CASS
Sentenza 10 novembre 2023
Sentenza 10 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2023, n. 45322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45322 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da : Di RT CO LI il 24/2/1979 avverso la sentenza della Corte d'appello di LI in data 14/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Di RT CO ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di LI resa in data 14/12/2022 con la quale, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, concesse le attenuanti generiche è stata ridotta la pena originariamente inflitta per il delitto di ricettazione. Deduce difetto di motivazione in relazione al 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 45322 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 05/10/2023 Il Presidpnte motivo di appello concernente il riconoscimento della ipotesi di particolare tenuità di cui al co. 4 dell'art. 648 c.p. Il motivo è manifestamente infondato;
non si ravvisa la dedotta carenza di motivazione se solo si considera che la sentenza di appello ha individuato l'entità della ricettazione avendo riguardo all'oggetto del delitto presupposto ( e cioè alla merce oggetto di furto del valore di oltre 6.000,00 euro) con ciò escludendo tout court l'ipotizzabilità della ipotesi attenuata la quale, secondo giurisprudenza costante, può ravvisarsi solo in presenza di un danno economico lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio. Giova infatti ricordare che il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente ( Sez. 2, 29346 del 10/06/2022, Rv. 283340; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Rv. 258118). A nulla rileva poi che la merce, come affermato dal ricorrente, sia stata restituita perchè quand'anche ciò fosse, si tratterebbe di un post factum che non incide sulla configurazione del delitto di ricettazione che è reato istantaneo e si consuma con la ricezione della merce di provenienza illecita (Sez. 2, n. 29561 del 20/07/2020, Rv. 279969; Sez. 2, n. 23406 del 06/04/2017, Rv. 270522).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2023 Il Consigliere Estensore
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Di RT CO ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di LI resa in data 14/12/2022 con la quale, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, concesse le attenuanti generiche è stata ridotta la pena originariamente inflitta per il delitto di ricettazione. Deduce difetto di motivazione in relazione al 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 45322 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 05/10/2023 Il Presidpnte motivo di appello concernente il riconoscimento della ipotesi di particolare tenuità di cui al co. 4 dell'art. 648 c.p. Il motivo è manifestamente infondato;
non si ravvisa la dedotta carenza di motivazione se solo si considera che la sentenza di appello ha individuato l'entità della ricettazione avendo riguardo all'oggetto del delitto presupposto ( e cioè alla merce oggetto di furto del valore di oltre 6.000,00 euro) con ciò escludendo tout court l'ipotizzabilità della ipotesi attenuata la quale, secondo giurisprudenza costante, può ravvisarsi solo in presenza di un danno economico lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio. Giova infatti ricordare che il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente ( Sez. 2, 29346 del 10/06/2022, Rv. 283340; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Rv. 258118). A nulla rileva poi che la merce, come affermato dal ricorrente, sia stata restituita perchè quand'anche ciò fosse, si tratterebbe di un post factum che non incide sulla configurazione del delitto di ricettazione che è reato istantaneo e si consuma con la ricezione della merce di provenienza illecita (Sez. 2, n. 29561 del 20/07/2020, Rv. 279969; Sez. 2, n. 23406 del 06/04/2017, Rv. 270522).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2023 Il Consigliere Estensore