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31 ottobre 2025
31 ottobre 2025
Art. 60-bis.
((Le domande previste dall'articolo 1105, quarto comma, del codice si propongono con ricorso al giudice di pace.)) ((34)) ((55)) --------------- AGGIORNAMENTO (34)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025". --------------- AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 , come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117 , convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148 , ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2026.
((Le domande previste dall'articolo 1105, quarto comma, del codice si propongono con ricorso al giudice di pace.)) ((34)) ((55)) --------------- AGGIORNAMENTO (34)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025". --------------- AGGIORNAMENTO (55)
Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 , come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117 , convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148 , ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2026.
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- 1. Disposizioni per l'attuazione del codice civilehttps://www.studiocataldi.it/ · 1
CAPO I - Disposizioni di attuazione Sezione I - Disposizioni relative al Libro I Art. 1 Articolo abrogato Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 Art. 2 Articolo abrogato Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 Art. 3 Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti, con i quali si dispongono fondazioni o si fanno donazioni o lasciti in favore di enti da istituire, è obbligato a farne denunzia al prefetto entro trenta giorni. La denunzia deve contenere gli estremi essenziali dell'atto, il testo letterale concernente la liberalità, la indicazione degli eredi e della loro residenza. Il prefetto è autorizzato …
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