Sentenza 22 luglio 2002
Massime • 1
L'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 291 comma terzo cod. proc. civ., implicando a norma dell'art. 307, comma terzo ,cod. proc. civ. la contemporanea ed automatica estinzione del processo, ha valore sostanziale di sentenza avendo contenuto definitivo del giudizio e pertanto il relativo provvedimento deve essere sottoscritto a pena di nullità insanabile sia dal presidente del collegio che dall'estensore.
Commentario • 1
- 1. Contumacia dell'attore e provvedimento di cancellazione della causa dal ruoloAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 settembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/07/2002, n. 10664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10664 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AL IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FOGLIANO 35, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA ERRIGHI, difeso dall'avvocato GIACOMO SACCOMANNO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 25, difeso dall'avvocato ANTONIO IERARDI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
RE RA, RE EL AR, RE BI, RE US;
- intimati -
avverso il provvedimento del Tribunale di PALMI, emesso il 04/03/99 (R.G. 438/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/02 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Giacomo SACCOMANNO;
udito l'Avvocato Antonio IERARDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento del 1^ l'assorbimento del 2^ ed il 3^ motivo di ricorso.
Svolgimento del processo
Con rituale citazione LA OR, premettendo di essere proprietario coltivatore diretto di un fondo in c. da "Perretta" dell'agro di Feroleto della Chiesa, esteso are 10.10, confinante con il fondo di proprietà di UR IR, MA, IO e SE, i quali con rogito del 14.9.1995 lo avevano venduto a UP TO per il prezzo di L. 1.000.000, senza comunicargli la volontà di vendere, conveniva dinanzi al RE di Cinquefrondi venditori e acquirenti per il riscatto del fondo ed il risarcimento dei danni.
Si costituiva il solo UP, che chiedeva il rigetto della domanda per difetto dei requisiti di cui alla l. n. 590/1965 in capo all'attore e per essere stata fatta oralmente a quest'ultimo la comunicazione della vendita.
Con sentenza del 26.9.1997 il RE rigettava la domanda. Proposto appello dal LA il Tribunale di Palmi con provvedimento in data 4.3.1999, "ritenuto che la domanda di primo grado e i motivi di appello concernevano oltre il riscatto agrario anche il risarcimento del danno nei confronti anche dei venditori del fondo;
che l'appellante non aveva provveduto a rinnovare la notificazione nei confronti di un appellato venditore per come ordinato dal Tribunale con ordinanza del 15.10.1998", ordinava, ai sensi dell'art.291 c.p.c., la cancellazione della causa dal ruolo. Avverso tale provvedimento LA OR ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Ha resistito con controricorso RO TO, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per violazione dei termini previsti dall'art. 369 c.p.c.. Gli altri intimati UR IR, MA, IO - nei cui confronti è stata disposta la rinnovazione della notificazione del ricorso - e SE non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
In limine va disattesa l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per violazione dei termini previsti dall'art. 369 c.p.c., atteso che, risultando l'ultima notifica del ricorso agli intimati avvenuta il 26.4.1999 (se non il 30.4.1999), ed essendo il giorno 16.5.1999 giorno festivo, termine ultimo utile per il deposito del ricorso stesso era - come avvenuto nella specie - esattamente il 17.5.1999.
Passando all'esame del ricorso medesimo, con il primo motivo il LA, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 132, 134, 161, 279, 323, 357, 276 c.p.c., deduce la nullità/inesistenza dell'ordinanza impugnata, in quanto la stessa, avente natura sostanziale di sentenza per il suo contenuto decisorio e definitivo, doveva essere sottoscritta anche dal giudice relatore, mentre è stata sottoscritta solo dal Presidente del Collegio. La censura è fondata.
Posto, infatti, che il provvedimento - quale quello qui impugnato - di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 291 comma 3 c.p.c., implica, ex art. 307 comma 3 c.p.c., contemporanea ed automatica estinzione del processo (cfr. Cass. n. 157/1998) ed ha carattere sostanziale di sentenza per il suo contenuto decisorio e definitivo (cfr. Cass. n. 14936/2000), consegue che il provvedimento stesso deve, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., essere sottoscritto dal Presidente del collegio e dall'estensore, mentre, ove sia sottoscritto solo dal primo - che non sia anche relatore, così da far presumere il cumulo, in capo a lui, anche della qualità di estensore, ai sensi dell'art. 276 ult. comma c.p.c. - è viziato da nullità insanabile (cfr. Cass. n.. 2582/1998; Cass. n. 696/1999). Nel caso che occupa, dunque, in cui il giudizio è stato definito con provvedimento collegiale, questo è stato sottoscritto solo dal Presidente e non pure dal giudice relatore (ovvero - come da esame diretto degli atti, consentito per il tipo di vizio di cui si discute - dalla dott.ssa Tripiccione), per cui ne consegue la palese nullità del provvedimento medesimo.
Il primo motivo va pertanto accolto, restando assorbiti gli altri motivi (di violazione e falsa applicazione degli artt. 351, 352 e 190 c.p.c., per non essere stato dato modo alle parti, disponendosi la cancellazione della causa dal ruolo, di precisare le conclusioni e svolgere le attività difensive (secondo motivo); di violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 307 c.p.c., non attenendo il mancato rinnovo della notifica ad un litisconsorte necessario, sicché il giudice d'appello non poteva dichiarare la cancellazione, nè essendo stata l'estinzione del processo eccepita (terzo motivo). Il provvedimento impugnato va conseguentemente cassato con rinvio, anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Reggio Calabria, quale giudice di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso con assorbimento del secondo e del terzo motivo;
cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d'appello di Reggio Calabria, anche per le spese. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2002