Art. 1.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di San Marino, il 31 marzo
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di San Marino, il 31 marzo