CASS
Sentenza 12 gennaio 2023
Sentenza 12 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2023, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti - dal PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO nel procedimento a carico di: IA NO nato a [...] il [...] AD NO nato a [...] il [...] LA RO SA nato a [...] il [...] RB EG nato a [...] il [...] nonché da"; primi due imputati avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero, nonché l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla recidiva per IA e per RA, con rigetto nel resto del ricorso di IA;
uditi: l'avvocato Fabio D'Amato, per le parti civili IV DavideRIV Gaetano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, depositando conclusioni scritte e nota spesei l'avvocato Manuela Cacciuttolo, per RB IE, che ha chiesto di dichiarate_ inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero;
9 Penale Sent. Sez. 1 Num. 773 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: BINENTI ROBERTO Data Udienza: 01/07/2022 l'avvocato Alessandro Frigerio, per La RO SA, che si è associato alle richieste del Procuratore Generale;
l'avvocato Salvatore Manganello, per La RO SA, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero;
l'avvocato Alessandro Avagliana, per IA NT, che si è riportato alla memoria depositata e ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero, RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di assise di Monza, con sentenza in data 9 febbraio 2015, condannava NT IA e NT RA alla pena dell'ergastolo, nonché IE RB e SA La RO, previa concessione ad entrambi delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di anni ventitré di reclusione, ritenendoli responsabili -IA e RA quali esecutori materiali e RB e La RO a titolo di concorso morale - del reato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione contestato al capo A (fatto commesso in danno di AO IV, in Desio, il 14 novembre 2011), oltre dei connessi delitti di detenzione e porto illegale di un'arma comune da sparo contestati al capo B. 2. Tale pronunzia, all'esito del giudizio di appello, era confermata dalla Corte di assise di appello di Milano con sentenza emessa in data 20 giugno 2017. 2.1. I Giudici di merito ricostruivano il contesto delle indagini che aveva portato all'individuazione degli esecutori materiali dell'omicidio commesso in danno di IV, evidenziando, anzitutto, le risultanze acquisite nel corso di precedenti indagini sull'omicidio di AN OJ, consuocera di IV, commesso il 16 giugno 2012 e di cui si ritenevano responsabili IA e RA. 2.2. L'omicidio di IV era stato eseguito a Desio in un locale adibito a studio, intorno alle ore 11,00 del 14 novembre 2011. L'uomo, appena giunto in tale locale, sito al piano terra, era stato attinto al petto e al cranio da diversi colpi esplosi da una pistola calibro 7,65, verosimilmente munita di silenziatore. Il corpo senza vita di IV era stato rinvenuto, intorno alle 15,00 dello stesso giorno, dalla sua convivente, IN LA, dalla quale egli aveva appena avuto in figlio. IV era di fatto separato dalla moglie, IA DO, da cui aveva avuto tre figli. All'epoca dei fatti nei confronti di IA DO venivano eseguite intercettazioni telefoniche e ambientali nell'ambito di un procedimento per reati connessi alle attività imprenditoriali di IV e ai notevoli flussi finanziari che da esse risultavano generati, con conseguenti movimenti in contanti. IA DO, pure imputata dell'omicidio di IV e delle connesse violazioni della disciplina sulle armi, era stata assolta da tali reati per non averli commessi con la sentenza di primo grado, la cui statuizione diveniva irrevocabile. 2.3. Ai fini della ricostruzione della prova della responsabilità di IA, RA, RB e La RO, con i ruoli loro rispettivamente assegnati nell'uccisione di IV, si evidenziavano le modalità di commissione del fatto, in quanto ritenute idonee a rappresentare una vera e propria "esecuzione", in attuazione di una decisione che doveva ritenersi in precedenza organizzata con i mandanti, 2 posto peraltro che si era scelto il giorno in cui il bar di fronte allo stabile osservava la chiusura e ci si era procurati un'arma appositamente dotata di silenziatore. La causale dell'omicidio, alla stregua della valutazione dei primi accertamenti svolti, veniva ricollegata alla ricerca da parte degli assassini di una borsa contenente denaro ricevuto da IV a seguito di un'operazione immobiliare. La stessa ricerca risultava successivamente alla base dell'uccisione di AN Lo NO, commessa il 16 giugno del 2012. Il 18 giugno successivo IA e RA venivano arrestati giacché individuati quali autori di tale ultimo delitto. Le dichiarazioni successivamente rese da RA davano conto della ricerca di una borsa con trecentomila euro in contanti che la donna avi -ebbe dovuto custodire. 2.4. Considerando l'esito dell'attività di intercettazione di conversazioni intervenute in carcere (dopo il suddetto arresto), si riteneva che IA avesse manifestato il timore che dalle indagini relative all'omicidio Lo NO potessero emergere elementi anche in ordine al suo coinvolgimento nell'omicidio IV. Egli manifestava recriminazioni nei confronti del proprio cugino SA La RO, prospettando la possibilità di rivelarne il coinvolgimento. Delineava, inoltre, il ruolo di RA nell'esecuzione dei delitti. Venivano altresì captate conversazioni in cui RA esternava le proprie preoccupazioni per avere partecipato a detti delitti. Tali emergenze erano poste a confronto con i dati dei tabulati telefonici, rilevandosi che il giorno dell'uccisione di IV e nel periodo immediatamente precedente, tra IA, RA e altri tre soggetti, individuati in GI UT, SA La RO e IE RB, erano intervenuti diversi contatti, mentre significativamente si era registrato un "silenzio comunicativo" proprio in corrispondenza della fascia oraria in cui poteva collocarsi l'esecuzione del delitto. A sostegno della ricostruzione accusatoria venivano, inoltre, ritenute utilizzabili le sommarie informazioni testimoniali rese da GI TT - e acquisite in dibattimento ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. - secondo cui lo stesso, un mese prima la commissione dell'omicidio, aveva assistito a casa di IA, presenti anche La RO e RA, a discussioni sulla pianificazione di una rapina da eseguire in danno di IV nell'interesse di RB, legato sentimentalmente a IA DO. UT, nel riferire ciò, aveva ricondotto i suoi contatti telefonici con IA il giorno dell'omicidio alla precedente consegna del proprio scooter e successivamente alla restituzione di tale veicolo. Ancora, si valorizzavano le dichiarazioni rese in dibattimento da IG MI in ordine alle confidenze da lui ricevute da IA durante la comune detenzione, secondo le quali l'omicidio di IV era stato organizzato da RB e La RO nella convinzione di trovare nell'ufficio della vittima una valigia con all'interno la somma di cinque milioni di euro in contanti, nonché eseguito servendosi di un'arma, munita di silenziatore, che era stata fornita a IA da RB. 3 Si considerava, altresì, che MI aveva consegnato agli inquirenti dei biglietti indicandoli come ricevuti in carcere da IA e che, tramite uno di tali biglietti, quest'ultimo intendeva consigliare a RB, al quale lo scritto era destinato (appena dopo il suo arresto), di avvalersi della facoltà di non rispondere. Si riteneva, inoltre, probatoriamente rilevante che RB, servendosi delle proprie conoscenze all'interno degli apparati investigativi, aveva tentato più volte di indirizzare le indagini in corso sull'omicidio IV verso altri soggetti. Il compendio di cui sopra era nel complesso ritenuto idoneo a provare la responsabilità di IA, RA, RB e La RO in ordine ai fatti contestati. Con riguardo al movente dell'omicidio, la Corte di secondo grado, in dissenso rispetto .4le conclusioni di quella di primo grado, dava primariamente risalto al deteriorarsi all'epoca dei risalenti rapporti tra RB e IV anche a causa della relazione sentimentale allacciata da RB con IA DO, estromessa da IV dai benefici economici derivanti dalle sue lucrose attività; da ciò derivando la causale economica dell'omicidio commissionato da RB, in quanto ricollegabile alla ricerca della borsa con il denaro in possesso di IV. 3. La sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Milano in data 20 giugno 2017 veniva annullata con rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza n. 6294/19 del 15 novembre 2018, nei confronti di RB e La RO, essendo stati accolti i motivi dei ricorsi di tali imputati con riguardo all'affermazione della responsabilità, nonché nei confronti di IA e di RA limitatamente alla circostanza aggravante della premeditazione contestata al capo A, con rigetto nel resto dei ricorsi proposti da questi ultimi. La sentenza impugnata, di conseguenza, veniva dichiarata irrevocabile, ex art. 624 cod. proc. pen., nei confronti di IA e RA relativamente all'affermazione della responsabilità per entrambi i capi. La Corte di cassazione giungeva a tale decisione, dopo avere rilevato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da GI TT per violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., in modo da imporsi la necessaria "prova di resistenza" in sede di merito dei restanti elementi probatori considerati a carico degli imputati con riferimento ai capi e punti della decisione oggetto di annullamento con rinvio. 4. La Corte di assise di appello di Milano, all'esito del disposto giudizio di rinvio, con sentenza del 30 maggio 2019, confermava nuovamente quella di primo grado, con riferimento alle statuizioni investite dall'annullamento della Corte di cassazione, mantenendo dunque le pene irrogate agli imputati in primo grado. 5. Tale ultima sentenza era del pari annullata dalla Corte di cassazione ì con sentenza n. 13817/20 del 24 febbraio 2020, senza rinvio nei confronti di RB e 4 La RO con riferimento al solo delitto di detenzione illegale di arma comune da sparo essendo esso estinto per prescrizione, e per il resto con rinvio nei confronti di tutti gi imputati relativamente a tutto quanto rimesso al nuovo esame del giudice di merito dalla precedente pronuncia di legittimità in sede rescindente. La Corte di cassazione, nell'appena citata sentenza, rilevava anzitutto che i Giudici territoriali si erano sottratti all'obbligo di riesaminare questioni proposte nell'appello nell'interesse di RB afferenti alla possibilità di considerare le deposizioni degli operanti sul contenuto delle conversazioni intercettate e i riferimenti degli stessi operanti alle fonti confidenziali da loro non disvelate. Questioni idonee ad avere concrete ricadute nella ricostruzione motivazionale di merito rispetto ai profili decisionali investiti dalla pronuncia di annullamento. Inoltre, con riferimento all'intero perimetro della richiesta rivalutazione della convergenza indiziaria degli elementi ai fini dell'affermazione della responsabilità di RB e La RO, i Giudici di legittimità rilevavano che era mancato il dovuto riesame delle dichiarazioni di MI sotto il profilo del denunciato travisamento in più punti del costrutto narrativo, secondo un mandato rescissorio rappresentato anzitutto dai passaggi della precedente sentenza di legittimità in cui si era rilevato che i giudici di merito, nel configurare il collegamento tra l'omicidio di IV e quello commesso (successivamente) in danno della Lo NO, al fine di presidiare il resoconto di MI, erano incorsi in erronee sovrapposizioni tra i due fatti, laddove avevano mostrato di invertire l'ordine cronologico della loro commissione. La seconda sentenza di appello aveva perseverato in tale travisamento anche quando si era soffermata sulla provenienza dell'armamento comparso nei fatti. Di talché, non era dato inferire, con adeguata ragionevolezza, a quale dei due omicidi, materialmente eseguiti dagli stessi autori, fossero riferibili le dichiarazioni "de relato" di MI, con le conseguenti ricadute sulla verifica dell'intrinseca logicità e coerenza del costrutto narrativo fatto proprio dai giudici di merito. Dette incongruenze non risultavano superate dall'esame del contenuto delle conversazioni intercettate nel corso dei colloqui intervenuti in carcere, non rappresentandosi, con una qualche certezza, se i riferimenti di IA in tali occasioni ai mandanti avessero riguardato l'omicidio IV o quello Lo NO. Ed ancora, era rinvenibile analoga aporia logica ove era stata esclusa la riferibilità all'omicidio Lo CO delle conversazioni fra IA ed il di lui fratello, in cui comparivano espressioni di rimostranza del primo nei confronti di La RO. Al fine di colmare dette lacune non potevano risultare idonei i soli riferimenti al "mandato al silenzio" rivolto a RB da IA in uno dei biglietti risultato manoscritto da quest'ultimo, né i semplici contatti tracciati dai tabulati telefonici. Quanto al movente dell'omicidio IV, la seconda sentenza di appello aveva reiterato i vizi motivazionali di quella precedente quando, continuando a 5 delineare una continuità della causale rispetto all'omicidio Lo NO, non si era confrontata con i profili di inconciliabilità sul piano quantitativo relativi alle somme che nelle due circostanze sarebbero state prese di mira dagli autori dei fatti, così come con i rilievi, anch'essi esplicitati nella precedente pronuncia rescindente, circa la logicità delle descritte modalità di trasporto e di custodia di tali somme. Le suesposte incongruenze motivazionali inficiavano la razionalità dell'intero percorso seguito con riguardo all'accertamento non solo della responsabilità di La RO e RB, ma anche - e per tutti gli imputati ricorrenti - dei presupposti della premeditazione, rimanendo non superate le incertezze afferenti alla fase antecedente all'esecuzione dell'omicidio in cui avrebbero dovuto manifestarsi i requisiti, di natura ideologica e cronologica, richiesti dalla predetta aggravante. 6. All'esito del conseguente nuovo giudizio di rinvio, la Corte di assise di appello di Milano con sentenza del 19 febbraio 2021, in riforma della decisione di primo grado, assolveva RB e La RO per non avere commesso il fatto e, quanto a IA e RA, esclusa la premeditazione e ritenuta la recidiva contestata, rideterminava in anni venticinque di reclusione la pena loro irrogata. La motivazione di quest'ultima sentenza dava preliminarmente atto delle acquisizioni che non risultavano probatoriamente utilizzabili, costituite dalle dichiarazioni rese da GI TT, dalle deposizioni degli operanti sui contenuti delle conversazioni captate (a fronte degli esiti della perizia di trascrizione) e da quanto riferito dagli stessi operanti su informazioni apprese da fonti confidenziali. In seguito, i Giudici distrettuali si soffermavano sul contenuto dei rilievi concernenti i travisamenti motivazionali come individuati in sede di legittimità, illustrando, anzitutto, quanto alle risultanze delle intercettazioni, che quelle relative al periodo da agosto ad ottobre 2012 erano riferibili al solo omicidio Lo NO secondo la corretta lettura del contenuto delle conversazioni captate, da ciò derivando, secondo le stesse osservazioni già intervenute in sede rescindente, anche la svalutazione del significato del biglietto relativo al "mandato al silenzio". La Corte di merito, nel prosieguo, rilevava che la valenza dei dati relativi all'aggancio delle celle nei pressi del luogo dell'omicidio delle utenze degli imputati e al viaggio in IA di RB e La RO, era stata apprezzata nella precedente sentenza di secondo grado in termini di neutralità, sulla base di considerazioni per intero condivisibili e che pertanto potevano essere richiamate adesivamente. La sentenza, chiariti poi i corretti contorni della rilevanza dell'accertamento del movente nelle valutazioni degli elementi indiziari in ordine ai fatti oggetto dell'accusa, soffermandosi sulla posizione di RB, esponeva considerazioni che negavano la pregnanza e la coerenza degli elementi che avevano condotto a 6 riferire a costui la causale del delitto, nonché la significatività a tal riguardo della presenza di RB nello studio dell'avvocato Pesce nel mese di maggio 2012. Quanto alle dichiarazioni rese da MI, i Giudici di appello, dato atto che quelle riguardanti la posizione di RB e La RO assumevano propriamente la natura "de relato" avuto riguardo a quanto sarebbe stato riferito da IA, si diffondevano nel rivalutarne i contenuti di interesse, svolgendo considerazioni critiche sulla credibilità della fonte e sull'attendibilità delle circostanze riferite, alla stregua sia della tenuta logica e coerenza interna, sia del confronto con gli altri elementi, giungendo alla conclusione che le accuse nei confronti dei predetti non possedevano i requisiti per superare positivamente il vaglio demandato al merito. Tali apprezzamenti critici si estendevano anche al tema dell'arma del delitto. La sentenza, ancora dopo, una volta confutate le argomentazioni dedotte dall'accusa con riguardo all'attività di depistaggio delle indagini attribuita a RB, ritornava a considerare le risultanze delle intercettazioni, sviluppando ulteriori argomentazioni rivolte alla svalutazione del significato delle conversazioni captate sino all'ottobre del 2012 ai fini dell'acquisizione della prova della responsabilità di RB e La RO quali concorrenti nella commissione dell'omicidio di IV. Considerazioni nello stesso senso venivano svolte dai giudici di merito appena dopo, ma con riferimento al contenuto delle conversazioni del giugno 2013 e di quelle riguardanti RA, di cui risultava accertato il ruolo di esecutore materiale. Alla stregua di tutto quanto sopra, la Corte distrettuale rilevava conclusivamente che l'accusa mossa a RB e a La RO, quali mandanti, organizzatori e comunque concorrenti morali nell'omicidio di IV, rimaneva non provata, in ragione di plurime quanto incolmabili incertezze ricostruttive dell'intera fase precedente all'esecuzione/ che rendevano al contempo non individuabili gli estremi della premeditazione per gli esecutori RA e IA, non essendo state acquisite certezze sui modi e sui tempi della loro decisione. 7. Avverso quest'ultima sentenza propongono ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, nonché gli imputati IA e RA, tramite i rispettivi difensori. 8. Il ricorso del Procuratore generale lamenta vizi della motivazione. 8.1. Con riguardo alla pronunzia di assoluzione di RB e di La RO, deduce che la sentenza impugnata ha omesso di valutare i dati dei tabulati telefonici dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2011, da cui risultava la presenza di RB, La RO e IA nelle vicinanze dell'abitazione di AO IV negli stessi giorni e negli stessi orari, nonché i tempi della comparsa il giorno dell'omicidio, nelle interlocuzioni telefoniche con IA, anche di RA e di GI UT, jy 7 quest'ultimo fornitore dello scooter utilizzato per commettere il delitto, secondo quanto riferito da IG MI nel corso delle sue dichiarazioni accusatorie ed era rimasto confermato dall'esito di specifici accertamenti svolti in sede di indagini. Le chiamate prima delle ore 15,30, monitorate il giorno dell'omicidio, non potevano riguardare la mera notizia della sua consumazione, in quanto il fatto dell'uccisione di IV non era noto a quell'ora neppure alla sua convivente. Non si è così correttamente rilevato che la sequenza e la destinazione delle chiamate dopo l'omicidio assumeva straordinaria rilevanza anche a conferma del coinvolgimento nei fatti di RB e La RO con il ruolo appreso da GI MI. La sentenza impugnata ha esposto in proposito argomentazioni generiche e prive del necessario confronto con il complessivo esame degli elementi acquisiti. Quanto alle dichiarazioni rese da GI MI, gli stessi Giudici di legittimità avevano rassegnato osservazioni nel senso della loro corretta considerazione quale fonte idonea a contribuire all'accertamento della responsabilità degli imputati. La sentenza impugnata, oltre a non avere tenuto conto di ciò e della puntualità di quanto riferito direttamente da IA (fonte privilegiata in quanto esecutore materiale) a MI, ha asserito in termini del tutto generici che nemmeno sarebbero credibili le precise indicazioni fornite da questi sull'arma del delitto, seppure anch'esse specificamente riscontrate dalle altre risultanze acquisite. Ed ancora, la Corte di merito, ai fini della verifica dell'attendibilità di MI, non si è /9 misurata con quanto da lui riferito sui propositi - rivelatigli da IA - di fare ricadere i sospetti su componenti di organizzazioni di tipo mafioso. 8.2. Il ricorso, nel prosieguo, rivolgendo le censure all'esclusione della premeditazione per IA e RA, lamenta la mancata considerazione dei precedenti sopralluoghi da parte di IA, RB e La RO come attestati dai dati dei tabulati, degli accordi relativi all'acquisizione della disponibilità dello scooter utilizzato per commettere il delitto, della circostanza che sulla base di precedenti informazioni l'omicidio fu commesso il giorno di chiusura del bar sito di fronte e dell'impiego di una pistola con un silenziatore appositamente costruito. Tutti elementi che davano ampiamente conto della presenza dei requisiti, ideologici e cronologici, richiesti ai fini dell'integrazione della premeditazione. 9. Il ricorso nell'interesse di IA è affidato a due motivi. 9.1. Con il primo motivo lamenta violazioni di legge in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, poiché, una volta esclusa la premeditazione, i giudici distrettuali avrebbero dovuto fissare la pena nel minimo di anni ventuno di reclusione previsto dall'art. 575 cod. pen., mentre hanno irrogato una pena maggiore di tre anni, sulla base di un precedente relativo però ad un giudizio in 8 corso, di impropri richiami a finalità di protezione dei mandanti del delitto, nonché in assenza delle necessarie considerazioni in ordine alla circostanza della recidiva. 9.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge, per essere stata immotivatamente negata la concessione delle attenuanti generiche. 10. Il ricorso nell'interesse di RA, affidato a un solo motivo, lamenta violazione di legge in punto di applicazione della recidiva, rilevando che l'unico precedente del ricorrente per un delitto non colposo riguardava una sentenza divenuta irrevocabile prima della commissione dei fatti di cui alla condanna. 11. E' pervenuta memoria in data 12 luglio 2022 a firma del difensore di RB, con la quale sono state svolte considerazioni a sostegno della richiesta di dichiarare inammissibile e, comunque, di rigettare il ricorso del pubblico ministero. 12. Con memoria pervenuta in data 24 giugno 2022, il difensore di IA ha ribadito e illustrato ulteriormente le censure mosse nel ricorso di tale imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Pubblico Ministero deve essere dichiarato inammissibile. Vanno invece accolti i ricorsi di IA e di RA ma limitatamente all'aumento di pena apportato in ragione del riconoscimento per entrambi della recidiva. Le restanti censure mosse nel solo ricorso di IA risultano nel complesso infondate, sicché in relazione ad esse si impone la decisione di rigetto. 2. Il ricorso del Pubblico Ministero 2.1. Va anzitutto rammentato che, in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità nel caso della prospettazione dei vizi di motivazione e travisamento dei fatti, è necessario che i relativi motivi contengano la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati di merito (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 - 01). Anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che si traduce nell'onere della puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si 9 assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, seppure questa può rimanere materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Cossu, Rv. 280419 - 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 - 01). 2.2. Il ricorso proposto dal pubblico ministero non si attiene a tali principi. Le doglianze prendono le mosse dall'esposizione di esiti di indagini relative ai tabulati telefonici, per lamentare che i giudici di merito non ne hanno tenuto correttamente conto, seppure tali esiti, per la localizzazione delle celle agganciate, potevano consentire di rilevare spostamenti e comunicazioni anche di RB, La RO e UT (quale fornitore dello scooter), funzionali alla preparazione dell'omicidio nella zona in cui fu in effetti consumato, nonché il 14 novembre 2011, comunque, rapportabili all'esecuzione demandata a IA e RA. L'argomentare critico del ricorrente al riguardo, limitandosi a far riferimento a quanto rappresentato in sede di discussione e dunque mancando di assolvere l'onere di indicare specificatamente gli atti o anche solo i contenuti della sentenza di primo grado da cui dovrebbero risultare esiti di indagini soltanto descritti, si oppone alla risposte motivazionali intervenute sul tema, laddove la sentenza impugnata (pag. 22) ha richiamato adesivamente il percorso già motivatamente rappresentato dai precedenti giudici di appello a supporto della svalutazione degli stessi elementi, considerando anche l'aspetto del luogo delle celle agganciate. Il ricorrente omette del tutto di confrontarsi con le spiegazioni così richiamate asserendo semplicemente genericità e incertezze, a fronte di chiare indicazioni che richiamano proprio il tema della localizzazione delle celle rispetto al luogo dei fatti. Ciò che, del resto, viene a raffigurarsi è l'esistenza di sopralluoghi che si sarebbero protratti inspiegabilmente a partire da oltre tre mesi prima dell'omicidio. Il successivo sviluppo delle censure, oltre a continuare a citare solamente contenuti di altri atti e riportare parti di dichiarazioni e di resoconti investigativi (ciò si verifica in particolare con riguardo alla comparsa nei contatti di TT) per agganciarli alla ricostruzione accusatoria del ruolo partecipativo assegnato a RB e La RO, enuncia apprezzamenti (pagg.
7-8 del ricorso) in ordine alla sequenza e al significato di alcuni contatti il giorno dell'omicidio ritenuti di rilievo. In proposito, il ricorrente espone valutazioni che sovrappone a quelle di merito che contesta, attraverso un percorso che mostra di isolarne la valenza, le qualifica come generiche a fronte delle pur pertinenti risposte, ovvero estrapola parti delle motivazioni delle pronunzie in sede rescindente, senza rappresentare come le stesse possano risultare dirimenti ai fini delle successive valutazioni demandate al merito con riguardo al riesame anche dei dati di cui trattasi in relazione all'accertamento del ruolo di chi non avrebbe agito quale esecutore materiale. 10 Tale inammissibile iter delle censure viene in seguito posto dal ricorrente in correlazione con l'invocazione della rivisitazione degli apprezzamenti, anch'essi demandati al merito, in ordine alle dichiarazioni di MI nella parte in cui esse hanno chiamato in causa RB e La RO, in aggiunta agli esecutori materiali. Le censure in proposito, oltre a riportare parti dell'audizione di MI, finiscono semplicemente per negare l'esperibilità di detto apprezzamento - che invece costituisce materia sempre riservata al merito citando passi della prima sentenza rescindente riferiti a censure allora mosse nei ricorsi dei computati IA e RA e dunque propriamente alla loro diversa collocazione nei fatti. In ragione di tale genere di rilievi, le doglianze non possono possedere alcuna attitudine a smentire la logicità e la coerenza delle ampie e articolate motivazioni esposte sul tema nella sentenza impugnata (pagg. 33-48), che puntualmente giustificano gli esiti svalutativi - da riferire alle accuse in trattazione mosse a RB e a La RO - alla stregua di un percorso che delinea ancor prima plurimi punti critici dell'intero percorso dichiarativo in cui le accuse si inseriscono e alla luce del quale devono essere, comunque, apprezzate nella competente sede di merito. Tanto in un contesto argonnentativo che mostra di focalizzare l'attenzione non già sulle notizie in ordine alla personale responsabilità nell'esecuzione di IA e sul conseguente coinvolgimento in tale ambito anche di RA (autonomamente raggiunto da altre inconfutabili prove), ma viene a scandagliare l'attendibilità dell'iter delle dichiarazioni in rapporto ad accusati con altro ruolo, confrontandosi con le sequenze e i contenuti delle conoscenze via via accessibili e rassegnate da MI, in un contesto di sovrapposizioni delle notizie riferibili anche alla partecipazione all'omicidio Lo NO, al progredire delle indagini su due fatti di sangue e alla rappresentazione, secondo la dovuta affidabilità dei contenuti narrativi, della causale e della provenienza dell'arma con cui fu ucciso IV. Temi, questi, attinenti alle censure in sede rescindente, sicché correttamente il loro approfondimento si è intersecato con le valutazioni intrinseche della prova dichiarativai che dovrebbe costituire l'asse portante ai fini all'accertamento del concorso di RB e di La RO nell'omicidio IV, tanto più a seguito della motivata svalutazione delle risultanze delle intercettazioni con riguardo a tale omicidio, come operata nella sentenza impugnata e rimasta non specificatamente contestata dalle censure articolate nel ricorso proposto dal pubblico ministero. La motivazione della Corte distrettuale non si ferma a tali rilievi, ma illustra in modo altrettanto puntuale l'impossibilità di rinvenire, nel contesto di cui sopra, appaganti conferme sugli aspetti qualificanti le accuse mosse a RB e La RO. Sotto tale ultimo profilo, le censure mosse in questa sede non fanno altro che introdurre ancora argomenti critici solo rivalutativi, una volta che il ricorso (pagg. 10-12), oltre a riportare alcuni contenuti delle dichiarazioni di MI e 11 continuare ad opporsi alla lettura di merito dei dati dei tabulati, enuncia rilievi che da un lato rappresentano soltanto la non condivisione di un iter motivazionale che ben spiega le ragioni per cui gli elementi acquisiti sulle possibili caratteristiche dell'arma andavano logicamente apprezzati come di trascurabile significato;
dall'altro reinterpretano le modalità dell'efferata esecuzione dell'omicidio, per rapportarle ai riferimenti di MI ad ipotetici sviamenti verso piste mafiose. 2.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, tutte le censure rivolte alla pronunzia di assoluzione di RB e La RO risultano inammissibili, in quanto aspecifiche, meramente rivalutative e, comunque, manifestamente infondate. 2.4. Le stesse conclusioni vanno rassegnate con riguardo agli ulteriori rilievi mossi nel ricorso (pag. 12), aventi ad oggetto l'esclusione dell'aggravante della premeditazione contestata a IA e RA in relazione al reato di omicidio. Infatti, il ricorrente, al fine di opporsi all'appropriata motivazione in ordine all'impossibilità di ritenere in modo certo i requisiti di natura cronologica e ideologica della premeditazione, prospetta riletture che continuano a basarsi su alcuni degli stessi elementi che dovrebbero coinvolgere nel delitto RB e La RO. Inoltre, fa semplicemente riferimento a quanto sarebbe stato genericamente riferito a MI in ordine all'acquisizione di informazioni e all'esistenza di sopralluoghi in un periodo precedente all'omicidio, vale al dire in un contesto di dinamiche ideative, decisionali e di intervento degli esecutori materiali rimaste comunque non accertate secondo ricostruzioni alle quali potere conferire attendibilità. Per il resto, le censure enfatizzano il significato di altri equivoci risvolti relativi alla dotazione dei mezzi e ai possibili accorgimenti per commettere omicidi del genere. E ciò senza neppure misurarsi con le incertezze rappresentate nell'intera motivazione della sentenza in ordine alla provenienza, alle modalità di reperimento e alle stesse caratteristiche dei suddetti mezzi. 2.5. Al b stregua di tutte le considerazioni che precedono, si impone dunque la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dal Pubblico Ministero. 3. I ricorsi di IA e RA 4. Va preliminarmente ricordato che la pronunzia di merito quanto alla responsabilità di entrambi tali ricorrenti in ordine sia al reato di omicidio volontario (capo A) che a quelli di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, è divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 15 novembre 2018, che ha disposto nei confronti dei predetti l'annullamento con rinvio limitatamente all'aggravante della premeditazione relativa al reato di omicidio, rigettando tutti gli altri motivi dei ricorsi per cassazione, comprendenti anche quello di IA relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 12 La citata sentenza con riguardo a tale motivo (pag. 40), più precisamente, ne ha rilevato ancor prima l'inammissibilità per manifesta infondatezza, dando conto dell'assoluta adeguatezza della motivazione in proposito nella sede di merito. La Corte di cassazione, in ragione di tutto quanto sopra, ha al contempo dichiarato, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., irrevocabile la sentenza in quella sede impugnata nei confronti di IA e RA relativamente all'affermazione della responsabilità degli stessi in ordine a tutti i reati loro ascritti ai capi A e B. Da ciò consegue che, con riferimento ai reati di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo contestati al capo B ed estranei all'annullamento con rinvio concernente la sola aggravante della premeditazione per il reato di omicidio, non ha in seguito assunto alcuna rilevanza il decorso del termine di prescrizione (fra le altre, Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, imputato M., Rv. 278050 - 01). 5. La sentenza di primo grado, quanto alla recidiva semplice contestata a IA e RA, non aveva svolto considerazioni nel senso del riconoscimento, né nel dispositivo della medesima sentenza si era dato atto di tale riconoscimento. La sentenza in questa sede impugnata, come si evince dal contenuto del suo dispositivo, ha proceduto autonomamente al riconoscimento di detta recidiva, senza spiegarne specificatamente le ragioni in motivazione e dunque giustificare il relativo aumento di pena, pari ad anno uno di reclusione per ciascun imputato. Ciò non poteva avvenire non solo perché in violazione del divieto di "refornnatio in peius", ma anche in quanto i precedenti penali non lo consentivano. Infatti, oltre alla condanna per l'omicidio Lo NO passata in giudicato dopo la commissione dell'omicidio IV, era intervenuta, come risulta dai certificati del casellario giudiziale, per RA unicamente la condanna per un delitto non colposo, mentre per IA erano state emesse solo due sentenza di applicazione della pena condizionalmente sospesa per fatti risalenti, in relazione alle quali gWalla data della commissione dell'omicidio IV erano sopraggiunte le condizioni di estinzione previste dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., che ne impedivano la considerazione in seguito ai fini del riconoscimento della recidiva (fra le altre, Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia Rv. 282515 - 01). Da ciò discende che, in accoglimento delle doglianze sul punto mosse in entrambi i ricorsi, la sentenza deve essere annullata senza rinvio nei confronti di RA e di IA limitatamente all'aumento di pena apportato per la recidiva. 6. Risultano infondate le restanti doglianze mosse in punto di determinazione della pena solo nel ricorso proposto da IA (in particolare nel primo motivo). La motivazione al riguardo della sentenza impugnata illustra considerazioni in ordine alla capacità a delinquere manifestata dall'imputato fondate non tanto sulla 13 pura e semplice esistenza dei precedenti penali (la condanna per l'omicidio Lo NO era già passata in giudicato), ma che si innestano in quelle più ampie precedentemente rappresentate già in primo grado in ordine alle modalità e alla gravità di entrambi i fatti di sangue, posti in essere dall'imputato con efferatezza nell'arco di pochi mesi attraverso vere e proprie "esecuzioni" delle vittime. La Corte distrettuale, altrettanto appropriatamente, ha fatto poi riferimento agli ignoti mandanti che il silenzio dell'imputato aveva preservato, rilevando più vv, nerale, quanto al comportamento dello stesso dopo fatti così gravi, che non si coglievano segnali di resipiscenza;
da ciò dunque il permanere nella loro interezza delle indicazioni negative ricollegabili al disvalore complessivo dei fatti, ma anche ad una capacità a delinquere certamente non comune e fortemente radicata. Talt,iter motivazionale ha adeguatamente giustificato la determinazione della pena in termini ben più elevati del minimo edittale previsto dall'art. 575 cod. pen. Le censure mosse in proposito nel ricorso risultano infondate. Esse invocano immotivatamente automatismi che avrebbero dovuto portare a calcoli sanzionatori diversi. Neppure considerano che alcun aumento è stato indicato per i pur gravi reati di porto e di detenzione illegale di arma comune già ritenuti in continuazione. Per il resto, sviluppano censure soltanto rivalutative che intendono opporsi ai corretti apprezzamenti di merito di cui non colgono l'intero percorso che risulta del tutto idoneo a giustificare l'iter valutativo alla base della decisione sul punto. Il ricorso di IA, dunque, con riguardo a tali doglianze, va rigettato. 7. Il secondo motivo dello stesso ricorso risulta inammissibile, in quanto si riferisce a deduzioni relative al diniego delle attenuanti generiche estranee al giudizio di rinvio per effetto di quanto statuito con la prima sentenza rescindente. 8. A seguito dell'annullamento di cui sopra con riferimento alla sola recidiva e all'eliminazione del relativo aumento di anno uno di reclusione, la pena irrogata a IA e RA va determinata per ciascuno in anni ventiquattro di reclusione. 9. Infine, va rigettata la richiesta di refusione delle spese del presente giudizio avanzate dalle parti civili, in ragione del rigetto del ricorso del pubblico ministero che soltanto legittimava l'intervento in questa sede delle medesime parti civili, posto che i ricorsi di IA e di RA attenevano a questioni relative al trattamento sanzionatorio radicalmente prive di effetti sul diritto al risarcimento. 14
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IA NT e RA NT in relazione all'aumento per la recidiva, rideterminando la pena per ciascuno in anni ventiquattro di reclusione. Rigetta il ricorso di IA NT nel resto. Rigetta la richiesta di rifusione delle spese di parte civile. Così deciso il 1 luglio 2022.
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero, nonché l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla recidiva per IA e per RA, con rigetto nel resto del ricorso di IA;
uditi: l'avvocato Fabio D'Amato, per le parti civili IV DavideRIV Gaetano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso del Pubblico Ministero, depositando conclusioni scritte e nota spesei l'avvocato Manuela Cacciuttolo, per RB IE, che ha chiesto di dichiarate_ inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero;
9 Penale Sent. Sez. 1 Num. 773 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: BINENTI ROBERTO Data Udienza: 01/07/2022 l'avvocato Alessandro Frigerio, per La RO SA, che si è associato alle richieste del Procuratore Generale;
l'avvocato Salvatore Manganello, per La RO SA, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero;
l'avvocato Alessandro Avagliana, per IA NT, che si è riportato alla memoria depositata e ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero, RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di assise di Monza, con sentenza in data 9 febbraio 2015, condannava NT IA e NT RA alla pena dell'ergastolo, nonché IE RB e SA La RO, previa concessione ad entrambi delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di anni ventitré di reclusione, ritenendoli responsabili -IA e RA quali esecutori materiali e RB e La RO a titolo di concorso morale - del reato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione contestato al capo A (fatto commesso in danno di AO IV, in Desio, il 14 novembre 2011), oltre dei connessi delitti di detenzione e porto illegale di un'arma comune da sparo contestati al capo B. 2. Tale pronunzia, all'esito del giudizio di appello, era confermata dalla Corte di assise di appello di Milano con sentenza emessa in data 20 giugno 2017. 2.1. I Giudici di merito ricostruivano il contesto delle indagini che aveva portato all'individuazione degli esecutori materiali dell'omicidio commesso in danno di IV, evidenziando, anzitutto, le risultanze acquisite nel corso di precedenti indagini sull'omicidio di AN OJ, consuocera di IV, commesso il 16 giugno 2012 e di cui si ritenevano responsabili IA e RA. 2.2. L'omicidio di IV era stato eseguito a Desio in un locale adibito a studio, intorno alle ore 11,00 del 14 novembre 2011. L'uomo, appena giunto in tale locale, sito al piano terra, era stato attinto al petto e al cranio da diversi colpi esplosi da una pistola calibro 7,65, verosimilmente munita di silenziatore. Il corpo senza vita di IV era stato rinvenuto, intorno alle 15,00 dello stesso giorno, dalla sua convivente, IN LA, dalla quale egli aveva appena avuto in figlio. IV era di fatto separato dalla moglie, IA DO, da cui aveva avuto tre figli. All'epoca dei fatti nei confronti di IA DO venivano eseguite intercettazioni telefoniche e ambientali nell'ambito di un procedimento per reati connessi alle attività imprenditoriali di IV e ai notevoli flussi finanziari che da esse risultavano generati, con conseguenti movimenti in contanti. IA DO, pure imputata dell'omicidio di IV e delle connesse violazioni della disciplina sulle armi, era stata assolta da tali reati per non averli commessi con la sentenza di primo grado, la cui statuizione diveniva irrevocabile. 2.3. Ai fini della ricostruzione della prova della responsabilità di IA, RA, RB e La RO, con i ruoli loro rispettivamente assegnati nell'uccisione di IV, si evidenziavano le modalità di commissione del fatto, in quanto ritenute idonee a rappresentare una vera e propria "esecuzione", in attuazione di una decisione che doveva ritenersi in precedenza organizzata con i mandanti, 2 posto peraltro che si era scelto il giorno in cui il bar di fronte allo stabile osservava la chiusura e ci si era procurati un'arma appositamente dotata di silenziatore. La causale dell'omicidio, alla stregua della valutazione dei primi accertamenti svolti, veniva ricollegata alla ricerca da parte degli assassini di una borsa contenente denaro ricevuto da IV a seguito di un'operazione immobiliare. La stessa ricerca risultava successivamente alla base dell'uccisione di AN Lo NO, commessa il 16 giugno del 2012. Il 18 giugno successivo IA e RA venivano arrestati giacché individuati quali autori di tale ultimo delitto. Le dichiarazioni successivamente rese da RA davano conto della ricerca di una borsa con trecentomila euro in contanti che la donna avi -ebbe dovuto custodire. 2.4. Considerando l'esito dell'attività di intercettazione di conversazioni intervenute in carcere (dopo il suddetto arresto), si riteneva che IA avesse manifestato il timore che dalle indagini relative all'omicidio Lo NO potessero emergere elementi anche in ordine al suo coinvolgimento nell'omicidio IV. Egli manifestava recriminazioni nei confronti del proprio cugino SA La RO, prospettando la possibilità di rivelarne il coinvolgimento. Delineava, inoltre, il ruolo di RA nell'esecuzione dei delitti. Venivano altresì captate conversazioni in cui RA esternava le proprie preoccupazioni per avere partecipato a detti delitti. Tali emergenze erano poste a confronto con i dati dei tabulati telefonici, rilevandosi che il giorno dell'uccisione di IV e nel periodo immediatamente precedente, tra IA, RA e altri tre soggetti, individuati in GI UT, SA La RO e IE RB, erano intervenuti diversi contatti, mentre significativamente si era registrato un "silenzio comunicativo" proprio in corrispondenza della fascia oraria in cui poteva collocarsi l'esecuzione del delitto. A sostegno della ricostruzione accusatoria venivano, inoltre, ritenute utilizzabili le sommarie informazioni testimoniali rese da GI TT - e acquisite in dibattimento ai sensi dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. - secondo cui lo stesso, un mese prima la commissione dell'omicidio, aveva assistito a casa di IA, presenti anche La RO e RA, a discussioni sulla pianificazione di una rapina da eseguire in danno di IV nell'interesse di RB, legato sentimentalmente a IA DO. UT, nel riferire ciò, aveva ricondotto i suoi contatti telefonici con IA il giorno dell'omicidio alla precedente consegna del proprio scooter e successivamente alla restituzione di tale veicolo. Ancora, si valorizzavano le dichiarazioni rese in dibattimento da IG MI in ordine alle confidenze da lui ricevute da IA durante la comune detenzione, secondo le quali l'omicidio di IV era stato organizzato da RB e La RO nella convinzione di trovare nell'ufficio della vittima una valigia con all'interno la somma di cinque milioni di euro in contanti, nonché eseguito servendosi di un'arma, munita di silenziatore, che era stata fornita a IA da RB. 3 Si considerava, altresì, che MI aveva consegnato agli inquirenti dei biglietti indicandoli come ricevuti in carcere da IA e che, tramite uno di tali biglietti, quest'ultimo intendeva consigliare a RB, al quale lo scritto era destinato (appena dopo il suo arresto), di avvalersi della facoltà di non rispondere. Si riteneva, inoltre, probatoriamente rilevante che RB, servendosi delle proprie conoscenze all'interno degli apparati investigativi, aveva tentato più volte di indirizzare le indagini in corso sull'omicidio IV verso altri soggetti. Il compendio di cui sopra era nel complesso ritenuto idoneo a provare la responsabilità di IA, RA, RB e La RO in ordine ai fatti contestati. Con riguardo al movente dell'omicidio, la Corte di secondo grado, in dissenso rispetto .4le conclusioni di quella di primo grado, dava primariamente risalto al deteriorarsi all'epoca dei risalenti rapporti tra RB e IV anche a causa della relazione sentimentale allacciata da RB con IA DO, estromessa da IV dai benefici economici derivanti dalle sue lucrose attività; da ciò derivando la causale economica dell'omicidio commissionato da RB, in quanto ricollegabile alla ricerca della borsa con il denaro in possesso di IV. 3. La sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Milano in data 20 giugno 2017 veniva annullata con rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza n. 6294/19 del 15 novembre 2018, nei confronti di RB e La RO, essendo stati accolti i motivi dei ricorsi di tali imputati con riguardo all'affermazione della responsabilità, nonché nei confronti di IA e di RA limitatamente alla circostanza aggravante della premeditazione contestata al capo A, con rigetto nel resto dei ricorsi proposti da questi ultimi. La sentenza impugnata, di conseguenza, veniva dichiarata irrevocabile, ex art. 624 cod. proc. pen., nei confronti di IA e RA relativamente all'affermazione della responsabilità per entrambi i capi. La Corte di cassazione giungeva a tale decisione, dopo avere rilevato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da GI TT per violazione dell'art. 63 cod. proc. pen., in modo da imporsi la necessaria "prova di resistenza" in sede di merito dei restanti elementi probatori considerati a carico degli imputati con riferimento ai capi e punti della decisione oggetto di annullamento con rinvio. 4. La Corte di assise di appello di Milano, all'esito del disposto giudizio di rinvio, con sentenza del 30 maggio 2019, confermava nuovamente quella di primo grado, con riferimento alle statuizioni investite dall'annullamento della Corte di cassazione, mantenendo dunque le pene irrogate agli imputati in primo grado. 5. Tale ultima sentenza era del pari annullata dalla Corte di cassazione ì con sentenza n. 13817/20 del 24 febbraio 2020, senza rinvio nei confronti di RB e 4 La RO con riferimento al solo delitto di detenzione illegale di arma comune da sparo essendo esso estinto per prescrizione, e per il resto con rinvio nei confronti di tutti gi imputati relativamente a tutto quanto rimesso al nuovo esame del giudice di merito dalla precedente pronuncia di legittimità in sede rescindente. La Corte di cassazione, nell'appena citata sentenza, rilevava anzitutto che i Giudici territoriali si erano sottratti all'obbligo di riesaminare questioni proposte nell'appello nell'interesse di RB afferenti alla possibilità di considerare le deposizioni degli operanti sul contenuto delle conversazioni intercettate e i riferimenti degli stessi operanti alle fonti confidenziali da loro non disvelate. Questioni idonee ad avere concrete ricadute nella ricostruzione motivazionale di merito rispetto ai profili decisionali investiti dalla pronuncia di annullamento. Inoltre, con riferimento all'intero perimetro della richiesta rivalutazione della convergenza indiziaria degli elementi ai fini dell'affermazione della responsabilità di RB e La RO, i Giudici di legittimità rilevavano che era mancato il dovuto riesame delle dichiarazioni di MI sotto il profilo del denunciato travisamento in più punti del costrutto narrativo, secondo un mandato rescissorio rappresentato anzitutto dai passaggi della precedente sentenza di legittimità in cui si era rilevato che i giudici di merito, nel configurare il collegamento tra l'omicidio di IV e quello commesso (successivamente) in danno della Lo NO, al fine di presidiare il resoconto di MI, erano incorsi in erronee sovrapposizioni tra i due fatti, laddove avevano mostrato di invertire l'ordine cronologico della loro commissione. La seconda sentenza di appello aveva perseverato in tale travisamento anche quando si era soffermata sulla provenienza dell'armamento comparso nei fatti. Di talché, non era dato inferire, con adeguata ragionevolezza, a quale dei due omicidi, materialmente eseguiti dagli stessi autori, fossero riferibili le dichiarazioni "de relato" di MI, con le conseguenti ricadute sulla verifica dell'intrinseca logicità e coerenza del costrutto narrativo fatto proprio dai giudici di merito. Dette incongruenze non risultavano superate dall'esame del contenuto delle conversazioni intercettate nel corso dei colloqui intervenuti in carcere, non rappresentandosi, con una qualche certezza, se i riferimenti di IA in tali occasioni ai mandanti avessero riguardato l'omicidio IV o quello Lo NO. Ed ancora, era rinvenibile analoga aporia logica ove era stata esclusa la riferibilità all'omicidio Lo CO delle conversazioni fra IA ed il di lui fratello, in cui comparivano espressioni di rimostranza del primo nei confronti di La RO. Al fine di colmare dette lacune non potevano risultare idonei i soli riferimenti al "mandato al silenzio" rivolto a RB da IA in uno dei biglietti risultato manoscritto da quest'ultimo, né i semplici contatti tracciati dai tabulati telefonici. Quanto al movente dell'omicidio IV, la seconda sentenza di appello aveva reiterato i vizi motivazionali di quella precedente quando, continuando a 5 delineare una continuità della causale rispetto all'omicidio Lo NO, non si era confrontata con i profili di inconciliabilità sul piano quantitativo relativi alle somme che nelle due circostanze sarebbero state prese di mira dagli autori dei fatti, così come con i rilievi, anch'essi esplicitati nella precedente pronuncia rescindente, circa la logicità delle descritte modalità di trasporto e di custodia di tali somme. Le suesposte incongruenze motivazionali inficiavano la razionalità dell'intero percorso seguito con riguardo all'accertamento non solo della responsabilità di La RO e RB, ma anche - e per tutti gli imputati ricorrenti - dei presupposti della premeditazione, rimanendo non superate le incertezze afferenti alla fase antecedente all'esecuzione dell'omicidio in cui avrebbero dovuto manifestarsi i requisiti, di natura ideologica e cronologica, richiesti dalla predetta aggravante. 6. All'esito del conseguente nuovo giudizio di rinvio, la Corte di assise di appello di Milano con sentenza del 19 febbraio 2021, in riforma della decisione di primo grado, assolveva RB e La RO per non avere commesso il fatto e, quanto a IA e RA, esclusa la premeditazione e ritenuta la recidiva contestata, rideterminava in anni venticinque di reclusione la pena loro irrogata. La motivazione di quest'ultima sentenza dava preliminarmente atto delle acquisizioni che non risultavano probatoriamente utilizzabili, costituite dalle dichiarazioni rese da GI TT, dalle deposizioni degli operanti sui contenuti delle conversazioni captate (a fronte degli esiti della perizia di trascrizione) e da quanto riferito dagli stessi operanti su informazioni apprese da fonti confidenziali. In seguito, i Giudici distrettuali si soffermavano sul contenuto dei rilievi concernenti i travisamenti motivazionali come individuati in sede di legittimità, illustrando, anzitutto, quanto alle risultanze delle intercettazioni, che quelle relative al periodo da agosto ad ottobre 2012 erano riferibili al solo omicidio Lo NO secondo la corretta lettura del contenuto delle conversazioni captate, da ciò derivando, secondo le stesse osservazioni già intervenute in sede rescindente, anche la svalutazione del significato del biglietto relativo al "mandato al silenzio". La Corte di merito, nel prosieguo, rilevava che la valenza dei dati relativi all'aggancio delle celle nei pressi del luogo dell'omicidio delle utenze degli imputati e al viaggio in IA di RB e La RO, era stata apprezzata nella precedente sentenza di secondo grado in termini di neutralità, sulla base di considerazioni per intero condivisibili e che pertanto potevano essere richiamate adesivamente. La sentenza, chiariti poi i corretti contorni della rilevanza dell'accertamento del movente nelle valutazioni degli elementi indiziari in ordine ai fatti oggetto dell'accusa, soffermandosi sulla posizione di RB, esponeva considerazioni che negavano la pregnanza e la coerenza degli elementi che avevano condotto a 6 riferire a costui la causale del delitto, nonché la significatività a tal riguardo della presenza di RB nello studio dell'avvocato Pesce nel mese di maggio 2012. Quanto alle dichiarazioni rese da MI, i Giudici di appello, dato atto che quelle riguardanti la posizione di RB e La RO assumevano propriamente la natura "de relato" avuto riguardo a quanto sarebbe stato riferito da IA, si diffondevano nel rivalutarne i contenuti di interesse, svolgendo considerazioni critiche sulla credibilità della fonte e sull'attendibilità delle circostanze riferite, alla stregua sia della tenuta logica e coerenza interna, sia del confronto con gli altri elementi, giungendo alla conclusione che le accuse nei confronti dei predetti non possedevano i requisiti per superare positivamente il vaglio demandato al merito. Tali apprezzamenti critici si estendevano anche al tema dell'arma del delitto. La sentenza, ancora dopo, una volta confutate le argomentazioni dedotte dall'accusa con riguardo all'attività di depistaggio delle indagini attribuita a RB, ritornava a considerare le risultanze delle intercettazioni, sviluppando ulteriori argomentazioni rivolte alla svalutazione del significato delle conversazioni captate sino all'ottobre del 2012 ai fini dell'acquisizione della prova della responsabilità di RB e La RO quali concorrenti nella commissione dell'omicidio di IV. Considerazioni nello stesso senso venivano svolte dai giudici di merito appena dopo, ma con riferimento al contenuto delle conversazioni del giugno 2013 e di quelle riguardanti RA, di cui risultava accertato il ruolo di esecutore materiale. Alla stregua di tutto quanto sopra, la Corte distrettuale rilevava conclusivamente che l'accusa mossa a RB e a La RO, quali mandanti, organizzatori e comunque concorrenti morali nell'omicidio di IV, rimaneva non provata, in ragione di plurime quanto incolmabili incertezze ricostruttive dell'intera fase precedente all'esecuzione/ che rendevano al contempo non individuabili gli estremi della premeditazione per gli esecutori RA e IA, non essendo state acquisite certezze sui modi e sui tempi della loro decisione. 7. Avverso quest'ultima sentenza propongono ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano, nonché gli imputati IA e RA, tramite i rispettivi difensori. 8. Il ricorso del Procuratore generale lamenta vizi della motivazione. 8.1. Con riguardo alla pronunzia di assoluzione di RB e di La RO, deduce che la sentenza impugnata ha omesso di valutare i dati dei tabulati telefonici dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2011, da cui risultava la presenza di RB, La RO e IA nelle vicinanze dell'abitazione di AO IV negli stessi giorni e negli stessi orari, nonché i tempi della comparsa il giorno dell'omicidio, nelle interlocuzioni telefoniche con IA, anche di RA e di GI UT, jy 7 quest'ultimo fornitore dello scooter utilizzato per commettere il delitto, secondo quanto riferito da IG MI nel corso delle sue dichiarazioni accusatorie ed era rimasto confermato dall'esito di specifici accertamenti svolti in sede di indagini. Le chiamate prima delle ore 15,30, monitorate il giorno dell'omicidio, non potevano riguardare la mera notizia della sua consumazione, in quanto il fatto dell'uccisione di IV non era noto a quell'ora neppure alla sua convivente. Non si è così correttamente rilevato che la sequenza e la destinazione delle chiamate dopo l'omicidio assumeva straordinaria rilevanza anche a conferma del coinvolgimento nei fatti di RB e La RO con il ruolo appreso da GI MI. La sentenza impugnata ha esposto in proposito argomentazioni generiche e prive del necessario confronto con il complessivo esame degli elementi acquisiti. Quanto alle dichiarazioni rese da GI MI, gli stessi Giudici di legittimità avevano rassegnato osservazioni nel senso della loro corretta considerazione quale fonte idonea a contribuire all'accertamento della responsabilità degli imputati. La sentenza impugnata, oltre a non avere tenuto conto di ciò e della puntualità di quanto riferito direttamente da IA (fonte privilegiata in quanto esecutore materiale) a MI, ha asserito in termini del tutto generici che nemmeno sarebbero credibili le precise indicazioni fornite da questi sull'arma del delitto, seppure anch'esse specificamente riscontrate dalle altre risultanze acquisite. Ed ancora, la Corte di merito, ai fini della verifica dell'attendibilità di MI, non si è /9 misurata con quanto da lui riferito sui propositi - rivelatigli da IA - di fare ricadere i sospetti su componenti di organizzazioni di tipo mafioso. 8.2. Il ricorso, nel prosieguo, rivolgendo le censure all'esclusione della premeditazione per IA e RA, lamenta la mancata considerazione dei precedenti sopralluoghi da parte di IA, RB e La RO come attestati dai dati dei tabulati, degli accordi relativi all'acquisizione della disponibilità dello scooter utilizzato per commettere il delitto, della circostanza che sulla base di precedenti informazioni l'omicidio fu commesso il giorno di chiusura del bar sito di fronte e dell'impiego di una pistola con un silenziatore appositamente costruito. Tutti elementi che davano ampiamente conto della presenza dei requisiti, ideologici e cronologici, richiesti ai fini dell'integrazione della premeditazione. 9. Il ricorso nell'interesse di IA è affidato a due motivi. 9.1. Con il primo motivo lamenta violazioni di legge in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, poiché, una volta esclusa la premeditazione, i giudici distrettuali avrebbero dovuto fissare la pena nel minimo di anni ventuno di reclusione previsto dall'art. 575 cod. pen., mentre hanno irrogato una pena maggiore di tre anni, sulla base di un precedente relativo però ad un giudizio in 8 corso, di impropri richiami a finalità di protezione dei mandanti del delitto, nonché in assenza delle necessarie considerazioni in ordine alla circostanza della recidiva. 9.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge, per essere stata immotivatamente negata la concessione delle attenuanti generiche. 10. Il ricorso nell'interesse di RA, affidato a un solo motivo, lamenta violazione di legge in punto di applicazione della recidiva, rilevando che l'unico precedente del ricorrente per un delitto non colposo riguardava una sentenza divenuta irrevocabile prima della commissione dei fatti di cui alla condanna. 11. E' pervenuta memoria in data 12 luglio 2022 a firma del difensore di RB, con la quale sono state svolte considerazioni a sostegno della richiesta di dichiarare inammissibile e, comunque, di rigettare il ricorso del pubblico ministero. 12. Con memoria pervenuta in data 24 giugno 2022, il difensore di IA ha ribadito e illustrato ulteriormente le censure mosse nel ricorso di tale imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Pubblico Ministero deve essere dichiarato inammissibile. Vanno invece accolti i ricorsi di IA e di RA ma limitatamente all'aumento di pena apportato in ragione del riconoscimento per entrambi della recidiva. Le restanti censure mosse nel solo ricorso di IA risultano nel complesso infondate, sicché in relazione ad esse si impone la decisione di rigetto. 2. Il ricorso del Pubblico Ministero 2.1. Va anzitutto rammentato che, in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità nel caso della prospettazione dei vizi di motivazione e travisamento dei fatti, è necessario che i relativi motivi contengano la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati di merito (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 - 01). Anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che si traduce nell'onere della puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si 9 assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, seppure questa può rimanere materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, Cossu, Rv. 280419 - 01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 - 01). 2.2. Il ricorso proposto dal pubblico ministero non si attiene a tali principi. Le doglianze prendono le mosse dall'esposizione di esiti di indagini relative ai tabulati telefonici, per lamentare che i giudici di merito non ne hanno tenuto correttamente conto, seppure tali esiti, per la localizzazione delle celle agganciate, potevano consentire di rilevare spostamenti e comunicazioni anche di RB, La RO e UT (quale fornitore dello scooter), funzionali alla preparazione dell'omicidio nella zona in cui fu in effetti consumato, nonché il 14 novembre 2011, comunque, rapportabili all'esecuzione demandata a IA e RA. L'argomentare critico del ricorrente al riguardo, limitandosi a far riferimento a quanto rappresentato in sede di discussione e dunque mancando di assolvere l'onere di indicare specificatamente gli atti o anche solo i contenuti della sentenza di primo grado da cui dovrebbero risultare esiti di indagini soltanto descritti, si oppone alla risposte motivazionali intervenute sul tema, laddove la sentenza impugnata (pag. 22) ha richiamato adesivamente il percorso già motivatamente rappresentato dai precedenti giudici di appello a supporto della svalutazione degli stessi elementi, considerando anche l'aspetto del luogo delle celle agganciate. Il ricorrente omette del tutto di confrontarsi con le spiegazioni così richiamate asserendo semplicemente genericità e incertezze, a fronte di chiare indicazioni che richiamano proprio il tema della localizzazione delle celle rispetto al luogo dei fatti. Ciò che, del resto, viene a raffigurarsi è l'esistenza di sopralluoghi che si sarebbero protratti inspiegabilmente a partire da oltre tre mesi prima dell'omicidio. Il successivo sviluppo delle censure, oltre a continuare a citare solamente contenuti di altri atti e riportare parti di dichiarazioni e di resoconti investigativi (ciò si verifica in particolare con riguardo alla comparsa nei contatti di TT) per agganciarli alla ricostruzione accusatoria del ruolo partecipativo assegnato a RB e La RO, enuncia apprezzamenti (pagg.
7-8 del ricorso) in ordine alla sequenza e al significato di alcuni contatti il giorno dell'omicidio ritenuti di rilievo. In proposito, il ricorrente espone valutazioni che sovrappone a quelle di merito che contesta, attraverso un percorso che mostra di isolarne la valenza, le qualifica come generiche a fronte delle pur pertinenti risposte, ovvero estrapola parti delle motivazioni delle pronunzie in sede rescindente, senza rappresentare come le stesse possano risultare dirimenti ai fini delle successive valutazioni demandate al merito con riguardo al riesame anche dei dati di cui trattasi in relazione all'accertamento del ruolo di chi non avrebbe agito quale esecutore materiale. 10 Tale inammissibile iter delle censure viene in seguito posto dal ricorrente in correlazione con l'invocazione della rivisitazione degli apprezzamenti, anch'essi demandati al merito, in ordine alle dichiarazioni di MI nella parte in cui esse hanno chiamato in causa RB e La RO, in aggiunta agli esecutori materiali. Le censure in proposito, oltre a riportare parti dell'audizione di MI, finiscono semplicemente per negare l'esperibilità di detto apprezzamento - che invece costituisce materia sempre riservata al merito citando passi della prima sentenza rescindente riferiti a censure allora mosse nei ricorsi dei computati IA e RA e dunque propriamente alla loro diversa collocazione nei fatti. In ragione di tale genere di rilievi, le doglianze non possono possedere alcuna attitudine a smentire la logicità e la coerenza delle ampie e articolate motivazioni esposte sul tema nella sentenza impugnata (pagg. 33-48), che puntualmente giustificano gli esiti svalutativi - da riferire alle accuse in trattazione mosse a RB e a La RO - alla stregua di un percorso che delinea ancor prima plurimi punti critici dell'intero percorso dichiarativo in cui le accuse si inseriscono e alla luce del quale devono essere, comunque, apprezzate nella competente sede di merito. Tanto in un contesto argonnentativo che mostra di focalizzare l'attenzione non già sulle notizie in ordine alla personale responsabilità nell'esecuzione di IA e sul conseguente coinvolgimento in tale ambito anche di RA (autonomamente raggiunto da altre inconfutabili prove), ma viene a scandagliare l'attendibilità dell'iter delle dichiarazioni in rapporto ad accusati con altro ruolo, confrontandosi con le sequenze e i contenuti delle conoscenze via via accessibili e rassegnate da MI, in un contesto di sovrapposizioni delle notizie riferibili anche alla partecipazione all'omicidio Lo NO, al progredire delle indagini su due fatti di sangue e alla rappresentazione, secondo la dovuta affidabilità dei contenuti narrativi, della causale e della provenienza dell'arma con cui fu ucciso IV. Temi, questi, attinenti alle censure in sede rescindente, sicché correttamente il loro approfondimento si è intersecato con le valutazioni intrinseche della prova dichiarativai che dovrebbe costituire l'asse portante ai fini all'accertamento del concorso di RB e di La RO nell'omicidio IV, tanto più a seguito della motivata svalutazione delle risultanze delle intercettazioni con riguardo a tale omicidio, come operata nella sentenza impugnata e rimasta non specificatamente contestata dalle censure articolate nel ricorso proposto dal pubblico ministero. La motivazione della Corte distrettuale non si ferma a tali rilievi, ma illustra in modo altrettanto puntuale l'impossibilità di rinvenire, nel contesto di cui sopra, appaganti conferme sugli aspetti qualificanti le accuse mosse a RB e La RO. Sotto tale ultimo profilo, le censure mosse in questa sede non fanno altro che introdurre ancora argomenti critici solo rivalutativi, una volta che il ricorso (pagg. 10-12), oltre a riportare alcuni contenuti delle dichiarazioni di MI e 11 continuare ad opporsi alla lettura di merito dei dati dei tabulati, enuncia rilievi che da un lato rappresentano soltanto la non condivisione di un iter motivazionale che ben spiega le ragioni per cui gli elementi acquisiti sulle possibili caratteristiche dell'arma andavano logicamente apprezzati come di trascurabile significato;
dall'altro reinterpretano le modalità dell'efferata esecuzione dell'omicidio, per rapportarle ai riferimenti di MI ad ipotetici sviamenti verso piste mafiose. 2.3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, tutte le censure rivolte alla pronunzia di assoluzione di RB e La RO risultano inammissibili, in quanto aspecifiche, meramente rivalutative e, comunque, manifestamente infondate. 2.4. Le stesse conclusioni vanno rassegnate con riguardo agli ulteriori rilievi mossi nel ricorso (pag. 12), aventi ad oggetto l'esclusione dell'aggravante della premeditazione contestata a IA e RA in relazione al reato di omicidio. Infatti, il ricorrente, al fine di opporsi all'appropriata motivazione in ordine all'impossibilità di ritenere in modo certo i requisiti di natura cronologica e ideologica della premeditazione, prospetta riletture che continuano a basarsi su alcuni degli stessi elementi che dovrebbero coinvolgere nel delitto RB e La RO. Inoltre, fa semplicemente riferimento a quanto sarebbe stato genericamente riferito a MI in ordine all'acquisizione di informazioni e all'esistenza di sopralluoghi in un periodo precedente all'omicidio, vale al dire in un contesto di dinamiche ideative, decisionali e di intervento degli esecutori materiali rimaste comunque non accertate secondo ricostruzioni alle quali potere conferire attendibilità. Per il resto, le censure enfatizzano il significato di altri equivoci risvolti relativi alla dotazione dei mezzi e ai possibili accorgimenti per commettere omicidi del genere. E ciò senza neppure misurarsi con le incertezze rappresentate nell'intera motivazione della sentenza in ordine alla provenienza, alle modalità di reperimento e alle stesse caratteristiche dei suddetti mezzi. 2.5. Al b stregua di tutte le considerazioni che precedono, si impone dunque la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dal Pubblico Ministero. 3. I ricorsi di IA e RA 4. Va preliminarmente ricordato che la pronunzia di merito quanto alla responsabilità di entrambi tali ricorrenti in ordine sia al reato di omicidio volontario (capo A) che a quelli di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, è divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 15 novembre 2018, che ha disposto nei confronti dei predetti l'annullamento con rinvio limitatamente all'aggravante della premeditazione relativa al reato di omicidio, rigettando tutti gli altri motivi dei ricorsi per cassazione, comprendenti anche quello di IA relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 12 La citata sentenza con riguardo a tale motivo (pag. 40), più precisamente, ne ha rilevato ancor prima l'inammissibilità per manifesta infondatezza, dando conto dell'assoluta adeguatezza della motivazione in proposito nella sede di merito. La Corte di cassazione, in ragione di tutto quanto sopra, ha al contempo dichiarato, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., irrevocabile la sentenza in quella sede impugnata nei confronti di IA e RA relativamente all'affermazione della responsabilità degli stessi in ordine a tutti i reati loro ascritti ai capi A e B. Da ciò consegue che, con riferimento ai reati di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo contestati al capo B ed estranei all'annullamento con rinvio concernente la sola aggravante della premeditazione per il reato di omicidio, non ha in seguito assunto alcuna rilevanza il decorso del termine di prescrizione (fra le altre, Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, imputato M., Rv. 278050 - 01). 5. La sentenza di primo grado, quanto alla recidiva semplice contestata a IA e RA, non aveva svolto considerazioni nel senso del riconoscimento, né nel dispositivo della medesima sentenza si era dato atto di tale riconoscimento. La sentenza in questa sede impugnata, come si evince dal contenuto del suo dispositivo, ha proceduto autonomamente al riconoscimento di detta recidiva, senza spiegarne specificatamente le ragioni in motivazione e dunque giustificare il relativo aumento di pena, pari ad anno uno di reclusione per ciascun imputato. Ciò non poteva avvenire non solo perché in violazione del divieto di "refornnatio in peius", ma anche in quanto i precedenti penali non lo consentivano. Infatti, oltre alla condanna per l'omicidio Lo NO passata in giudicato dopo la commissione dell'omicidio IV, era intervenuta, come risulta dai certificati del casellario giudiziale, per RA unicamente la condanna per un delitto non colposo, mentre per IA erano state emesse solo due sentenza di applicazione della pena condizionalmente sospesa per fatti risalenti, in relazione alle quali gWalla data della commissione dell'omicidio IV erano sopraggiunte le condizioni di estinzione previste dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., che ne impedivano la considerazione in seguito ai fini del riconoscimento della recidiva (fra le altre, Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia Rv. 282515 - 01). Da ciò discende che, in accoglimento delle doglianze sul punto mosse in entrambi i ricorsi, la sentenza deve essere annullata senza rinvio nei confronti di RA e di IA limitatamente all'aumento di pena apportato per la recidiva. 6. Risultano infondate le restanti doglianze mosse in punto di determinazione della pena solo nel ricorso proposto da IA (in particolare nel primo motivo). La motivazione al riguardo della sentenza impugnata illustra considerazioni in ordine alla capacità a delinquere manifestata dall'imputato fondate non tanto sulla 13 pura e semplice esistenza dei precedenti penali (la condanna per l'omicidio Lo NO era già passata in giudicato), ma che si innestano in quelle più ampie precedentemente rappresentate già in primo grado in ordine alle modalità e alla gravità di entrambi i fatti di sangue, posti in essere dall'imputato con efferatezza nell'arco di pochi mesi attraverso vere e proprie "esecuzioni" delle vittime. La Corte distrettuale, altrettanto appropriatamente, ha fatto poi riferimento agli ignoti mandanti che il silenzio dell'imputato aveva preservato, rilevando più vv, nerale, quanto al comportamento dello stesso dopo fatti così gravi, che non si coglievano segnali di resipiscenza;
da ciò dunque il permanere nella loro interezza delle indicazioni negative ricollegabili al disvalore complessivo dei fatti, ma anche ad una capacità a delinquere certamente non comune e fortemente radicata. Talt,iter motivazionale ha adeguatamente giustificato la determinazione della pena in termini ben più elevati del minimo edittale previsto dall'art. 575 cod. pen. Le censure mosse in proposito nel ricorso risultano infondate. Esse invocano immotivatamente automatismi che avrebbero dovuto portare a calcoli sanzionatori diversi. Neppure considerano che alcun aumento è stato indicato per i pur gravi reati di porto e di detenzione illegale di arma comune già ritenuti in continuazione. Per il resto, sviluppano censure soltanto rivalutative che intendono opporsi ai corretti apprezzamenti di merito di cui non colgono l'intero percorso che risulta del tutto idoneo a giustificare l'iter valutativo alla base della decisione sul punto. Il ricorso di IA, dunque, con riguardo a tali doglianze, va rigettato. 7. Il secondo motivo dello stesso ricorso risulta inammissibile, in quanto si riferisce a deduzioni relative al diniego delle attenuanti generiche estranee al giudizio di rinvio per effetto di quanto statuito con la prima sentenza rescindente. 8. A seguito dell'annullamento di cui sopra con riferimento alla sola recidiva e all'eliminazione del relativo aumento di anno uno di reclusione, la pena irrogata a IA e RA va determinata per ciascuno in anni ventiquattro di reclusione. 9. Infine, va rigettata la richiesta di refusione delle spese del presente giudizio avanzate dalle parti civili, in ragione del rigetto del ricorso del pubblico ministero che soltanto legittimava l'intervento in questa sede delle medesime parti civili, posto che i ricorsi di IA e di RA attenevano a questioni relative al trattamento sanzionatorio radicalmente prive di effetti sul diritto al risarcimento. 14
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IA NT e RA NT in relazione all'aumento per la recidiva, rideterminando la pena per ciascuno in anni ventiquattro di reclusione. Rigetta il ricorso di IA NT nel resto. Rigetta la richiesta di rifusione delle spese di parte civile. Così deciso il 1 luglio 2022.