sin dalla costituzione dell'asso- Il Presiden e ciazione di cui l'odierno ricorrente risulta essere stato partecipe, oltre ad essere distanziati da un intervallo temporale di ben quattro anni. 4. Tali assorbenti ragioni non risultano scalfite dalle generiche osservazioni della difesa, che determinano l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della congrua somma indicata nel dispositivo in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 31 gennaio 2023 Il Consigliere estensore