Cass. civ., sez. III, sentenza 09/01/2002, n. 192
CASS
Sentenza 9 gennaio 2002

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Massime1

In presenza di un atto di citazione in appello contenente la denominazione della società, l'indicazione dell'organo che ne ha la rappresentanza in giudizio ed una firma leggibile di sottoscrizione della procura alle liti, il convenuto può contestare che le indicazioni contenute nell'atto corrispondano alla realtà e che la persona firmataria sia effettivamente titolare dell'organo, ma, se tali contestazioni non risultino sollevate (ovvero lo siano solo tardivamente), la sentenza d'appello impugnata con il ricorso per cassazione non può considerarsi viziata da violazione di norme sul procedimento se il giudice non abbia ritenuto, d'ufficio, di dover richiedere all'attore di dare dimostrazione dell'effettività e legittimità dei propri poteri rappresentativi.

Commentario1

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    Lazzini Sonia · https://www.diritto.it/ · 20 settembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 09/01/2002, n. 192
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 192
Data del deposito : 9 gennaio 2002

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