Sentenza 9 gennaio 2002
Massime • 1
In presenza di un atto di citazione in appello contenente la denominazione della società, l'indicazione dell'organo che ne ha la rappresentanza in giudizio ed una firma leggibile di sottoscrizione della procura alle liti, il convenuto può contestare che le indicazioni contenute nell'atto corrispondano alla realtà e che la persona firmataria sia effettivamente titolare dell'organo, ma, se tali contestazioni non risultino sollevate (ovvero lo siano solo tardivamente), la sentenza d'appello impugnata con il ricorso per cassazione non può considerarsi viziata da violazione di norme sul procedimento se il giudice non abbia ritenuto, d'ufficio, di dover richiedere all'attore di dare dimostrazione dell'effettività e legittimità dei propri poteri rappresentativi.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/01/2002, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Ernesto LUPO - Rel. Consigliere -
Dott. NI LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SAI S.P.A., in persona del Vice Presidente, Amministratore Delegato Dr. Carlo CIANI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 4, presso lo studio dell'avvocato MARIO TUCCILLO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato IO BRIZZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AV IO, ES LD, AZ MA elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 132, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO MIELE, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
contro
FI ON, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 44, presso lo studio dell'avvocato CH GRISPINI, difeso dall'avvocato ENNIO IMPERTATORE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso la sede legale dell'Istituto, difeso dagli avvocati MARIO POTI, ANTONINO SGROI, giusta delega in atti;
- resistente -
nonché
contro
IO ZO, OR ZO, LI NZ, MA RA, FA CH, LO PR, LO MB, SIDA ASSICURASIONI SPA IN LCA, CTP CS TRASP PUBBLICI NAPOLI, NUOVA TIRRENA SPA, FALL. FR LO PR & MB SDF;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 00071/00 proposto da:
IO ZO, OR NZ, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell'avvocato CH OR, che li difende giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
SAI S.P.A, AV IO, ES LD, AZ MA, FI ON, INPS, LI NZ, MA RA, FA CH, LO PR, LO MB, SIDA S.P.A. IN LCA, CTS TRASP PUBBLICI NAPOLI, NUOVA TIRRENA S.P.A., FALL. FR LO PR & MB SDF;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1603/99 della Corte d'Appello di NAPOLI Sezione III^ Civile,e emessa il 28/05/99 e depositata il 25/06/99 (R.G.N. 3428/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato NN BRIZZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Elisabetta AR CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
L'11 gennaio 1982 un autoarticolato di proprietà di RI e UM LL, condotto da LE FA ed assicurato per la responsabilità civile con la SAI s.p.a., tamponò l'autobus di linea di proprietà del C.T.P. (Consorzio Trasporti Pubblici di Napoli) condotto da CO LL ed assicurato per la responsabilità civile con la S.I.D.A. s.p.a.. Nell'incidente riportarono lesioni, per quanto qui rileva, i passeggeri del mezzo pubblico VI EM, NN AN, AR ZZ, LD IT, NI CI. In sede penale la Corte di appello, con sentenza divenuta irrevocabile, dichiarò il FA esclusivo responsabile dell'incidente.
I passeggeri feriti in precedenza elencati e l'INPS in sede di rivalsa proposero azione per il risarcimento del danno. Il Tribunale di Napoli, riunite le diverse citazioni, dichiarò la esclusiva responsabilità del FA e lo condannò, in solido con i due LL e con la S.A.I., al pagamento di somme varie. La S.A.I. propose appello principale. VI EM ed il suo difensore avv. Enzo Liguori (quest'ultimo per la mancata distrazione delle spese processuali) proposero appello incidentale. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza depositata il 25 giugno 1999: a) ha respinto l'eccezione, opposta dall'EM, di inammissibilità dell'appello della S.A.I. per mancanza di valida procura ad litem;
b) ha ritenuto inammissibile la domanda proposta nel corso del giudizio di primo grado dall'EM e dall'avv. Liguori contro la S.A.I., poiché questi ultimi avevano inizialmente convenuto soltanto il C.T.P. e la S.I.D.A. e, solo dopo la riunione dei diversi giudizi proposti dai danneggiati, avevano esteso la domanda nei confronti della S.A.I., la quale aveva però dichiarato di non accettare il contraddittorio;
c) ha respinto l'appello della S.A.I., che aveva censurato la sua condanna al pagamento di somma eccedente il massimale di polizza, osservando che l'esistenza dell'affermato massimale non era stata provata con l'unico mezzo consentito:
l'esibizione della polizza.
Avverso la sentenza della Corte di appello la S.A.I. ha proposto ricorso principale deducendo un solo motivo. VI EM e l'avv. Enzo Liguori hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale, con cui deducono tre motivi. Hanno resistito con separati controricorsi NI CI, da un lato, e AR ZZ, NN AN e LD IT, dall'altro. L'INPS ha depositato procura difensiva. La S.A.I. ha presentato memoria. Motivi della decisione
1. - Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). 2. - È pregiudiziale l'esame del ricorso incidentale proposto da VI EM e dall'avv. Enzo Liguori, con cui i ricorrenti deducono tre motivi relativi alla regolarità del processo. 3. - Con il primo motivo del ricorso incidentale i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'inammissibilità dell'appello della S.A.I. per la "mancanza di valido mandato ad hoc". Al riguardo essi deducono "violazione e/o falsa applicazione delle norme ex artt. 2697 c.c., 75, 3° comma, 77, 81, 83, 163, 3° comma n. 2, 164 e 184 c.p.c.", nonché i vizi di motivazione previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ed il "mancato esame di tutti gli elementi presenti nel processo". I ricorrenti sostengono che la procura ad litem rilasciata nell'atto di appello dal "Capo zona sinistri - Dr. Renato Capano" non può ritenersi valida e confutano le tre ragioni per le quali la sentenza impugnata ha affermato il contrario.
Il motivo di ricorso è infondato.
La censura deduce un error in procedendo per la cui valutazione questa Corte può esaminare direttamente gli atti processuali. In calce alla procura rilasciata a margine dell'atto di appello vi è il timbro "SAI Società Assicuratrice Industriale - Direzione 2° Distretto - Capo zona sinistri (Dr. Renato Capano)", a cui fa seguito la sottoscrizione leggibile di Renato Capano. Come questa Sezione ha di recente affermato con la sentenza 7 agosto 2000 n. 10360, ampiamente motivata, in presenza di un atto di citazione in appello che contiene la denominazione della società, l'indicazione dell'organo che ne ha la rappresentanza in giudizio e una firma leggibile di sottoscrizione della procura alle liti, il convenuto può contestare che le indicazioni contenute nell'atto corrispondano alla realtà e che la persona firmataria sia effettivamente titolare dell'organo. Tuttavia, se il convenuto non sollevi contestazioni, la sentenza d'appello impugnata con il ricorso per cassazione non può considerarsi viziata da violazione di norme sul procedimento se il giudice non abbia ritenuto di dovere richiedere all'attore di dare dimostrazione dei poteri che la persona, che ha agito per la società, ha dichiarato di potere esercitare in quanto titolare di un organo dotato di poteri di rappresentanza.
In applicazione del richiamato orientamento - che questo Collegio condivide - devesi osservare che all'assenza di contestazione dei poteri rappresentativi (in capo alla persona che ha rilasciato la procura ad litem) va parificata una contestazione tardiva, nel senso che essa non consente più alla controparte di provare l'esistenza dei detti poteri, inizialmente non posta in discussione. È ciò che è avvenuto nel caso di specie, perché la contestazione dei poteri rappresentativi dell'appellante S.A.I. in capo al dr. Renato Capano, da parte dell'EM e dell'avv. Liguori, è avvenuta soltanto nella comparsa conclusionale del giudizio di appello. Ed invero non può considerarsi come contestazione la generica eccezione, opposta dalle dette parti in sede di appello incidentale, di "inammissibilità, improponibilità, improcedibilità, genericità ed infondatezza" dell'appello principale della S.A.I.. Ogni questione relativa all'esistenza dei poteri rappresentativi in capo alla persona fisica che agì per la S.A.I. nel giudizio di appello deve, pertanto, ritenersi preclusa dalla tardiva contestazione opposta dalle controparti.
Per tale ragione va confermata la sentenza impugnata che ha ritenuto valida la procura ad litem della S.A.I., a prescindere dall'esame delle concorrenti ragioni esposte nella stessa sentenza. 4. - Con il secondo motivo del ricorso incidentale i ricorrenti si dolgono che la Corte di appello non abbia dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla S.A.I. per essere rimasto inadempiuto l'ordine di mancata integrazione del contraddittorio mediante notifica del gravame al Consorzio Trasporti Pubblici (C.T.P.) di Napoli.
Il motivo di ricorso si rivela infondato alla luce dell'esame degli atti processuali che questa Corte può compiere direttamente per accertare l'esistenza o meno dell'error in procedendo denunziato. L'atto di appello della S.A.I. è stato notificato ritualmente al detto Consorzio il 15 dicembre 1993 (n. 13 dei soggetti convenuti dall'appellante), onde deve ritenersi superato il provvedimento del consigliere istruttore che, nella prima udienza del 10 marzo 1994, ha "facultato la SAI a notificare l'appello al Consorzio - qualora non già avvenuto". L'avvenuta notifica ha fatto venire meno il fondamento del provvedimento del consigliere istruttore. 5. - Con il terzo motivo del ricorso incidentale i ricorrenti censurano la pronunzia di inammissibilità della domanda da loro proposta nei confronti della S.A.I., osservando che, una volta riuniti tutti i giudizi, essi hanno esteso espressamente il contraddittorio nei confronti di tutte le parti presenti e che la S.A.I ha eccepito tardivamente di non accettare il contraddittorio e comunque ha rinunziato a tale eccezione. Soggiungono che i convenuti da loro inizialmente citati come responsabili del danno (il Consorzio Trasporti Pubblici e la società assicuratrice S.I.D.A.) hanno chiesto di chiamare in causa la S.A.I. e che tale chiamata si è praticamente realizzata con la riunione delle diverse cause, onde la domanda introduttiva proposta dai ricorrenti si è automaticamente estesa al chiamato in causa in c.d. garanzia impropria. Il motivo di ricorso è infondato.
Dall'esame degli atti processuali si desume che l'EM, il quale non ha agito contro la S.A.I. e si è opposto alla chiamata in causa di detta società assicuratrice chiesta dai soggetti che egli aveva convenuto in giudizio, ha, successivamente alla riunione delle cause proposte dai vari danneggiati nello stesso incidente (diversi dei quali avevano convenuto in giudizio la S.A.I.), esteso la domanda nei confronti di tutte le parti presenti nei giudizi riuniti. Tale estensione è avvenuta nell'udienza del 27 ottobre 1988, nella quale il procuratore della S.A.I. ha dichiarato "di non accettare il contraddittorio nei confronti di EM VI". Contrariamente a quanto sostengono gli odierni ricorrenti, l'estensione della domanda non può ritenersi avvenuta nella precedente udienza del 19 aprile 1988, perché questa udienza si è svolta senza la presenza del procuratore dell'EM. Va, invero, considerata del tutto priva di rilievo l'aggiunta che, dopo la chiusura del verbale di detta udienza, vi risulta, secondo cui, "alle ore 9,50" è comparso il procuratore dell'EM. Tale aggiunta segue la chiusura del verbale dell'udienza con il provvedimento di rinvio emanato dal giudice istruttore e non è seguita da alcuna firma del giudice o del cancelliere, onde non può che considerarsi estranea e successiva allo svolgimento dell'udienza. Consegue che la non accettazione del contraddittorio da parte della S.A.I, sulla nuova domanda proposta dall'EM, è stata immediata e quindi tempestiva.
È poi ininfluente che il rifiuto del contraddittorio non sia stata specificamente ribadito dalla S.A.I. nella precisazione delle conclusioni in primo grado. Come hanno affermato le Sezioni unite di questa Corte con la sentenza 22 maggio 1996 n. 4712, la violazione del divieto di introdurre una domanda nuova nel corso del giudizio di primo grado (derivante dagli artt. 183 e 184 c.p.c., nel testo anteriore alla novella di cui alla legge n. 353 del 1990, testo applicabile nel presente giudizio) non assume rilievo solo se la controparte ha accettato esplicitamente il contraddittorio ovvero ha tenuto un comportamento concludente che implichi la detta accettazione. Consegue che non può comportare accettazione il mero silenzio della parte in sede di precisazione delle conclusioni, dopo che essa abbia espressamente opposto di non accettare la proposizione della nuova domanda.
Non è pertinente, infine, il richiamo dei ricorrenti all'orientamento giurisprudenziale in tema di chiamata del terzo nel processo su istanza del convenuto (artt. 106 e 269 c.p.c.). Qui si ha l'intervento del terzo nello stesso processo. Tale situazione è differente da quella della riunione di processi diversi (art. 274 c.p.c.), la quale lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e delle posizioni delle parti in ciascuno di essi (Cass. 18 maggio 1996 n. 4605), onde il fatto che un soggetto sia stato convenuto regolarmente in un processo non comporta che egli automaticamente assuma la veste di parte convenuta nell'ambito di altro processo sol perché questo sia stato riunito al primo ai sensi del citato art. 274 (Cass. 3 dicembre 1992 n. 12885). 6. - Con l'unico motivo del ricorso principale la S.A.I. deduce i vizi di omesso esame di documenti decisivi e di violazione di legge, osservando che essa ha prodotto la polizza stipulata con RI ed UM LL, che prevedeva il massimale di L.150 milioni. Tale polizza era stata ritenuta inidonea dal Tribunale perché relativa al periodo 1/6/79-1/6/80, precedente al giorno dell'incidente (11 gennaio 1982); ma stante la previsione della proroga tacita (art. 1899, secondo comma, c.c.), essa è operante anche per detto giorno, tenuto presente che non è stato eccepito da controparte che detta polizza era stata disdettata o sostituita da altra con diverso massimale e che la proroga tacita risulta da altre prove documentali prodotte in causa (e specificate nel ricorso), che la sentenza impugnata non ha preso in esame.
6.1. - Del motivo di ricorso qui riassunto si è eccepita, nel controricorso di ZZ, AN ed IT, l'inammissibilità, sulla base della considerazione che la S.A.I. è stata condannata all'intero importo dei danni (e quindi oltre il massimale da essa invocato) anche sulla base del giudicato penale, e tale autonoma ragione della decisione non è stata impugnata dalla S.A.I.. L'eccezione di inammissibilità del motivo di ricorso è infondata, perché la sentenza impugnata ha rigettato il motivo di appello con cui la S.A.I. ha dedotto il superamento del massimale sulla base di una sola ragione, che è quella qui censurata. Ed invero la corte ha premesso che "a prescindere dalla corretta interpretazione della decisione penale, è assorbente il rilievo" della mancata prova dell'esistenza del massimale.
La Corte, quindi, ha espressamente ritenuto di prescindere dall'interpretazione del giudicato penale perché ha considerato assorbente l'unica ratio decidendi, contro cui si è indirizzato il ricorso della S.A.I..
6.2. - Il motivo di ricorso è fondato.
La Corte di appello si è limitata ad osservare che la prova dell'esistenza del massimale è costituita soltanto dalla "esibizione della polizza ossia del documento contrattuale", dando per implicito che tale documento non fosse stato prodotto dalla S.A.I., che aveva lamentato il superamento del massimale da parte della pronunzia di condanna emanata nei suoi confronti dal Tribunale.
Va, però, osservato che la polizza assicurativa con i proprietari del veicolo (il cui conducente è stato ritenuto responsabile dei danni) era stata prodotta dalla S.A.I. nel corso del giudizio di primo grado, tanto che essa era stata ritenuta inidonea dal Tribunale a provare il massimale perché riferita ad un periodo precedente a quello in cui è avvenuto il fatto dannoso. Tale valutazione di inidoneità della polizza prodotta dalla S.A.I., implicitamente confermata dalla sentenza impugnata (che neanche l'ha menzionata), non tiene conto del disposto dell'art. 1899, secondo comma, c.c., il quale prevede la possibilità di proroga tacita del contratto di assicurazione, che la parte interessata ha affermato essere avvenuta nel caso di specie, anche sulla base di altri elementi probatori il cui esame è stato completamente omesso dalla Corte di appello.
Consegue che la sentenza impugnata è, sul punto relativo alla mancata prova della sussistenza del massimale, viziata per insufficienza di motivazione, onde essa va su detto punto cassata, con rinvio per una nuova decisione.
7. - In conclusione, il ricorso incidentale di VI EM e dell'avv. Enzo Liguori va rigettato. Il ricorso principale della S.A.I. va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata nella parte relativa al lamentato superamento del massimale, su cui deciderà nuovamente il giudice di rinvio, designato in una diversa sezione della Corte di appello di Napoli. 8. - In ordine alle spese del giudizio di cassazione, sussistono giusti motivi - costituiti dalla difficoltà delle questioni processuali poste dal primo e terzo motivo del ricorso incidentale - per compensare le spese nei rapporti tra la S.A.I. ed i soccombenti ricorrenti incidentali, per i quali ultimi il giudizio si conclude con la presente pronunzia che conferma la decisione di inammissibilità della domanda da loro proposta nei confronti della S.A.I..
Si rimette, invece, al giudice di rinvio la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione tra la S.A.I. e le altre parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso incidentale ed accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto, rinvia la causa ad altra sezione della Corte di appello di Napoli anche per le spese del giudizio di cassazione, salvo che nei rapporti tra S.A.I. e VI EM e avv. Enzo Liguori, in ordine a cui dispone la compensazione delle spese tra le dette parti.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 GENNAIO 2002