Sentenza 20 febbraio 2003
Massime • 1
Non si verifica interruzione del processo ex art. 301 cod. proc. civ. in caso di cancellazione dall'albo di uno dei difensori ai quali la parte abbia conferito mandato di rappresentarla in giudizio senza obbligo di agire congiuntamente. In tale caso è infatti salvaguardata l'esigenza di carattere pubblico, cui l'effetto interruttivo si ricollega, di non privare la parte del ministero del difensore, obbligatorio per legge, mentre l'interesse della parte a fruire di due rappresentanti tecnici è essenzialmente privato e non incide sulle vicende processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2003, n. 2577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2577 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - rel. Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.M.I.T. Costruzioni s.a.s., in persona del socio accomandatario OC IU, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Rossni 6/a, presso l'avv. Mario Cabiddu - e quindi, ai fini del presente giudizio, presso la Cancelleria della Sezione Prima Civile della Cassazione - rappresentato e difeso dall'avv. Mario Cabiddu giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NN DI, elettivamente domiciliata in Roma, via del Babuino 181, presso l'avv. Domenico Cortese rappresentata e difesa dall'avv. Elio De Montis del foro di Cagliari giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 250 del 23.04/13.07.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/02 dal Relatore Cons. Dott. G. Cappuccio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 23.04/13.07.99 la C.d.A. di Cagliari dichiarava improcedibile l'appello proposto dalla Inmit Costruzioni s.a.s. avverso la sentenza 20.05.97 con cui il locale tribunale dichiarava risolto, per grave inadempienza di essa venditrice, il contratto di compravendita immobiliare intercorso con NN DD. La società appellante, infatti, dopo aver ritirato in data 20.04.98 il proprio fascicolo di parte, non aveva provveduto a ridepositarlo, ne' era comparsa all'udienza di discussione. Poiché tale omissione impediva alla Corte di conoscere la sentenza impugnata - non esistendone copia agli atti d'ufficio e non avendo provveduto a depositarla la convenuta DD - non era possibile decidere sul proposto gravame. Spese a carico dell'appellante.
La sentenza veniva notificata il 14.09.99 alla Inmit presso i difensori costituiti, avvocati Walter e Giovanni Angioy, e con atto notificato l'11.11.99 l'Inmit Costruzioni s.a.s., con il ministero di altro difensore, proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo che in data 22.12.98 l'avv. Walter Angioy era stato cancellato dall'albo e che si era quindi verificata una causa di interruzione automatica del processo di appello, non rilevata dal giudice competente, che comportava la nullità di tutti gli atti successivi. La ricorrente segnalava anche che, in forza della sentenza impugnata, pendeva istanza di fallimento nei suoi confronti ed avanzava istanza di sospensione che, si presume, sia stata anche proposta al giudice competente. Si costituiva, con controricorso notificato il 1.12.99, NN DD, sostenendo che la cancellazione, in quanto volontaria, non costituiva causa interruttiva del processo;
che comunque, poiché l'evento assunto come interruttivo si era verificato nei confronti di uno soltanto dei due difensori, gli estremi della fattispecie prevista dall'art. 301 c.p.c. non si erano realizzati. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso si sostiene che la Corte d'appello, non avendo rilevato l'effetto interruttivo automatico, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., della cancellazione del difensore della Inmit Costruzioni dall'albo, è incorsa in violazione di tale norma processuale, con conseguente nullità di tutti gli atti successivi al verificarsi della causa interruttiva (22.12.98). La giurisprudenza di legittimità non è univoca, dal momento che alcune sentenze, nel rilievo che l'art. 301.1 c.p.c., a differenza della corrispondente norma del precedente codice, non contempla tra gli eventi interruttivi la cancellazione dall'albo e che questa - quando, come nel caso, avviene a richiesta - va ricompresa tra i comportamenti volontari di cui al terzo comma dello stesso articolo, negano che alla cancellazione segua l'interruzione del processo, mentre altre, nel rilievo che la cancellazione è, come la radiazione e la sospensione, fatto di ordine pubblico che priva il procuratore dello ius postulandi e lascia quindi priva di difesa la parte, propongono una interpretazione estensiva del primo comma del richiamato articolo, anche al fine di garantire l'effettività del diritto di difesa previsto dall'art. 24 della Costituzione. Si possono, tra le più recenti, richiamare nell'un senso le sentenze 13282/99 e 12813/97; nell'altro le sentenze 12294/01 e 8931/00. La questione è stata anche ampiamente esaminata dalle S.U. (sentenza 10284/96) in un obiter dictum favorevole all'effetto interruttivo. Non v'è ragione, in questo giudizio, di prendere posizione sul problema perché, con soluzione decisamente univoca, l'effetto interruttivo viene escluso quando la parte sia assistita da due procuratori, dovendosi ritenere il mandato disgiuntivo quando non sia espressamente dichiarato congiuntivo (Cass. 8931/00; 8189/97;
S.U. 5982/88) e, nel caso, la procura in appello è stata conferita il 20.12.97, a margine dell'atto d'appello, all'avv. Walter Angioi ed al Dr. Proc. Giovanni Angioi.
L'evento interruttivo che si riferisce ad uno dei difensori non priva quindi la parte del ministero - obbligatorio per legge - di un difensore, perché il patrocinio rimane affidato all'altro difensore il quale può, come in precedenza, agire con pienezza di poteri esercitando tutte le difese che il carattere disgiuntivo del mandato conferito gli consentiva e, poiché l'interesse della parte a fruire di due rappresentanti tecnici è essenzialmente privato, mentre l'effetto interruttivo del processo può collegarsi solo ad esigenze di carattere pubblico, non ricorre nessuna delle ragioni che vengono addotte per estendere alla cancellazione di uno dei due difensori l'effetto interruttivo del processo che, garantisticamente, viene collegato alla cancellazione dell'unico difensore. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, condanna la società ricorrente alle spese che liquida in complessivi euro 1.600,00 di cui euro 1.500,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2003