Sentenza 24 novembre 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi di acquisto dell'immobile per successione a causa di morte, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo conserva la sua efficacia nei confronti dell'erede del condannato, stante la preminenza dell'interesse paesaggistico o urbanistico, alla cui tutela è preordinato il provvedimento amministrativo emesso dal giudice penale, rispetto a quello privatistico, alla conservazione del manufatto, dell'avente causa del condannato, mentre passa in secondo piano l'aspetto afflittivo della sanzione e, quindi, il carattere personale della stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/1999, n. 3720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3720 |
| Data del deposito : | 24 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DAVIDE AVITABILE Presidente del 21/11/2000
1. Dott. ANTONIO ZUMBO Consigliere SENTENZA
2. Dott. GUIDO DE MAIO " N. 3720
3. Dott. CLAUDIA SQUASSONI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUIGI PICCIALLI " N. 25877/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dagli avv.ti difensori G. Grisi e M. Casciano, del foro di Salerno, per conto di
IO DO,
avverso l'ordinanza del Tribunale di Potenza - sez. riesame, del 24/25 maggio 2000
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Piccialli udito il Pubblico Ministero nella persona del sost. P.G. L. Ciampoli che ha concluso per l'annullamento con rinvio udito il difensore avv.to G. Grisi del foro di Potenza, il quale ha concluso come da ricorso
FATTO E DIRITTO
DO IO ha proposto, a mezzo dei difensori di fiducia, ricorso avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale è stata respinta la sua istanza di riesame ex art. 355 co. 3 in rel. 324 e 309 c.p.p., del decreto in data 14/2/2000 del P.M. presso il
Tribunale di Potenza di convalida, in termini probatori ed in ravvisato cospetto di estremi di contravvenzioni urbanistiche, del sequestro adottato d'iniziativa della p.g. (Corpo Forestale) avente ad oggetto, un'area sita in agro del Comune di Avigliano, interessata da lavori, appaltati dall'E.N.E.L. ad una società rappresentata dal ricorrente e finalizzati alla costruzione di un elettrodotto. La ragione del sequestro viene indicata, nel provvedimento convalidato e nella confermativa ordinanza, in questa sede impugnata, nella "modifica stabile definitiva e rilevante dell'assetto urbanistico territoriale", per effetto dell'imponenza delle opere in corso di realizzazione segnatamente i movimenti di terra, in eccedenza rispetto alle previsioni dei provvedimenti amministrativi, autorizzazioni regionali e nulla - osta comunale, invocati dall'indagato a sostegno dell'assunta legittimità dell'intervento, così configurandosi al vaglio meramente delibativo della notitia criminis richiesto in sede di riesame, la sussistenza del cd. fumus delicti, sufficiente alla conferma del provvedimento apprensivo. A sostegno dell'impugnazione la difesa del ricorrente deduce, in riferimento all'art. 606 lett. e) e b) c.p.p in relazione, rispettivamente agli artt. 309 n. 9 dello stesso codice ed 81 co. 3 D.P.R 24/7/77 n. 616, vizio di motivazione e violazione di legge, per omessa o, comunque, superficiale valutazione della normativa escludente la necessità della concessione edilizia per le opere pubbliche, quale quella nella specie appena iniziata, in forza di insindacabili provvedimenti autorizzatori della P.A.; di tal che il Tribunale di Potenza "muovendo dall'erroneo presupposto che il riesame del decreto di sequestro prescinde da qualsiasi valutazione in ordine all'esistenza di gravi indizi di colpevolezza", avrebbe finito col sottrarsi del tutto al proprio compito, avallando un provvedimento che, anche prima facie, sarebbe connotato da illegittimità, per la palese liceità dell'intervento sul territorio, attesa la rilevanza pubblica delle opere in via di realizzazione.
All'esito dell'odierna udienza camerale, ritiene la Corte che l'impugnazione, come sopra proposta, non è meritevole di accoglimento.
A tal proposito è sufficiente rilevare che il presupposto dell'adozione della misura del sequestro, ritenuto plausibile dal Tribunale del Riesame non è stato, nel caso di specie, quello della ravvisata illegittimità o inefficacia dei provvedimenti autorizzativi invocati dall'indagato, bensì la prospettata (e tanto basta in sede di riesame, attesa la limitata cognizione di merito prevista in tale fase del processo) eccedenza delle opere in concreto eseguite, rispetto alle autorizzazioni addotte, prevedenti solo un elettrodotto e non i vasti movimenti di terra e la realizzazione di una "pista", i modificativi dell'assetto del territorio tutelato, la cui strumentalità rispetto alla installazione del cantiere dei lavori, è stata ritenuta implausibile dai giudici di merito. In siffatto contesto, a parte l'inammissibilità della censura deducente non ben precisati vizi di motivazione (essendo i provvedimenti di riesame di misure reali impugnabili, ex art. 325 co 1 c.p.p, solo per violazione di legge), la stessa denuncia di violazione di norme penali (o meglio, di "altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale") si appalesa inconsistente, posto che, a termini dell'accusa (che non è necessario, non vertendosi in materia di misure cautelari personali, sia assistita da "gravi indizi") la presenza di provvedimenti autorizzatori dell'opera di pubblico interesse avrebbe costituito solo l'occasione, dandone il relativo spunto, per la realizzazione di un intervento di più ampia, e devastante per il territorio, portata. Essendo il compito del giudice del riesame in sede di conferma o meno delle misure reali, limitato al riscontro della corrispondenza della notitia criminis alla fattispecie di reato ipotizzata nella stessa, salva la ricorrenza di evidente infondatezza riscontrabili ictu oculi, senza necessità di doversi addentrare nell'esame di merito della denuncia, risulta in definitiva corretta la decisione impugnata, posto che la valutazione della conformità o meno, in concreto, dell'opera ai provvedimenti amministrativi invocati, avrebbe richiesto un approfondito esame del merito dell'imputazione, del tutto esulante dai limiti cognitivi nella sede de qua (v., ex plurimis, s. u., 20.11.96 n. 23 c.c., Bassi, 206657). Il ricorso va, in definitiva, respinto, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 21 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2000