CASS
Sentenza 12 maggio 2023
Sentenza 12 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2023, n. 20252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20252 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BO DR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del Procuratore generale Penale Sent. Sez. 4 Num. 20252 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 03/05/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello de L'Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava ND IA alla pena di mesi tre di reclusione ed €.100 di multa per il delitto di cui all'art. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., meglio descritto in imputazione. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, lamentando, con tre motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla violazione del principio del ragionevole dubbio, in quanto il giudizio di colpevolezza era fondato sulle dichiarazioni di testi che non avevano visto l'imputato; alla erronea qualificazione giuridica del fatto come furto aggravato e non come semplice danneggiamento;
alla manifesta illogicità della sentenza che non aveva riconosciuto il vizio totale di mente dell'imputato, ma solo quello parziale, basandosi su perizie acquisite in altri procedimenti;
alla mancanza di motivazione in ordine alla richiesta concessione delle attenuanti generiche. 2. Il ricorso, assegnato alla Settima sezione, veniva discusso e riassegnato alla Sezione ordinaria in data 9 dicembre 2022, rilevandosi la non manifesta infondatezza dei motivi inerenti alla dosimetria della pena. 3. Va preliminarmente dato atto che l'art. 2 del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, ha stabilito che il delitto di furto pluriaggravato è procedibile a querela di parte. Orbene, non si rinviene in atti alcuna proposizione di querela a carico dell'imputato, né risulta che la persona offesa, informata del fatto in quanto escussa come testimone nel corso del processo di primo grado, abbia provveduto in tal senso nel termine previsto dall'art. 85 del d.lgs n.150/2022, scaduto il 30 marzo 2023. Deve altresì considerarsi che la rilevata ammissibilità dei motivi consente di assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato di furto aggravato, in quanto, come è noto, la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché inidonea n.41050 del 21/6/2018, ad incidere sul c.d. " giudicato sostanziale" (Sez. U., Rv.273551). 4. In ragione del rinnovato regime di procedibilità del reato contestato e della mancanza di querela da parte della persona offesa, la sentenza impugnata deve essere annullata, non essendo riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, insussistenza del fatto. nè, in generale, l'incontrovertibile
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non doveva essere proseguita per mancanza di querela. Roma, 3 maggio 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del Procuratore generale Penale Sent. Sez. 4 Num. 20252 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 03/05/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con l'impugnata sentenza, la Corte d'Appello de L'Aquila, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava ND IA alla pena di mesi tre di reclusione ed €.100 di multa per il delitto di cui all'art. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., meglio descritto in imputazione. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, lamentando, con tre motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla violazione del principio del ragionevole dubbio, in quanto il giudizio di colpevolezza era fondato sulle dichiarazioni di testi che non avevano visto l'imputato; alla erronea qualificazione giuridica del fatto come furto aggravato e non come semplice danneggiamento;
alla manifesta illogicità della sentenza che non aveva riconosciuto il vizio totale di mente dell'imputato, ma solo quello parziale, basandosi su perizie acquisite in altri procedimenti;
alla mancanza di motivazione in ordine alla richiesta concessione delle attenuanti generiche. 2. Il ricorso, assegnato alla Settima sezione, veniva discusso e riassegnato alla Sezione ordinaria in data 9 dicembre 2022, rilevandosi la non manifesta infondatezza dei motivi inerenti alla dosimetria della pena. 3. Va preliminarmente dato atto che l'art. 2 del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, in vigore dal 30 dicembre 2022, ha stabilito che il delitto di furto pluriaggravato è procedibile a querela di parte. Orbene, non si rinviene in atti alcuna proposizione di querela a carico dell'imputato, né risulta che la persona offesa, informata del fatto in quanto escussa come testimone nel corso del processo di primo grado, abbia provveduto in tal senso nel termine previsto dall'art. 85 del d.lgs n.150/2022, scaduto il 30 marzo 2023. Deve altresì considerarsi che la rilevata ammissibilità dei motivi consente di assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato di furto aggravato, in quanto, come è noto, la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché inidonea n.41050 del 21/6/2018, ad incidere sul c.d. " giudicato sostanziale" (Sez. U., Rv.273551). 4. In ragione del rinnovato regime di procedibilità del reato contestato e della mancanza di querela da parte della persona offesa, la sentenza impugnata deve essere annullata, non essendo riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, insussistenza del fatto. nè, in generale, l'incontrovertibile
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non doveva essere proseguita per mancanza di querela. Roma, 3 maggio 2023