Cass. civ., sez. III, sentenza 22/07/2002, n. 10664
CASS
Sentenza 22 luglio 2002

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Massime1

L'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 291 comma terzo cod. proc. civ., implicando a norma dell'art. 307, comma terzo ,cod. proc. civ. la contemporanea ed automatica estinzione del processo, ha valore sostanziale di sentenza avendo contenuto definitivo del giudizio e pertanto il relativo provvedimento deve essere sottoscritto a pena di nullità insanabile sia dal presidente del collegio che dall'estensore.

Commentario1

  • 1Contumacia dell'attore e provvedimento di cancellazione della causa dal ruoloAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 settembre 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/07/2002, n. 10664
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10664
Data del deposito : 22 luglio 2002

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