Sentenza 20 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/02/2003, n. 2543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2543 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 63554 VINILYN "ITY SVL I I 'N. REPUBBLICA ITALIANA 0 2 543 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. LA CORTE SUI getto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria (Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 5246/99 SACCUCCIDott. Bruno Cron. 5800 Dott. Stefano MONACI Rel. Consigliere Rep. EBNER - Consigliere - Ud. 19/06/02 Dott. Vittorio Glauco Consigliere Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO RUGGIERO Consigliere - Dott. Francesco ha pronunciato la seguente CASSAZION: CORTE SURE SEN T ENZA CIVILE CAM IC sul ricorso proposto da: J. 63554 DI IO ER, RI RI UR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell'avvocato CLARIZIA ANGELO, che li difende, giusta procura a margine;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002
- controricorrente -
2801 -1- nonchè
contro
UFF DISTRETTUALE II DD PESCARA;
- intimato avverso la sentenza n. 6/98 della Commissione tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 04/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/02 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato GAFFURI (con delega), che si rimette e chiede l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. I contribuenti NN Di TI e RI LA RI impugnavano dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Pescara l'avviso di rettifica con il quale il locale ufficio distrettuale delle imposte dirette aveva accertato a loro carico, ai fini dell'IRPEF, maggiori redditi di partecipazione alla società di fatto Centro Vendite Contanti di E. Di TI e C. L'Ufficio resisteva deducendo che era intervenuta una decisione della commissione tributaria di secondo grado, non passata in giudicato, con la quale era stato confermato l'accertamento eseguito nei confronti della società, e che la dichiarazione dei soci era stata rettificata sulla base di questo accertamento. La commissione provinciale riteneva di adeguarsi a questa decisione, e rigettava il ricorso.
2. Con sentenza in data 6 febbraio / 4 marzo 1998 la commissione tributaria regionale dell'Abruzzo respingeva l'appello dei contribuenti, rigettava la censura secondo cui la stessa commissione avrebbe dovuto disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art.39 c.p.c., in quanto la causa avrebbe potuto essere decisa solamente 2801 dopo la definizione di quella relativa all'accertamento nei confronti della società e degli stessi soci, pendente dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale. La lacommissione regionale ha argomentato che litispendenza prevista dall'art.39 presupponeva identità della causa proposta dinanzi a giudici diversi, mentre nel caso di specie le cause attenevano a tributi differenti, ancorché connessi, ed erano state instaurate da soggetti diversi. Nel merito i giudici d'appello si conformavano alla decisione di primo grado e quindi all'accertamento nei confronti della società.
3. Avverso tale sentenza NN Di TI e RI LA RI hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo d'annullamento. L'Amministrazione Finanziaria dello Stato ha resistito con controricorso.
4. La questione di giurisdizione veniva sottoposta alle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, che, con sentenza in data 25 maggio / 5 dicembre 2000, decideva in questo senso: и "dichiara l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui denuncia un difetto di giurisdizione;
rimette la causa al Primo Presidente per l'assegnazione alla Sezione semplice per il prosieguo." MOTIVI DELLA DECISIONE 1. La questione di giurisdizione è stata ormai risolta dalle Sezioni Unite, ed il ricorso è giunto in questa sede, dinanzi alla sezione semplice, per la risoluzione delle rimanenti questioni proposte. Per questa parte il ricorso è infondato, e non può trovare accoglimento. il ricorso2. A prescindere dal problema di giurisdizione, contiene un generico riferimento ad "evidenti e gravissimi vizi della motivazione", che sarebbe del tutto insufficiente. La Commissione Tributaria Regionale non avrebbe tenuto conto delle decisioni delle varie commissioni tributarie, contribuendo a duplicarle, e avrebbe ritenuto che pendesse dinanzi alla commissione Tributaria Centrale soltanto la controversia afferente alla rettifica del reddito della società.
3. Queste censure, peraltro generiche, sono palesemente P come esattamente rilevato dalla infondate, in quanto Commissione Tributaria Regionale - l'altra controversia, cui fanno riferimento i ricorrenti, in realtà non ha il medesimo oggetto, ma attiene a tributi differenti, ancorché connessi, ed è stata proposta da un soggetto giuridico diverso. Il presente giudizio ha per oggetto l'IRPEF e le posizioni dei contribuenti individuali Di TI NN e RI RI LA, mentre quello pendente dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale ha per oggetto l'ILOR e la posizione della società di fatto. Il ricorso perciò va respinto. Tenuto conto delle peculiarità della fattispecie sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 19 giugno 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente ✗dr.Bruno Saccucci) (dr. Stefano Monaci) ино исчист I. CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Amaldo Casano 2.0 FEB. 2003 丸Awalls" Oggi IL CANCELLIERE C1 Amald Carous