Sentenza 10 febbraio 2005
Massime • 1
L'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è applicabile al delitto di peculato solo in presenza di un danno di rilevanza minima, che stante la natura del soggetto passivo del reato, va riguardata esclusivamente sotto il profilo oggettivo (nella specie, la Corte ha escluso l'applicabilità della attenuante suddetta in presenza di un'appropriazione di lire 200.000).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/02/2005, n. 12838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12838 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 10/02/2005
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 232
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 36464/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO ST Concetta, n. 18.01.1955 a Bagnara Calabra;
ORIANA NC, n. 17.12.1934 a Bagnara Calabra;
avverso la sentenza emessa il giorno 05.02.2003 dalla Corte d'appello di Reggio Calabria;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. FAVALLI Mario, che ha concluso, quanto alla Lo ST, per l'annullamento con rinvio limitatamente al reato di cui al capo B); quanto all'AN, per l'annullamento con rinvio limitatamente al diniego dell'attenuante di cui all'art. 323 bis cp.;
rigetto nel resto;
Udito il difensore della Lo ST, avv. BELLANTONI, che ha concluso per raccoglimento del ricorso.
FATTO
Con sentenza emessa in data 27.03.2001 il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava:
Lo ST Concetta colpevole:
del reato di cui al capo A) previsto dagli artt. 81 cpv., 314 c.p., perché, avendo per ragioni del suo ufficio il possesso e comunque la disponibilità della somme relative ai diritti di segreteria versati in occasione del rilascio delle carta di identità, si appropriava, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, delle somme introitate per un importo complessivamente pari a L. 6.512.500;
del reato di cui al capo B) previsto dagli artt. 61 n. 2 e 367 c.p., perché, al fine di procurarsi l'impunità ed il profitto del reato sub A), simulava, mediante denunzia ai CC di Reggio Calabria del 13.1.1998, un borseggio ai propri danni della intera somma illecitamente appropriatasi con la condotta di cui al capo A);
AN NC colpevole del reato di cui al capo C), previsto dagli artt. 81 cpv. 314 c.p., perché, avendo per ragioni del suo ufficio il possesso e comunque la disponibilità della somme relative ai diritti di segreteria versati in occasione del rilascio di certificazione dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Bagnara, si appropriava della somma di L. 700.000 relativa ai diritti dei mesi di Aprile, Maggio e Giugno 1997.
Concesse agli imputati le circostanze attenuanti generiche ed all'AN anche quella di cui all'art. 62 n. 6 c.p., quest'ultimo veniva condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, con la sospensione condizionale della pena, e la Lo ST alla pena di anni due e mesi due di reclusione.
A entrambi veniva applicata la pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, della durata, rispettivamente, di anni tre per la donna e di anni due per l'uomo.
Su appello degli imputati, con sentenza del 05.02.2003 la Corte d'appello di Reggio Calabria confermava la pronuncia di prime cure. Hanno proposto ricorso i prevenuti.
L'AN deduce che la Corte di merito non ha considerato che nella specie mancano sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato, in quanto egli aveva solo tenuto in custodia il denaro incassato, provvedendo poi comunque, nonostante le persistenti incertezze sull'ammontare dovuto, a versarlo al Comune, e violando, quindi, al più, mere norme amministrative sui tempi di consegna. Il ricorrente censura la sentenza anche in ordine al diniego delle attenuanti di cui all'art. 64 n. 4 cp. e all'art. 323 bis cp., rilevando, quanto alla prima, che non doveva farsi riferimento alla speciale tenuità (ritenuta insussistente) del danno, bensì alla circostanza dell'avere il soggetto agito per il conseguimento di un lucro di speciale tenuità, e, quanto alla seconda, che la valutazione del fatto doveva essere complessiva e non limitata al solo dato patrimoniale.
La Lo ST denuncia:
1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta falsità della denuncia di furto, benché su tale carenza, inficiante già la sentenza di primo grado, fosse stata, con riferimento alla documentazione relativa alla denuncia e al procedimento penale seguitone, specificamente richiamata l'attenzione del giudice d'appello;
2) vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di peculato, in relazione, in particolare, alle circostanze, specificamente segnalate alla Corte d'appello, inerenti all'epoca di presentazione e al contenuto della detta denuncia di furto, che dimostravano la detenzione precaria e a titolo custodiate del denaro da parte della donna.
DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
Per quanto concerne, invero, l'AN, l'assunto di avere tenuto in custodia il denaro incassato non è più di una mera asserzione dell'imputato, nettamente smentita dalle risultanze processuali, quali lucidamente valutate ed esposte dai giudici di merito. I quali hanno messo in evidenza, da un lato, che il prevenuto non si era mai doluto di problemi inerenti alla consegna degli incassi (che risultava regolarmente effettuata nello stesso periodo da altri impiegati) e, dall'altro, che in ogni caso mai si sarebbe potuto giustificare l'asporto del denaro dall'Ufficio.
Circa poi le invocate attenuanti di cui all'art. 64 n. 4 cp. e all'art. 323 bis cp., si rileva:
quanto alla prima, che il peculato rientra fra i delitti che comunque offendono il patrimonio (Cass. 04.04.1979, Boccimi), onde rileva, ai fini dell'attenuante in parola, la speciale tenuità del danno;
la quale poi, stante la natura del soggetto passivo del reato, va riguardata esclusivamente sotto il profilo oggettivo (Cass. 22.07.1989, Ferracane), ed è ravvisabile solo in presenza di un danno di rilevanza minima, che correttamente è da ritenersi escluso in relazione alla cifra (corrispondente a quella di cui è stato nella specie mensilmente omesso il versamento) ammontante a lire 200.000 (cfr. Cass. 12.10.1989, Cancellieri);
quanto alla seconda, che il suo diniego non è derivato dalla sola considerazione del dato patrimoniale ma è stato correttamente ancorato al rilievo della intensa connotazione negativa del fatto derivante dalla specifica preposizione dell'imputato alla sicurezza patrimoniale dei beni mobili del Comune: il che non significa certo determinare una sorta di (inaccettabile) incompatibilità astratta fra peculato e attenuante speciale, sibbene valorizzare ragionevolmente la gravità di una appropriazione di denaro compiuta da chi ne aveva il possesso non solo occasionale ma in forza di uno stabile e specifico incarico inerente al settore patrimoniale, in cui l'elemento fiduciario assume un significato particolarmente pregnante.
Per quanto concerne la Lo ST, il denunciato vizio di motivazione in ordine alla ritenuta falsità della denuncia di furto è solo apparente, giacché dalla ricostruzione complessiva dei fatti compiuta dalla sentenza impugnata (letta in doverosa congiunzione con quella di prime cure) è agevole evincere anche la sostanziale irrilevanza delle deduzioni e allegazioni con cui la difesa aveva cercato di accreditare la genuinità della denuncia stessa. L'epoca di presentazione (coincidente con lo svolgimento dell'ispezione che stava mettendo in luce gli ammanchi), il luogo (diverso da quello del Comune di Bagnara) del presunto verificarsi del furto (spia "freudiana" del consumato "allontanamento" del denaro dal luogo ove comunque doveva stare) e l'assenza di qualsiasi elemento atto a consentire l'identificazione dei presunti responsabili (rimasti regolarmente ignoti) non possono ragionevolmente che leggersi come un tassello della condotta delittuosa dell'imputata, che ha cercato in tal modo di creare una giustificazione dell'CO (peraltro formatosi in vari mesi di mancati versamenti) nonché del suo omesso ripianamento (di fatto mai avvenuto, neppure in parte). Da quanto sopra discende ovviamente anche l'infondatezza della doglianza in ordine all'elemento soggettivo del reato di peculato, la cui sussistenza, peraltro, in una situazione di protratta omissione delle rimesse dovute e mai neppure ripianate, non verrebbe affatto esclusa neppure da una ipotetica veridicità della denuncia relativa al furto, che sarebbe in ogni caso avvenuto dopo vari mesi dall'appropriazione e in un luogo diverso dal Comune ove i soldi erano stati ricevuti dalla prevenuta.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2005