Sentenza 29 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/03/2001, n. 4584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4584 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO04584/ 0 1 SAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo BALDASSARRE R.G.N. 18956/98 Cron.8842 Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Rep. 1582 Dott. Ugo VITRONE Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Ud. 29/01/01 Dott. Massimo BONOMO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S E NTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti 302. 29 MAR. 2001 U.L.S.S. n. 21, già U.L.S.S. n. 28 LEGNAGO, in persona il IL CANCELLIERE del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI 4, presso CANCELLERIA l'avvocato CERSOSIMO SERGIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GUERRA GIOVANNI e GUERRA MASSIMO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA,ZULIANI TARCISIO, CORTE SUPREMA GI CASSAZIONE UFFICIO COPIE VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso l'avvocato ROMAGNOLI Richiesta copia studio dai Sig C RS )IMO 2001 EMILIO, che lo rappresenta e difende unitamente 3000 per diritt 240 all'avvocato SELLA DOMENICO, giusta procura a margine IL CANCELLIERE -1- del controricorso;
LIRE 2000 controricorrente CANCELLERIA sentenza n. 1496/97 della Corte d'Appello avverso la di VENEZIA, depositata il 27/09/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica BE128691 udienza del 29/01/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Guerra Massimo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udito per il resistente l'Avvocato Sella che ha Richiesta copia studio. dal Sig. chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
per diritti il IL CANCELLIERE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 1'inammissibilità del ricorso. Rilasciata copia legale al Sig. ROMAGNOH per diritur L. 12000+3 112.1 GIU 2001- IL CANCELLIERE LIRE 1500 CANCELLERIA LIRE 1500 RANCELLERIA 0828921 0385153 DIRITTI D -2- AG-IB A]) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 18 novembre 1988 l' U.L.S.S. n. 28 di Legnago conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona Tarcisio LI al fine di ottenere il pagamento della somma di L. 202.320.000, con interessi e rivalutazione monetaria, quale prezzo della vendita di un immobile di proprietà dell' ospedale " Fratelli Stellini" di Nogara, effettuata con scrittura privata del 6 luglio 1977. Deduceva l'attrice che ai sensi della legge regionale del Veneto 25 ottobre 1979 n. 78 ella era succeduta nelle attività e passività degli enti ospedalieri siti nell' ambito della sua circoscrizione, e quindi anche nel credito in oggetto. -Costituitosi il contraddittorio, con sentenza del 23 febbraio 19 luglio 1993 il Tribunale, riconosciuta la legittimazione processuale della U.L.S.S. n. 28 quale gestrice della " contabilità stralcio " prevista dall' art. 71 della legge regionale n. 18 del 1980, accoglieva la domanda. Proposto appello dallo LI, con sentenza del 2 luglio 27 settembre 1997 la Corte di Appello di Venezia, in riforma della pronunzia impugnata, dichiarava il difetto di legittimazione dell' attrice, osservando in motivazione che, come già rilevato da questa Suprema Corte con la sentenza n. 592 del 1993, concernente appunto un' ipotesi disciplinata dalla normativa veneta, le U.L.S.S. di detta Regione non sono affatto succedute ai soppressi ospedali, avendo l' art. 66 della legge statale n. 833 del 1978, come l'art. 37 della legge regionale n. 78 del 1979, trasferito ai Comuni competenti per territorio tutte le situazioni giuridiche preesistenti facenti capo agli ospedali. Nè poteva indurre a diverse conclusioni la circostanza che l' art. 66 1 comma 4 della legge statale suindicata e l'art. 71 comma 2 della legge regionale n. 18 del 1980 hanno affidato alle unità sanitarie la gestione dei beni e delle attrezzature destinati ai servizi igienico sanitari dei Comuni, nonchè della " contabilità stralcio ", atteso che tale normativa ha operato la trasmissione di una funzione, ma non ha determinato una successione in rapporti obbligatori in qualche modo correlati a cose che il primo comma del richiamato art. 66 ha trasferito nel patrimonio del Comune. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la U.L.S.S. n. 21 di Legnago, già U.L.S.S. n. 28, deducendo un unico motivo illustrato con memoria. Ha resistito con controricorso lo LI. Alla precedente udienza del 2 febbraio 2000 questa Corte, rilevato che doveva essere preliminarmente esaminata la questione della legittimazione della ricorrente a proporre il ricorso per cassazione e che in ordine alla legittimazione ad impugnare sentenze emesse nei confronti delle soppresse U.S.L. erano state investite le Sezioni Unite, rinviava la causa a nuovo ruolo in attesa della relativa decisione. Intervenuta la pronunzia delle Sezioni Unite, è stata nuovamente fissata l' udienza per la discussione del ricorso. Entrambe le parti hanno infine depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo si deduce l' erroneità della pronuncia impugnata per aver ritenuto la U.L.S.S. n. 28 di Legnago carente di legittimazione, atteso che la sentenza con la quale era stata trasferita allo LI la proprietà del fondo e che aveva previsto l'obbligo di pagamento del prezzo in favore dell'ospedale "Fratelli Stellini di 11 2 Nogara era stata emessa prima dell' entrata in vigore della riforma sanitaria che aveva spogliato i vecchi enti ospedalieri dei loro beni, onde il credito relativo era già entrato nella cassa di detto ospedale, poi trasferita alla U.L.S.S. n. 28 di Legnago. Si sostiene altresì che il principio di diritto richiamato nella sentenza impugnata non è applicabile nella fattispecie in esame, in cui non si controverte di un debito, ma di un credito dell' ente ospedaliero relativo al trasferimento di immobili, già entrato nelle casse di detto ente e poi trasferito alla U.L.S.S. Si rileva ancora che la previsione di apposite contabilità a stralcio per la liquidazione dei pregressi rapporti obbligatori costituisce elemento idoneo ad integrare la legittimazione processuale delle U.L.S.S., cui è affidato dalla legge regionale il compito di gestire dettestato contabilità. Si osserva infine che, anche a voler sostenere che con la riforma sanitaria sono stati i Comuni a succedere nei rapporti attivi e passivi degli enti ospedalieri soppressi, va tuttavia considerato che con il successivo decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, seguito dal decreto legislativo 7 dicembre 1993 n. 517, nonchè dalle leggi regionali 14 settembre 1994 n. 55 e 56 che ne costituiscono attuazione, si è espressamente previsto il trasferimento dal patrimonio del Comune a quello delle unità sanitarie locali di tutti i beni mobili e immobili facenti parte dei patrimoni dei Comuni. Conseguentemente, la titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi relativi a detti beni deve considerarsi passata alle U.L.S.S. 3 Come già rilevato nell' esposizione in fatto, deve essere preliminarmente esaminata la questione della ammissibilità del ricorso, proposto dalla U.L.S.S. n. 21 di Legnago avverso sentenza emessa nei confronti della U.L.S.S. n. 28 di Legnago. Tale questione va risolta nel senso del difetto di legittimazione processuale della ricorrente, e quindi della inammissibilità del ricorso. Come è noto, con recente sentenza n. 1237 del 2000 le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, chiamate a comporre il contrasto maturato nell' ambito della stessa Corte sulla questione inerente alla legittimazione delle A.U.S.L. a ricorrere per cassazione avverso sentenze emesse nei confronti delle U.S.L., hanno chiarito che per effetto della soppressione delle unità sanitarie locali e della conseguente istituzione delle aziende unità sanitarie locali, in base al decr. legisl. 30 dicembre 1992 n. 502, si è realizzata una fattispecie di successione ex lege delle regioni in tutti i rapporti obbligatori già facenti capo alle soppresse U.S.L. e che tale successione ha determinato, in relazione alle cause pendenti, la legittimazione ad agire o contraddire delle regioni stesse, secondo il principio generale dettato dall' art. 111 c.p.c. per l' ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, non anche la legittimazione delle aziende sanitarie, subentrate nello svolgimento dei compiti già propri delle U.S.L. Le stesse Sezioni Unite hanno al riguardo precisato che la successione delle regioni è caratterizzata dalla prevista procedura di liquidazione affidata ad apposite gestioni stralcio, ai sensi dell' art. 6 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, e che queste ultime, 4 strutturalmente e finalisticamente diverse dagli enti subentranti, vanno individuate negli uffici responsabili delle medesime unità sanitarie locali cui si riferivano i debiti ed i crediti inerenti alle gestioni pregresse. E poichè dette gestioni usufruiscono della soggettività degli enti soppressi - che viene prolungata durante la fase liquidatoria - e sono rappresentate dal direttore generale delle nuove aziende nella veste di commissario liquidatore (art. 2 comma 14 della legge 23 dicembre 1995 n. 549), il processo instaurato nei confronti di una U.S.L. prima della sua soppressione prosegue tra le parti originarie - salva ovviamente l'ipotesi di intervento o chiamata in causa della regione quale successore a titolo particolare con le relative - implicazioni in ordine alla legittimazione attiva e passiva di detto organo di rappresentanza della gestione stralcio ai fini della proposizione delle impugnazioni: conseguentemente la legittimazione ad impugnare una sentenza resa nei confronti di una U.S.L. appartiene non già alla A.U.S.L. subentrante, ma alla gestione della U.S.L. soppressa ovvero alla regione. L' attualità e l' autorità del precedente e la completezza delle argomentazioni che lo sorreggono le quali ovviamente soccorrono sia in relazione ai rapporti debitori che a quelli creditori, e non solo con riguardo ai primi, come prospetta la ricorrente - dispensano da ulteriori considerazioni sul punto. Nè può essere condiviso l' assunto della medesima ricorrente secondo که il quale il ricorso dovrebbe intendersi proposto dal legale rappresentante del nuovo ente nella qualità di commissario liquidatore della soppressa U.L.S.S. n. 28, non consentendo un' attenta lettura 5 dell' epigrafe del ricorso stesso di imputare l' impugnazione ad altri che al nuovo soggetto specificamente indicato, " in persona del legale rappresentante", e non costituendo elemento idoneo a determinare una diversa attribuzione l' indicazione della qualifica di direttore generale" che precede la firma apposta alla procura da parte di detto legale rappresentante. Peraltro la richiamata coincidenza della qualità di direttore generale e di commissario liquidatore nella stessa persona fisica non giova alla tesi del ricorrente, non solo perchè la funzione di commissario liquidatore non è in alcun modo richiamata nel preambolo del ricorso stesso, ma anche e soprattutto perchè -come le Sezioni Unite hanno ricordato nella sentenza innanzi richiamata - la attribuzione di detta funzione ai direttori generali delle aziende sanitarie è disposta dalla legge n. 549 del 1995 nell' interesse delle regioni, agendo essi in qualità di organi di tali enti. Deve pertanto ritenersi il difetto di legittimazione a ricorrere per cassazione della U.L.S.S. n. 21 di Legnago, costituita sulla base delle leggi regionali 14 settembre 1994 n. 55 e n. 56 di attuazione del decr. legisl. 30 dicembre 1992 n. 502, come modificato dal decr. legisl. 7 dicembre 1993 n. 517, in quanto soggetto processuale diverso da quello la soppressa U.L.S.S. n. 28 di Legnago - nei cui confronti è - stata resa la sentenza di appello e privo di titolo in relazione al rapporto dedotto. Ogni ulteriore questione resta assorbita. Sussistono giusti motivi, in relazione all' incertezza interpretativa esistente al momento della proposizione del ricorso ed alla scarsa chiarezza del dato normativo di riferimento, per disporre la 6 compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 29 gennaio 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Vinceng Baldomare Juncil" CORTE SUPREM IL C ERE Prima Sezione C Luisa Passinetti Сите Роклясти Depositato in Cancellerie 29 MAR. 2001. IL CANCELLERE is ме hoooo 290000 2 ROMA 4 - 9 MAG. 2001 21642 versote 290.000 D ME NCIO DUECENTONOVANTAMILA U f p. Il Dirigente Area Scryzi o i udiziari (D.ssa Maria Grazia C (Dr. M/RACCHIN)) Il Responsabile Servizio 0 0 3 7