CASS
Sentenza 1 agosto 2023
Sentenza 1 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/08/2023, n. 33768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33768 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TR ND, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Salerno il 06/02/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Silvia Salvadori, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Salerno ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva rigettato la richiesta di autorizzazione a recarsi al lavoro da parte di TR ND, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari perché ritenuto gravemente indiziato per reati di associazione di tipo mafioso, estorsioni- anche in forma tentata - mafiose, porto e detenzione di un proiettile di pistola cal. 9x21. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo con cui si deduce vizio di motivazione per avere il Tribunale, da una parte, sostanzialmente 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 33768 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 05/05/2023 riconosciuto le doglianze difensive volte a comprovare lo stato di indigenza del nucleo familiare dell'indagato, ma, dall'altra, non accolto l'appello sul presupposto che dall'ISEE emergerebbe la sussistenza di un reddito del nucleo familiare di 10.540,80 euro, senza che sia stato chiarito se detto reddito sia o meno sufficiente al sostentamento dell'intero nucleo familiare. Né il Tribunale avrebbe considerato che il reddito in questione sarebbe riferibile ad un'attività dell'indagato compiuta prima del suo arresto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile 2. La Corte di cassazione ha già spiegato come, in tema di autorizzazione dell'imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere un'attività lavorativa, la situazione di assoluta indigenza deve essere valutata, stante l'eccezionalità della previsione, secondo criteri di particolare rigore, che non possono però spingersi sino a pretendere una sorta di prova legale della condizione di impossidenza del nucleo familiare dell'indagato, pur essendo legittimo rifiutare l'autorizzazione in assenza di qualsiasi documentazione che dimostri lo stato economico prospettato. (Sez.
2. N. 53646 del 22/09/2016, Condorelli, Rv. 268852 in fattispecie in cui non era stata prodotta alcuna certificazione tale da dimostrare l'assenza di familiari conviventi con disponibilità finanziarie, nè si era ritenuta rilevante l'ammissione dell'indagato al gratuito patrocinio)". In particolare, la valutazione di particolare rigore, di cui si è detto, può essere positiva solo in presenza di situazioni obiettivamente riscontrabili che impediscano al soggetto ristretto di poter far fronte in altro modo all'esigenza di vita rappresentata. (Sez. 5, n. 27971 del 01/07/2020, G, Rv. 279532). Il Tribunale, con una corretta applicazione dei principi indicati, ha evidenziato come, nel caso di specie, il ricorrente abbia allegato alla richiesta solo la certificazione ISEE relativa al proprio nucleo familiare ed attestante la percezione complessiva di un reddito pari ad euro 10.540,80, senza tuttavia chiarine e documentarne la fonte, e, soprattutto, senza attestare lo stato di disoccupazione della moglie e del figlio, sicchè, si è fatto correttamente notare, non può nella specie escludersi la percezione di ulteriori redditi da parte dei familiari. Rispetto al ragionamento del Tribunale, il ricorso è obiettivamente silente, non essendo stato chiarito alcunchè di specifico. 2 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa Silvia Salvadori, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Salerno ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva rigettato la richiesta di autorizzazione a recarsi al lavoro da parte di TR ND, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari perché ritenuto gravemente indiziato per reati di associazione di tipo mafioso, estorsioni- anche in forma tentata - mafiose, porto e detenzione di un proiettile di pistola cal. 9x21. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo con cui si deduce vizio di motivazione per avere il Tribunale, da una parte, sostanzialmente 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 33768 Anno 2023 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 05/05/2023 riconosciuto le doglianze difensive volte a comprovare lo stato di indigenza del nucleo familiare dell'indagato, ma, dall'altra, non accolto l'appello sul presupposto che dall'ISEE emergerebbe la sussistenza di un reddito del nucleo familiare di 10.540,80 euro, senza che sia stato chiarito se detto reddito sia o meno sufficiente al sostentamento dell'intero nucleo familiare. Né il Tribunale avrebbe considerato che il reddito in questione sarebbe riferibile ad un'attività dell'indagato compiuta prima del suo arresto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile 2. La Corte di cassazione ha già spiegato come, in tema di autorizzazione dell'imputato sottoposto agli arresti domiciliari ad assentarsi per svolgere un'attività lavorativa, la situazione di assoluta indigenza deve essere valutata, stante l'eccezionalità della previsione, secondo criteri di particolare rigore, che non possono però spingersi sino a pretendere una sorta di prova legale della condizione di impossidenza del nucleo familiare dell'indagato, pur essendo legittimo rifiutare l'autorizzazione in assenza di qualsiasi documentazione che dimostri lo stato economico prospettato. (Sez.
2. N. 53646 del 22/09/2016, Condorelli, Rv. 268852 in fattispecie in cui non era stata prodotta alcuna certificazione tale da dimostrare l'assenza di familiari conviventi con disponibilità finanziarie, nè si era ritenuta rilevante l'ammissione dell'indagato al gratuito patrocinio)". In particolare, la valutazione di particolare rigore, di cui si è detto, può essere positiva solo in presenza di situazioni obiettivamente riscontrabili che impediscano al soggetto ristretto di poter far fronte in altro modo all'esigenza di vita rappresentata. (Sez. 5, n. 27971 del 01/07/2020, G, Rv. 279532). Il Tribunale, con una corretta applicazione dei principi indicati, ha evidenziato come, nel caso di specie, il ricorrente abbia allegato alla richiesta solo la certificazione ISEE relativa al proprio nucleo familiare ed attestante la percezione complessiva di un reddito pari ad euro 10.540,80, senza tuttavia chiarine e documentarne la fonte, e, soprattutto, senza attestare lo stato di disoccupazione della moglie e del figlio, sicchè, si è fatto correttamente notare, non può nella specie escludersi la percezione di ulteriori redditi da parte dei familiari. Rispetto al ragionamento del Tribunale, il ricorso è obiettivamente silente, non essendo stato chiarito alcunchè di specifico. 2 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 maggio 2023.