Sentenza 11 novembre 2003
Massime • 2
In tema di uso indebito di carta di credito, poiché il legittimo detentore ha titolo all'utilizzazione di quest'ultima solo per effetto del rapporto contrattuale che lo ha autorizzato a tanto e finché il rapporto stesso perduri, la revoca dell'autorizzazione da parte dell'emittente priva colui al quale la carta era stata rilasciata della titolarità di essa e del conseguente diritto di utilizzarla dal momento in cui egli viene a conoscenza dell'atto di revoca, sicché l'ulteriore sua utilizzazione integra il reato di cui all'art. 12 D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991 n. 197. (Nella specie, si è ritenuta raggiunta la conoscenza, da parte del titolare della carta, del recesso dell'emittente in seguito all'avvenuta restituzione a quest'ultimo dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale egli aveva comunicato al primo l'avvenuta cessazione del rapporto).
L'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione avente ad oggetto la congruità della pena inflitta, anche sotto il profilo del superamento del limite massimo utile ad ottenerne la sostituzione con la libertà controllata, preclude la possibile applicazione del più elevato tetto massimo di sostituibilità previsto dalla normativa sopravvenuta nelle more del ricorso per cassazione (legge 12 giugno 2003 n. 134).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/11/2003, n. 46543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46543 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MOCALI PIERO PRESIDENTE
1.Dott. BARDOVAGNI PAOLO CONSIGLIERE
2.Dott. RIGGIO GIANFRANCO "
3.Dott. GIORDANO UMBERTO "
4.Dott. PEPINO LIVIO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON IL N. IL 23/05/1954;
avverso SENTENZA del 18/07/2002 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere BARDOVAGNI PAOLO;
Sentite le conclusioni del P.G. (rigetto del ricorso). Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Roma, riformando la sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste pronunciata in primo grado dal Tribunale di Velletri, ha riconosciuto ON IL responsabile di continuato uso illecito di carta di credito (art. 12 D.L.
3.5.1991 n. 143, convertito con modifiche nella L.
5.7.1991 n. 197). In base a documentazione acquisita nel giudizio di secondo grado era infatti emerso che all'imputato, già titolare di carta di credito "American Express", era stato comunicato l'annullamento del rapporto contrattuale con raccomandata ricevuta il 13.4.1996, sicchè l'uso successivo - con esposizione debitoria complessiva di oltre lire 60.000.000 - doveva ritenersi abusivo. La pena viene determinata in mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa, concesse le attenuanti generiche in considerazione di "precedenti non allarmanti, ormai remoti, essendo i più recenti per buona parte depenalizzati".
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore, denunciando erronea applicazione di legge ed illogicità della motivazione. Sotto il primo profilo rileva che nessuna delle ipotesi previste dalla norma incriminatrice - nè, in particolare, la utilizzazione della carta di credito da parte di chi non ne sia titolare - ricorreva nella fattispecie, in quanto l'imputato aveva la titolarità del mezzo di pagamento, nè lo aveva in alcun modo alterato. D'altra parte, non poteva neppure ritenersi raggiunta la prova della conoscenza dell'avvenuta revoca del rapporto sottostante, in quanto la ricevuta della raccomandata non forniva alcun elemento circa il contenuto della comunicazione.
Con altro motivo denuncia violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla pena, che ben poteva essere sospesa in considerazione dell'intervenuta depenalizzazione dei precedenti risultanti dal certificato penale, e comunque contenuta in limiti tali da consentire la sostituzione con la libertà controllata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. La giurisprudenza ha ormai chiarito che, avendo il legittimo detentore titolo per l'utilizzazione della carta di credito solo per effetto del rapporto contrattuale che ne ha autorizzato l'uso e in quanto il rapporto stesso perduri, la revoca della concessione da parte dell'emittente priva colui al quale la carta era stata rilasciata della titolarità e del conseguente diritto di utilizzarla dal momento della conoscenza dell'atto di revoca, sicchè l'ulteriore utilizzazione da parte sua integra il delitto previsto dall'art. 12 D.L. n. 143/1991 (Cass., Sez. V, 12.11.1996/3.2.1997, Francia). In tale ipotesi, sotto il profilo soggettivo il reato postula la consapevolezza del recesso, che deve essere comunicato all'utente. Detta conoscenza, peraltro, può essere desunta in giudizio sia da eventuali formali comunicazioni, sia da ogni altro elemento utile e sintomatico (Cass., Sez. V, 28.11.1997/6.2.1998, Rossi Modigliani). Ne segue che, nella fattispecie considerata, il reato è pienamente configurabile, mentre la consapevolezza del recesso è stata non illogicamente desunta, alla stregua dei criteri di esperienza, dall'atto di recesso del 10.4.1996 e dalle ricevute di spedizione (in data 11.4.1996) e di ritorno (in data 13.4.1996) della raccomandata inviata dall'emittente all'utilizzatore.
Quanto alle statuizioni concernenti la pena, la mancata concessione della sospensione condizionale è giustificata dalla ricordata esistenza di plurimi precedenti, di cui solo alcuni depenalizzati:
in ordine all'entità della sanzione, va osservato che la pena base è stata determinata nel minimo quanto alla, reclusione (un anno) e in misura assai prossima alla minima previsione edittale quanto alla multa (euro 450); non si è tenuto conto della continuazione, nè è stato operato il relativo aumento;
le attenuanti generiche sono state applicate nella loro massima estensione. Ne segue che la pena detentiva non poteva essere ulteriormente ridotta fino a rientrare nel limite dei sei mesi (con conversione in libertà controllata), come richiesto dalla difesa. La genetica inammissibilità del motivo di impugnazione su questa base proposto preclude la possibile applicazione del più favorevole limite di conversione (un anno) previsto dalla normativa introdotta con la sopravvenuta L. 12.6.2003 n. 134 (art. 4). Il ricorso va perciò respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, l'11 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 4 DICEMBRE 2003.