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16 settembre 2010
16 settembre 2010
Art. 38
Rinvio interno
1. Il processo amministrativo si svolge secondo le disposizioni del Libro II che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali.
Rinvio interno
1. Il processo amministrativo si svolge secondo le disposizioni del Libro II che, se non espressamente derogate, si applicano anche alle impugnazioni e ai riti speciali.
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- 1. Consiglio di Stato n. 4734/2018https://www.brocardi.it/ · 26.335749
(massima n. 1) Il termine di cui all'art. 37 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, al pari di quello analogo ora previsto dall'art. 46 comma 1 c.p.a. (D.Lgs 104/2010), applicabile nel giudizio di appello in forza del rinvio interno di cui al precedente art. 38 c.p.a. (D.lgs 104/2010), non ha carattere perentorio, salva la sola inammissibilità di domande e eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado che siano riproposte, per le parti diverse dall'appellante, con memoria, in tal caso da depositare, a espressa pena di decadenza, entro il termine per la costituzione in giudizio, secondo quanto dispone l'art. 101 comma 2 c.p.a. (D.lgs 104/2010).
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Giurisprudenza • +500
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/12/2020, n. 7829Provvedimento: […] Nessuno comparso in udienza per le parti; Rilevato che la parte appellante ha depositato in data 7 febbraio 2020 un atto di dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse; Visti l'art. 35, comma 1, lett. c) e l'art. 38 del codice del processo amministrativo; Considerato che per quanto sopra il presente appello deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; Considerato che nulla va disposto per le spese, non essendovi costituzione di controparte.Leggi di più...
- art. 35 c.p.a.·
- art. 38 c.p.a.·
- giurisdizione amministrativa·
- Consiglio di Stato·
- sopravvenuto difetto di interesse·
- demolizione di opere edilizie·
- nulla per le spese·
- improcedibilità del ricorso