Sentenza 10 giugno 1999
Massime • 1
In caso di ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 569, comma quarto, cod. proc. pen., qualora ricorra un'ipotesi in cui il giudice di appello, se adito, avrebbe dovuto, per qualsiasi motivo, annullare la sentenza di primo grado, la Corte di cassazione che annulla la sentenza di primo grado, non può rinviare al giudice di appello per il giudizio di secondo grado e privare, così, le parti di un grado di giurisdizione, ma deve annullare senza rinvio la decisione e rimettere gli atti al giudice che l'ha pronunciata, o a quello competente, se diverso, per la rinnovazione del giudizio di primo grado. (Fattispecie relativa a ricorso "per saltum" del P.M. avverso sentenza del Pretore emessa per un reato di competenza del Tribunale).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/1999, n. 9144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9144 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 10.06.1999
1.Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2.Dott. ROSSI BRUNO " N. 638
3.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. CAMPO STEFANO " N. 13796/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) Procuratore Generale della Repubblica presso Corte Appello di Genova
nei confronti di
PI NI SE N. IL 28.02.1948
SE AR N.IL 21.03.1951
avverso sentenza del 19.01.1999 PRETORE di MASSAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LA GIOIA VITO
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Gianfranco Ciani che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza;
Svolgimento del processo
Con sentenza pronunziata il 19/1/1999 il Pretore di Massa ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di IR NI PE e ER RA in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti perché estinti per oblazione a sensi dell'art.182 Cp. Al IR è stato contestato il delitto di cui agli artt.697 Cp, 10 e 14 l.497/74, per aver detenuto un fucile ad aria compressa, tre spade, due sciabole ed un pugnale senza farne denunzia.
Alla ER è stata invece contestata la contravvenzione di cui agli artt.697 Cp e 38 TULPS per aver omesso di comunicare il trasferimento di armi regolarmente denunziate.
Contro la sentenza ha proposto ricorso immediato per cassazione, a sensi dell'art.569 co.4 Cpp, il P.G. di Genova, nei confronti di entrambi gli imputati, deducendo la violazione di legge, in particolare degli artt. 162 e 162-bis Cp, in quanto la oblazione sarebbe stata erroneamente ammessa per un delitto ed applicata in misura insufficiente per la contravvenzione punita con pena alternativa.
Motivi della decisione
Il ricorso del P.G. è fondato nella parte in cui denunzia la violazione della disciplina della oblazione contenuta negli artt.162 e 162-bis Cp. È stata infatti ammessa la oblazione, nella misura prevista dall'art.162 per le contravvenzioni punite con sola pena pecuniaria, nei confronti degli imputati ai quali erano stati contestati un delitto ed una contravvenzione punita con pena alternativa. Tale violazione della legge impone l'annullamento senza rinvio della sentenza del Pretore.
Tuttavia la sentenza è viziata anche da incompetenza per materia del giudice e tale vizio deve essere rilevato di ufficio. Al IR è stato infatti contestato il delitto di cui agli artt. 10 e 14 della legge 497/74, reato che rientra nella competenza per materia del Tribunale.
La sentenza impugnata deve essere perciò annullata anzitutto per la incompetenza del giudice che la ha pronunciata. Conseguentemente non può essere accolta la richiesta, formulata dal ricorrente, di trasmissione degli atti al giudice di appello, a sensi dell'art.569 co.4 Cpp. Tale norma distingue nettamente la ipotesi in cui il giudice di appello, se fosse stata proposto tale mezzo di impugnazione, avrebbe dovuto annullare la sentenza di primo grado, dalla ipotesi in cui il giudice di appello avrebbe dovuto soltanto modificare la decisione. Soltanto in quest'ultima ipotesi la norma prevede che la Corte di cassazione, alla quale è stato proposta direttamente la impugnazione, invece che al giudice di appello, se accoglie il ricorso debba rinviare al giudice di appello per il giudizio di secondo grado.
Invece nella ipotesi in cui il giudice di appello avrebbe dovuto, per qualsiasi motivo, annullare la sentenza di primo grado, la Corte di cassazione, che annulla la sentenza di primo grado, non può rinviare al giudice di appello per il giudizio di secondo grado e privare così le parti di un valido giudizio di primo grado. In quest'ultima ipotesi all'annullamento senza rinvio della sentenza consegue la rimessione degli atti al giudice che la ha pronunciata, o a quello competente, se eventualmente diverso, per la rinnovazione del giudizio di primo grado.
Nel caso concreto la sentenza di primo grado è nulla, oltre che per la irregolare applicazione della oblazione, anche per la incompetenza del Pretore.
Perciò il giudizio di primo grado deve essere rinnovato davanti al giudice di primo grado competente, che è il Tribunale di Massa, e gli atti devono essere trasmessi al P.M. presso quel Tribunale perché eserciti l'azione penale davanti al giudice competente.
P. Q. M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di massa per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1999