Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043
Articolo 9Articolo 11
Versione
5 febbraio 1964
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Versione
10 aprile 1968
Art. 10.
Divenuti definitivi gli elenchi dei beneficiari, la Commissione di cui all'art. 7, integrata da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, procede, entro due mesi, alla ripartizione della somma.
A tal fine l'ammontare della somma versata dalla Repubblica Federale di Germania, ((. . .)) e previa detrazione delle aliquote di cui all'art. 13, viene divisa per il numero totale dei mesi di presenza in campo di concentramento da parte di tutti i deportati ammessi alla ripartizione.
Il quoziente cosi' ottenuto viene moltiplicato per i mesi di durata della deportazione di ciascun richiedente o suo dante causa; il prodotto rappresenta la quota personale di ciascun richiedente ammesso alla ripartizione.
Entrata in vigore il 10 aprile 1968
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