CASS
Sentenza 9 marzo 2023
Sentenza 9 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 09/03/2023, n. 9911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9911 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UA BI nato il [...] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 9911 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 21 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Asti, in data 15 giugno 2018, nei confronti di LA AI, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo, in punto di qualificazione giuridica è fondato in quanto le emergenze descritte sono compatibili con l'inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 712 cod. pen., che sanziona l'acquisto incauto, laddove non emergono elementi idonei a sostenere la conferma della responsabilità per il reato di ricettazione, essendo carente la motivazione in ordine alla sussistenza del relativo elemento psicologico. Ritenuto che la riqualificazione della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 712 cod. pen. implica la rilevazione del decorso del termine di prescrizione e, quindi, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
P.Q.M.
Riqualificato il fatto quale ipotesi prevista dall'articolo 712 cod. pen. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 13 dicembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 9911 Anno 2023 Presidente: DI PAOLA SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 13/12/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 21 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Asti, in data 15 giugno 2018, nei confronti di LA AI, condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo, in punto di qualificazione giuridica è fondato in quanto le emergenze descritte sono compatibili con l'inquadramento della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 712 cod. pen., che sanziona l'acquisto incauto, laddove non emergono elementi idonei a sostenere la conferma della responsabilità per il reato di ricettazione, essendo carente la motivazione in ordine alla sussistenza del relativo elemento psicologico. Ritenuto che la riqualificazione della condotta nella fattispecie prevista dall'art. 712 cod. pen. implica la rilevazione del decorso del termine di prescrizione e, quindi, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
P.Q.M.
Riqualificato il fatto quale ipotesi prevista dall'articolo 712 cod. pen. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, il 13 dicembre 2022.