Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 9 ottobre 2014 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 ottobre 2014 |
Commentari • 31
- 1. Notizie GiuridicheAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
- 2. Decreto sulla formazione degli amministratori di condominio, perché non (fonte: condominioweb.com, CondominiowebAvvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/
- 3. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/
Non sempre, con particolare riguardo agli istituti di spese di giustizia[1] e agli effetti fiscali degli atti del procedimento giurisdizionale, la normativa è (appare) caratterizzata dalla “chiarezza”[2]. Mancanza di “chiarezza”, della norma, che spesso crea contrasti nella sua “interpretazione” e, consequenziale, “applicazione concreta” tra i diversi Uffici giudiziari e nei rapporti tra quest'ultimi e l'utenza. Per evitare, e spesso per regolamentarne, i contrasti l'Amministrazione giustizia, tramite le sue articolazioni centrali, dirama direttive nelle due forme di note e circolari[3]. Direttive atte a chiarire la portata delle norme a disporre riguardo la loro pratica applicazione[4]. …
Leggi di più… - 4. Spese processuali ArchiviAvv. Angela Ruocco · https://www.expartecreditoris.it/ · 18 settembre 2024
Nel procedimento di correzione degli errori materiali, anche applicando il principio di causalità, non risulta giustificata una statuizione sulle spese processuali, poiché il procedimento tr... Leggi tutto... In tema di rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato – in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatez... Leggi tutto... In materia civile la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 282 cod. proc. civ., giacché l'immediata efficaci... Leggi tutto... E' errato sostenere che l'eventuale adozione di una pronuncia di inammissibilità …
Leggi di più… - 5. Società Di Gestione Condomini Con Debiti: Cosa Fare E Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 22 ottobre 2025
Hai una società di amministrazione condominiale con debiti fiscali o sotto accertamento dell'Agenzia delle Entrate? Il settore della gestione condominiale è oggi tra i più esposti a tensioni finanziarie, aumento dei costi di gestione e controlli fiscali. Molte società di amministrazione si trovano a dover fronteggiare debiti con il Fisco, l'INPS o i fornitori, spesso derivanti da ritardi nei pagamenti dei condomìni, da errori nella gestione contabile o da accertamenti fiscali legati all'attività professionale. Con una difesa legale e fiscale mirata, è possibile bloccare la riscossione, rateizzare i debiti e difendersi da accertamenti infondati, salvaguardando la continuità dell'attività …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 172
- 1. Trib. Roma, sentenza 14/06/2025, n. 8876Provvedimento: N.R.G. 34180/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE V CIVILE Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 34180/2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili, TRA (C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Parte_1 C.F._1 Camillo Finocchiaro Aprile n. 18, presso lo studio dell'avv. , che lo rappresenta Parte_2 e difende giusta procura in atti APPELLANTE contro (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Tuscolana n. …Leggi di più...
- irregolarità contabili·
- giurisdizione civile·
- compenso amministratore·
- diritto di accesso alla documentazione condominiale·
- art. 1129 c.c.·
- quote millesimali·
- spese condominiali·
- art. 1130 bis c.c.·
- annullamento delibera condominiale·
- nullità delibera condominiale
- 2. Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/05/2025, n. 790Provvedimento: N. R.G. 749 2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA SEZIONE PRIMA Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati Dott. Gianmichele Marcelli Presidente Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 749 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del 18.12.2024 e promossa [...] Parte_1 C.F._1 e Parte_2 C.F._2 con gli Avvocati CIPOLLETTA FABBRI ROSALIA e DELUCA LOREDANA VIA S. FRANCESCO N. 30 61100 PESARO APPELLANTE CONTRO CP_1 …Leggi di più...
- DM 140/2012·
- decreto ingiuntivo·
- preventivo scritto·
- CTU·
- art. 2697 c.c.·
- art. 183 c.p.c.·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- compenso professionale·
- prescrizione presuntiva·
- onere della prova·
- incarico professionale·
- art. 634 c.p.c.
- 3. Trib. Roma, sentenza 19/07/2025, n. 10886Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma QUINTA SEZIONE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa RI ZI RT, nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 24536/2024, all'esito della discussione orale svoltasi all'udienza del giorno 15 luglio 2025 ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c., la seguente SENTENZA TRA (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 ) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 queste ultime in qualità di eredi di (C.F.: ), Persona_1 C.F._4 rappresentate e difese dagli avv.ti Simona Malvagna e ed elettivamente Parte_1 domiciliate presso il loro studio in Roma, Viale Carso n. 1, come da procura in …Leggi di più...
- delibere programmatiche·
- nomina amministratore·
- impugnativa delibera assembleare·
- compenso amministratore·
- art. 1137 c.c.·
- interesse ad agire·
- trasparenza bilancio condominiale·
- nullità delibera·
- art. 1129 c.c.·
- art. 1130 bis c.c.
- 4. Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/12/2025, n. 1323Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA La Corte d'Appello di L'Aquila, nelle persone dei seguenti Magistrati Dr. ES Salvatore AM Presidente relatore Dr. Silvia Rita Fabrizio Consigliere Dr. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al n. 234 del Ruolo generale dell'anno 2024 promossa da: e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2 CA IN; - appellanti- CONTRO in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. prof. Alberto Giulio Cianci; - appellato – OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1090/2023 del …Leggi di più...
- obbligo formazione amministratore·
- nullità delibere assembleari·
- legge di riforma del condominio·
- trasparenza gestione condominiale·
- inammissibilità appello·
- supercondominio·
- supercondominio over 60·
- art. 67 disp. att. c.c.·
- art. 1117-bis c.c.·
- art. 71-bis disp. att. c.c.
- 5. Trib. Rieti, sentenza 28/12/2025, n. 369Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Rieti Sezione civile in persona della giudice dott.ssa Roberta Della Fina e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1005 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da: Parte_1 c.f. C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. EMANUELE VESPAZIANI ATTORE e Controparte_1 c.f. P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. GIANLUCA LUDOVICI CONVENUTO a cui è stata riunita la causa civile di primo grado iscritta al r.g. n. 1032/2022 vertente tra Parte_2 c.f. C.F._2 Parte_3 c.f. C.F._3 Parte_4 c.f. C.F._4 Parte_5 1 …Leggi di più...
- impugnazione delibera assembleare·
- requisiti amministratore condominio·
- art. 1136 c.c.·
- compenso amministratore·
- annullabilità delibera·
- art. 71 bis disp. att. c.c.·
- convocazione assemblea·
- nullità delibera·
- mancata comunicazione verbale assemblea·
- art. 1129 c.c.
Versioni del testo
- Art. 1. Oggetto e definizioni 1. Il presente decreto disciplina:
a) i criteri, le modalita' e i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori per gli amministratori condominiali;
b) i requisiti del formatore e del responsabile scientifico.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 11 dicembre 2012, n. 220 , recante: "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 2012, n. 293.
- Si riporta il testo dell'art. 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie:
«Art. 71-bis. - Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attivita' di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche societa' di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali la societa' presta i servizi.
La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino puo' convocare senza formalita' l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
A quanti hanno svolto attivita' di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' consentito lo svolgimento dell'attivita' di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.».
- Si riporta il testo del comma 9, lettera a) dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015):
«Art. 1.(Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell'energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale). (In vigore dal 22 febbraio 2014) - (Omissis).
9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220 , e' cosi' integrata:
a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono determinati i requisiti necessari per esercitare l'attivita' di formazione degli amministratori di condominio nonche' i criteri, i contenuti e le modalita' di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall'art. 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220 ;
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17. (Regolamenti) - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Articolo 2Art. 2.
Finalita' della formazione e dell'aggiornamento
1. Le attivita' di formazione ed aggiornamento devono perseguire i seguenti obiettivi:
a) migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di amministrazione condominiale e di sicurezza degli edifici;
b) promuovere il piu' possibile l'aggiornamento delle competenze appena indicate in ragione dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell'innovazione tecnologica;
c) accrescere lo studio e l'approfondimento individuale quali presupposti per un esercizio professionale di qualita'. - Articolo 3Art. 3. Requisiti dei formatori 1. I formatori devono provare al responsabile scientifico, con apposita documentazione, il possesso dei seguenti requisiti di onorabilita' e professionalita':
a) il godimento dei diritti civili;
b) di non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni;
c) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) di non essere interdetti o inabilitati;
e) di aver maturato una specifica competenza in materia di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici e di aver conseguito alternativamente uno dei seguenti titoli: laurea anche triennale; abilitazione alla libera professione; docenza in materie giuridiche, tecniche ed economiche presso universita', istituti e scuole pubbliche o private riconosciute. Possono svolgere attivita' di formazione ed aggiornamento anche: i docenti che abbiano elaborato almeno due pubblicazioni in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici, dotate di codice identificativo internazionale (ISBN) ai sensi dell' articolo 1, lettera t), del decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76 ; coloro che hanno gia' svolto attivita' di formazione in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici in corsi della durata di almeno 40 ore ciascuno, per almeno sei anni consecutivi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo della lettera t) dell'art. 1 del decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76 (Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonche' le modalita' di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell' art. 16, comma 3, lettere a) , b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 , e degli articoli 4 e 6, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222 ):
«Art. 1. (Definizioni) - 1. Ai fini del presente decreto, si intende:
a) - s) (Omissis);
t) per ISBN: l'International Standard Book Number, ossia il codice internazionale di identificazione da applicarsi a qualsiasi pubblicazione monografica, a prescindere dal formato e dall'edizione, assegnato ad un richiedente da un'agenzia di registrazione ISBN, secondo le disposizioni contenute nella norma ISO 2108:2005, adottata in Italia dall'UNI nel 2007 come norma UNI ISO 2108.».