Sentenza 12 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2002, n. 5288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5288 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 052 8 8 /02 dal Sig. IL SOLE 24 OR per diritti € 155 1.2. APR. 2002 AL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente - R.G.N. 18582/99 Dott. Bruno D'ANGELO Rel. Consigliere Cro n.16118 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere- Ud.14/02/02 ConsigliereDott. Attilio CELENTANO ha pronunciato la seguente SENTENZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in ل ا persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
A' RO;
intimato 2002 avverso la sentenza n. 242/99 del Tribunale di 703 VOGHERA, depositata il 27/07/99 - R.G.N. 372/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Voghera, TA BE, esponeva di essere affetto da polineuropatia sensitiva motoria esotossica con grave deficit della deambulazione, per cui aveva chiesto all'Inps la reversibilità della pensione della madre defunta, a carico della quale viveva dopo il manifestarsi della malattia. Avendo l'Inps rigettata l'istanza negando la di lui inabilità e la vivenza a carico della madre, chiedeva il beneficio al pretore, che con sentenza del 10 marzo 1999, espletata una consulenza tecnica, accoglieva la domanda. Su appello dell'Inps il tribunale di Voghera, con sentenza del 20 luglio 1999, confermava la sentenza. Avverso la decisione del tribunale l'Inps ha proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione. La lex materiae è contenuta nell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, che ha modificato l'art. 13 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, per il quale nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempre che per quest'ultimo sussistano al momento della morte le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all' art. 9, n. 2, lettere A B, spetta una pensione al coniuge ed ai figli superstiti, che al لا momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni ed ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro ed a carico del genitore al momento del decesso di questi. Orbene, con l'unico motivo di annullamento, l'istituto ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e vizi della motivazione, deducendo che la sentenza del tribunale non è condivisibile sia per quanto attiene 2 all'accertamento dell'inabilità sia per quanto attiene al requisito della convivenza a carico. Il ricorso è infondato. Per quanto riguarda l'accertamento dell'inabilità, l'Inps rileva che il consulente tecnico ha fatto riferimento al concetto di inabilità fissato dall'art. 39 del D.P.R. n. 818 del 1975, senza tener conto della nuova normativa di cui alla legge n. 222 del 1984, essendosi il consulente riferito ad uno stato di salute incompatibile con lo svolgimento di una proficua attività lavorativa, mentre la nuova legge richiede una assoluta e permanente impossibilità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa, introducendo un criterio più restrittivo. Tuttavia la censura non è idonea a superare la decisione del tribunale, per il quale tale assoluta impossibilità in concreto sussiste, per cui, aggiunge il tribunale, i riferimenti giurisprudenziali cui il pretore ha fatto riferimento e relativi alla precedente normativa, vanno considerati un obiter dictum. Trattandosi di un accertamento di fatto, esso si sottrae al controllo di legittimità A he il secondo profilo della censura è infondato. Infatti, quado alla vivenza a carico della madre, il tribunale ha ritenuto che le condizioni di salute del Carrà lo ponevano alle dipendenze della madre, alla cui morte aveva perso ogni capacità lavorativa, per cui aveva bisogno di essere assistito, oltre che dalla moglie, anche dalla madre medesima, In sintesi il tribunale, lungi dal trarre la prove da un semplice atto di notorietà, secondo la tesi sostenuta dal ricorrente, l'ha legittimamente desunta da presunzioni, la cui fondatezza e concludenza non sono fatte oggetto di censura alcuna ad opera dell'Inps, sicchè il ricorso va rigettato. 2 Nulla va liquidato per le spese del processo non essendosi l'intimato costituito. Р.О.М. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Roma, 14 febbraio 2002 Il Cons. Est. Ви пыл Il Presidente hughen with I D , A S O 0 S L 1 5 A L . T 3 O T , 5 B R A I . S 'A D E N L P L A S E 3 I T S D 7 N - O I G Shelle -8 S P O 1 N IM A E 1 S D A I E E D , A IL CANCELLIERE G E O G O T R Depositato in Cancelleria T E T N T S L E I I S R G E I A E oggi, 1.2. APR. 2002 D L R L O E D IL CANCELLIERE, 3