Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2002, n. 2176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2176 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITAL LA CORT UERENAFICASSAZION Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 18757/99 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cron. 5217 Dott. Guido VIDIRI Rel. Consigliere Rep. Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere Ud. 24/10/01 Dott. Bruno BALLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SE ET, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato SANTE G. ASSENNATO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato avverso la sentenza n. 94/99 del Tribunale di BARI, depositata il 02/02/99 R.G.N. 1938/97; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 4066 udienza del 24/10/01 dal Consigliere Dott. Guido -1- VIDIRI;
udito l'Avvocato ASSENNATO;
: udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 18 ottobre 1991, nonchè con ricorso in riassunzione depositato in data 8 novembre 1998, TT AN conveniva in giudizio davanti al PR di Bari, il Ministero dell'Interno e ne chiedeva la condanna alla corresponsione in suo favore della pensione o dell'assegno mensile di invalidità civile, già inutilmente richiesto in sede amministrativa, con domanda presentata in data 28 luglio 1987. Costituitosi il contraddittorio, l'adito PR GA LE dichiarava il diritto della AN all'assegno di invalidità civile con decorrenza dal marzo 1992. A seguito di gravame del Ministero dell'Interno, che dedotto la carenza del requisito della aveva incollocabilità nonchè di quello socio-economico, il * Tribunale di Bari con sentenza del 2 febbraio 1999 rigettava la domanda avanzata dall'assicurata. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale premetteva che, per potere ottenere e conservare il diritto alla prestazione assistenziale, è necessaria l'iscrizione nelle liste speciali di collocamento. Anche se detta iscrizione non poteva essere effettuata dalla AN prima del risultato della visita da parte della Commissione sanitaria, 1 l'assicurata non aveva tuttavia, come era suo onere, il suo stato diattestato con autodichiarazione disoccupazione e,comunque, dopo la suddetta visita aveva tralasciato di chiedere l'iscrizione alle liste. Non poteva, inoltre, dubitarsi del suo obbligo all'iscrizione avendo la AN in data 29 luglio 1987 l data nella quale era stata visitata dalla Commissione sanitaria per gli invalidi civili, che aveva dato atto del suo stato di invalidità nella misura del 50%) meno di cinquantacinque anni per essere nata il [...]. Avverso tale sentenza AN TT propone Ger to Vorbere ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio. La AN ha depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di ricorso TT AN deduce violazione e falsa applicazione di norme di legge(art. 2,12 e 13 legge 118/1971, dell'art. 19 della legge n. 482 del 1968, nonchè motivazione carente e contraddittoria). In particolare lamenta che il Tribunale di Bari, pur in presenza di un giudicato interno sul punto, aveva erroneamente rigettato la 2 domanda per la mancanza del requisito dell'incollocazione. Ne conseguiva che in virtù del detto giudicato non poteva più discutersi sulla dei relativiesistenza del diritto soggettivo e elementi costitutivi per il periodo precedente al marzo 1992, mentre per il periodo successivo a tale data avendo la AN superato il sessantesimo anno di età non poteva essere iscritta alle liste di collocamento. Per tale periodo il Tribunale con ogni mezzo di indagine(informazioni alla P.A.,agli archivi INPS, ecc.) poteva verificare il fatto diverso relativo alla mera disoccupazione non assumendo alcun valore Gendoloke le c.d. autodichiarazioni, e riscontrandosi sin dal ricorso introduttivo dichiarazione della parte di "versare nelle condizioni di cui agli artt. 2 e 12 1. 118/1971".
2. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. Ai fini di un ordinato iter motivazionale vanno fatte alcune precisazioni. L'incollocazione al lavoro prevista dall'art. 13 1. n. 118 rappresenta al pari della 30 marzo 1971 - capacità lavorativa e del requisito economico e reddituale (art. 13 e 12 della legge citata) - un elemento costitutivo del diritto alla prestazione (la cui prova è a carico del soggetto richiedente 3 l'assegno) e non già una mera condizione di erogazione del beneficio che possa essere accertata in sede : extra-giudiziale. In tale senso si è più volte espressa questa Corte ( cfr. ex plurimis: Cass. 16 marzo 1988 n. 2467; Cass. 10 gennaio 1992 n. 203; Cass. 5 maggio 1994 n. 2159; Cass. 6 ottobre 1996 n. 8787; Cass. 1 agosto 1998 n. 7560; Cass. 10 aprile 1999 n. 3556), la quale, a seguito dell'intervento delle Sezioni unite (Cass. 10 gennaio 1992 n. 203), ha affermato che, ai fini del diritto all'assegno di invalidità previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971, l'invalido è da Gaulaluben ritenersi incollocato al lavoro non per effetto del mero stato di disoccupazione o non occupazione, nel quale versi ma, solo quando essendo iscritto (o avendo presentato domanda d'iscrizione) nelle speciali liste di collocamento obbligatorio non abbia conseguito una occupazione in mansioni compatibili. Orbene, per una corretta impostazione dei termini del problema da affrontare nel presente giudizio, è opportuno richiamare alcuni passaggi logici contenuti nella citata decisione delle Sezioni Unite, chiamata è opportuno ricordarlo il contrastoa risolvere - - insorto nella giurisprudenza di legittimità, dato che in alcune sentenze si era ritenuto che la incollocabilità andava dimostrata attraverso una qualificata prova costituita dalla certificazione degli organi pubblici competenti, mentre in altre si era affermato che siffatta prova potesse essere fornita con qualsiasi mezzo istruttorio. Nell'affrontare il problema le Sezioni Unite, dopo avere operato un raccordo tra le leggi 2 aprile 1968 n. 482 e 30 marzo 1971 n. 118, hanno in particolare ritenuto che : a) incollocato secondo la dizione dell'art. 13 della "legge 118 - non è il "disoccupato" o non occupato", - bensì colui che, essendo stati attivati i meccanismi Garboldle previsti dalla legge 482 del 1968, non abbia rinvenuto un'occupazione compatibile con le sue condizioni psico-fisiche; b) tale situazione integra uno dei requisiti previsti dalla disciplina del settore, donde la conseguenza che la mancata iscrizione non dà luogo ad una mancanza di prova, ma alla mancanza di un elemento costitutivo della fattispecie;
c) posto che l'iscrizione nelle liste speciali presuppone un accertamento della riduzione della capacità lavorativa da parte delle competenti commissioni e che, quindi, la tutela potrebbe venir meno per il periodo intercorrente dalla domanda di 5 accertamento di quella situazione medico legale a quella della effettiva iscrizione nelle predette liste, è sufficiente che l'interessato presenti la domanda di iscrizione.
2.1. La rigorosità di tali principi - la cui ratio va individuata nell'esigenza del riconoscimento dell'assegno come prestazione sociale attribuibile solo allorquando l'interessato dimostri di avere fatto ricorso agli organismi pubblici diretti ad agevolarne la collocazione nel mondo lavorativo non poteva che essere attenuata in più recenti pronunzie di questa infrasessantacinquenni)Gusto loke riguardo agliCorte con invalidi ultracinquantacinquenni (ma non aventi diritto, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 482 del 1968, all'iscrizione nelle liste predette (cfr. tra le varie conformi: Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604; Cass. 4 maggio 1998 n. 4467; Cass. 1 agosto 1998 n. 7552; Cass. 22 ottobre 1998 n. 10513; Cass. 15 marzo 1999 n. 2310), essendosi osservato che il principio affermato dalle Sezioni Unite, presupponendo la giuridica possibilità di iscrizione negli elenchi dell'art. 19 della legge n. 482 del 1968, non è utilizzabile con riguardo ai soggetti per i quali tale iscrizione è preclusa, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della stessa legge, per il 6 superamento del cinquantacinquesimo anno di età (ipotesi alla quale detto comma assimila quella del soggetto che, a causa della sua invalidità, possa "riuscire di danno alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro о alla sicurezza degli impianti" (sul punto cfr. Cass. 1 agosto 1998 n.7552). Ciò premesso, è evidente che nell'ipotesi di invalido che abbia superato i cinquantacinque anni di età ma non i sessantacinque limite preclusivo per - l'attribuzione del beneficio previsto dall'art. 13 Gundolok della legge n. 118 del 1971 a detto invalido non può - essere disconosciuto l'assegno mensile di invalidità per il solo fatto che lo stesso non possa iscriversi alle liste di collocamento obbligatorio alla stregua dell'art. 19 della legge n. 482 del 1982. In questa ipotesi, relativa si ripete ancora una volta alla richiesta di assegno da parte dell'invalido ultracinquantacinquenne, all'espressione "incollocato al lavoro" di cui all'art. 13 della legge n. 118 del 1971 non può attribuirsi lo stesso significato ad essa assegnato come si è visto dalla citata decisione delle Sezioni unite con la sentenza n. 203 del 1992, ma un significato diverso, quale cioè stato di effettiva disoccupazione ricollegato ad una riduzione di capacità di lavoro che di detto stato è 7 causa e che non consente il reperimento di una occupazione adatta alla ridotta capacità lavorativa dell'invalido. Nel caso di impossibilità di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio non può, dunque, pretendersi, come una specie di onere alternativo o sussidiario, l'iscrizione o la domanda d'iscrizione nelle liste di collocamento ordinario, che trova fondamento nell'aspirazione del lavoratore invalido base di un canalead essere avviato, sulla privilegiato, e ad essere destinato ad una attività Gustolla lavorativa compatibile con le sue ridotte condizioni fisiche (cfr. : Cass. 19 gennaio 1993 n. 473).
2.2. Per concludere, in osservanza di quanto un., n. 203 del 1992, va stabilito da Cass., Sez. ribadito in questa sede il principio secondo il quale per gli invalidi infracinquantacinquenni è da ritenersi "incollocato" al lavoro non l'invalido che sia disoccupato o non occupato, bensì colui che, essendo iscritto nelle liste del collocamento abbia trovato un'occupazioneobbligatorio, non compatibile con le sue condizioni psico-fisiche, a nulla rilevando il fatto che non abbia ancora ottenuto il riconoscimento della percentuale di riduzione della sua capacità di lavoro da parte delle competenti 8 commissioni sanitarie, essendo necessario, in questo caso, l'esistenza della domanda di iscrizione nelle predette liste, elemento al quale non si può supplire con la prova dello stato di disoccupazione. Va ribadito, infatti, come l'invalido in questo caso per trovare un lavoro compatibile con le sue residue capacità debba utilizzare i canali istituzionali diretti ad agevolarne la ricerca ed a rendere possibile anche la revoca dell'assegno dietro segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione(cfr. art. 13, comma 2, 1. Gen sloboda n. 118 del 1971).
3. Alla luce di quanto sinora detto il ricorso va, come detto, rigettato. Ogni richiamo nella fattispecie in esame a preclusioni ' derivanti da giudicato non risulta conferente attesą la costante eccezione fatta valere dal Ministero circa la carenza del requisito della incollocazione e di quello socio-economico. Ciò premesso, nel ricorso in cassazione l'AN non - nè ha in alcun modo ha in alcun modo affermato chiesto di provare - di avere presentato domanda di iscrizione alle liste di collocamento obbligatorio per il periodo in cui non aveva raggiunto i cinquantacinque anni di età; domanda che doveva essere 9 invece presentata - al fine del riconoscimento del chiesto assegno indipendentemente dalla visita presso la commissione sanitaria. Per il periodo successivo ai cinquantacinque anni di età, poi, la AN non ha provato, nè ha chiesto di provare, il suo stato di incollocazione al lavoro, da intendersi come stato di effettiva disoccupazione nei termini innanzi indicati. Prova che -non essendo più consentita l'iscrizione alle liste di collocamento obbligatorio - l'assicurata poteva fornire in altro modo, e ciò anche tramite presunzioni. In tale ottica, il ricorso per cassazione si presenta вриловой privo anche del carattere della autosufficienza, non tenendo conto del principio più volte ribadito da questa Corte secondo cui al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività delle risultanze non valutate (o insufficientemente valutate) è necessario che il ricorrente, previa indicazione delle risultanze decisive, deduca che queste non siano state valutate о siano state insufficientemente valutate. Ed invero, il controllo deve essere consentito alla Corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (cfr. ex plurimis : Cass. 15 giugno 1999 10 n. 5945; Cass. 24 febbraio 1998 n. 1988;Cass. 1 febbraio 1995 n. 1161).
4. In ragione della mancata costituzione del Ministero nessuna statuizione può essere emessa in relazione alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.Nulla sulle spese. Così deciso in Roma il 24 ottobre 2001. SIGL PolotGushoober IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Vincenzo M iles Stell IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 14 FEB. 2002 E R I P U D IL CANCELLERE , T C O R L E O N O A L S C O S 0 B 1 A I 3 . T 3 , T D 5 A R A S 'A . T E S L P N S L O I E P 3 N D -7 IM I G S -8 O A N 1 A D E 1 D S E T E I E , N A O G E S O R G E T T E IS T L I G IR E A R D L L O E D - 11