Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/1999, n. 9144
CASS
Sentenza 10 giugno 1999

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In caso di ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569, comma quarto, cod. proc. pen., qualora ricorra un'ipotesi in cui il giudice di appello, se adito, avrebbe dovuto, per qualsiasi motivo, annullare la sentenza di primo grado, la Corte di cassazione che annulla la sentenza di primo grado, non può rinviare al giudice di appello per il giudizio di secondo grado e privare, così, le parti di un grado di giurisdizione, ma deve annullare senza rinvio la decisione e rimettere gli atti al giudice che l'ha pronunciata, o a quello competente, se diverso, per la rinnovazione del giudizio di primo grado. (Fattispecie relativa a ricorso "per saltum" del P.M. avverso sentenza del Pretore emessa per un reato di competenza del Tribunale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/1999, n. 9144
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9144
    Data del deposito : 10 giugno 1999

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