Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2003, n. 2577
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Sentenza 20 febbraio 2003

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Non si verifica interruzione del processo ex art. 301 cod. proc. civ. in caso di cancellazione dall'albo di uno dei difensori ai quali la parte abbia conferito mandato di rappresentarla in giudizio senza obbligo di agire congiuntamente. In tale caso è infatti salvaguardata l'esigenza di carattere pubblico, cui l'effetto interruttivo si ricollega, di non privare la parte del ministero del difensore, obbligatorio per legge, mentre l'interesse della parte a fruire di due rappresentanti tecnici è essenzialmente privato e non incide sulle vicende processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2003, n. 2577
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2577
    Data del deposito : 20 febbraio 2003

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