Articolo 1 della Legge 6 giugno 1939, n. 1320
Articolo 2
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1 ottobre 1939
Art. 1.

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di San Marino, il 31 marzo
Entrata in vigore il 1 ottobre 1939