Sentenza 19 novembre 2003
Massime • 1
Ai fini del ragguaglio in euro fra pene detentive e pene pecuniarie, dovendosi seguire il criterio stabilito dall'art. 135 cod. pen., per il quale il computo doveva aver luogo calcolando lire 75.000 o frazione di 75.000 per un giorno di pena detentiva, l'arrotondamento con eliminazione dei decimali, secondo quanto stabilito dall'art. 51 del d.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213, va effettuato con riferimento all'importo sopraindicato, moltiplicando quindi il risultato per il numero di giorni corrispondente alla durata della pena detentiva da sostituire.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2003, n. 10304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10304 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 19/11/2003
Dott. PERRONE Pasquale - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1767
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1387/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona;
Avverso la sentenza emessa il 29 giugno 2002 dal Gip del Tribunale di Ancona nei confronti di Tafa Elsa, nata il [...] a [...]-Albania;
Letti il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pasquale Perrone;
Lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Gip ha applicato all'imputato, ex art. 444 c.p.p, la pena di giorni quaranta di reclusione, convertita nella multa di euro 1520 (L. 75.000= euro 38,73, arrotondati ad euro 38 x 40= euro 1520). La Procura Generale ricorre avverso la sentenza di patteggiamento, deduce, in sostanza, la illegalità della pena "per il preliminare arrotondamento del criterio di ragguaglio" e sostiene la inapplicabilità degli artt. 135 c.p. e 51 del D.L.vo n. 213/199 che, prescrivendo, "l'eliminazione degli eventuali decimali prodotti dal calcolo legale della conversione", "si riferisce soltanto alle sanzioni pecuniarie, penali e amministrative" e "non all'importo pecuniario di lire 75.000 che, sebbene previsto dalla legge penale, non ha natura di sanzione, ma costituisce un criterio di ragguaglio". Il ricorso è manifestamente infondato.
Il principio posto dall'art. 51, comma 2 e 3, D.L.G. n. 213 del 1998, per il quale ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in euro secondo il tasso di conversione "irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato" e, qualora detta conversione produca un risultato con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali, è applicabile anche al ragguaglio fra pene pecuniarie e detentive. Il calcolo da eseguire, rapportando un giorno di reclusione alla pena pecuniaria, ai sensi dell'art. 135 cod. pen., comporta l'eliminazione preliminare dei decimali risultanti dalla conversione in euro delle originarie lire 75.000, prima di moltiplicare il risultato per il numero dei giorni di detenzione determinati in sentenza (Cass.,sez. 5, sent. 18405 del 17 aprile 2003, RV. 225418, Pres. Foscarini B, Rel. Amato). Non può essere condiviso il diverso principio, affermato da alcune sentenze (Sez. 4, RV. 223929, Pres. Coco, Rel. Visconti, Sez 4, RV. 225226, Pres. Coco, rel. Visconti, e Sez. 4, RV 225422) che valorizzano l'esigenza, sostanzialmente di politica giudiziaria,estranea alla ratio della norma e del procedimento di calcolo, di evitare una sensibile riduzione della sanzione "da conservare nella sua omogeneità, congruità e proporzionalità";
L'art. 51 del citato decreto dispone,infatti, che ogni sanzione penale e amministrativa espressa in lire è tradotta in euro secondo il tasso di conversione e "se l'operazione produce un risultato espresso anche con decimali,la cifra è arrotondata eliminando i decimali". In applicazione di siffatto criterio, l'art. 135 c.p. recita "Quando per qualsiasi effetto giuridico si deve eseguire un ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 38, o frazione di euro 38, di pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva"; L'eliminazione dei decimali, quindi, deve avvenire a monte, in via preliminare, e non con riferimento al risultato finale del calcolo, sia nell'ipotesi di pura traduzione in euro della sanzione espressa in lire, sia nel caso di traduzione mediata attraverso il parametro previsto dall'art. 135 c.p. Il principio si ricava dalla interpetrazione letterale della norma - in claris non fit interpetratio -. Dalla ratio della disposizione che è diretta ad assicurare, al momento dell'introduzione della nuova moneta nell'ordinamento italiano, la certezza della pena,e, quindi, dal principio di legalità, in forza del quale le norme sanzionatorie non sono suscettibili di interpetrazione in malam partem e non possono essere dilatate attraverso interpetrazioni estensive o analogiche. Siffatto principio, che è il risultato, non di una interpetrazione, della constatazione della voluntas legis espressa con una dizione chiara ed in equivoca, non può essere superato ne' attraverso l'art. 135 c.p. ne' con l'art. 51 del decreto legislativo. È vero, infatti, che queste norme prevedono un criterio di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria ma è anche vero che, come risulta dalla denominazione di "pena" dei termini della conversione, il risultato del procedimento è una sanzione penale sostitutiva di quella originaria,detentiva, e dal fatto che questa viene sostituita, ex art. 53 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, con pena di specie corrispondente-multa e ammenda-. Non è concepibile, peraltro, rispetto al risultato del calcolo e nell'ambito della giurisdizione penale e amministrativa e della depenalizzazione, un tertius genus di pena. In ogni caso, le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, previste dall'art. 53 della citata Legge, per il loro carattere afflittivo, per la loro convertibilità, in caso di revoca, nella pena sostituita residua, per lo stretto collegamento esistente con la fattispecie penale cui conseguono, hanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive della pena detentiva sostituita (Sezioni Unite 22.11.1995, RV 202870).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2004