Sentenza 18 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/07/2001, n. 9719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9719 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE'S U9 7 1 9 0 IN NOME DEL POPOLO ITA SSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Marino Donato SANTOJANNI Presidente R.G.N. 786/99 .22322 Dott. EN MILEO Consigliere Cron Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Rep . Dott. Fernando LUPI Consigliere Ud. 08/05/01 Dott. GU VIDIRI Rel. Consigliere Richiesta copia slucio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE dal 9.0. 6000 SE N TENZA 18 LUG. 2001 sul ricorso proposto da: IC IN, IMPELLIZZERI FILIPPO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE ZEBIO 7, presso lo studio dell'avvocato PERONE MARIO, che li rappresenta NC Richest co ZZ GI e difende unitamente all'avvocato 6000 18 LUG. 2001 giusta delega in atti;
H ricorrenti
contro
MANDELLI SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, Pichrasta elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI RIPETTA 22, 2001 presso lo studio dell'avvocato VESCI GERARDO, che lo 6000 18 LUG. 2001 2259 rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE -1- BELLIS MARCO, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 98/98 del Tribunale di PIACENZA, depositata il 18/03/98 R.G.N. 1689/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/01 dal Consigliere Dott. GU VIDIRI;
udito l'Avvocato PERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso in primis riunione alle SEZIONI UNITE, in subordine rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositati in data 25 ottobre 1994, EN OL e FI ZZ, dirigenti della s.p.a. Mandelli in Amministrazione Straordinaria dal 1 febbraio 1991, convenivano la propria datrice di lavoro avanti al Pretore di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di avere lavorato il primo presso la suddetta società dal 1 febbraio 1991, ed il secondo dal 3 marzo 1986, in qualità di responsabili della pianificazione strategica del gruppo Mandelli e, successivamente dal 1991, anche di responsabili dell'organizzazione e dei Sado VOn sistemi informatici. A seguito del Commissariamento della s.p.a. Mandelli Industriale nel gennaio 1994, esteso alla Mandelli s.p.a. in data 23 marzo 1994, veniva comunicato a tutti i dirigenti nell'aprile 1994 il nuovo assetto organizzativo del Gruppo e della Mandelli s.p.a., nel cui organigramma essi ricorrenti, che ricevevano lettera di licenziamento nel giugno 1994,non venivano ricompresi. Chiedevano, pertanto, in via principale la declaratoria di illegittimità del licenziamento loro intimato in data 28 giugno 1994 e la condanna dell'Amministrazione Straordinaria a corrispondere l'indennità suppletiva di cui all'art. 19 del c.c.n.1. 1 dei dirigenti industriali nella somma di lire 562.329.000 (0 altra ritenuta di giustizia e, comunque, non inferiore a lire 351.452.000) per il 296.186.000(0 altra primo, e la somma di lire comunque, non inferiore a ritenuta di giustizia e, 188.482.000) per il secondo, ed in via lire subordinata instavano per la condanna della suddetta Amministrazione a corrispondere l'indennità suppletiva di cui all'accordo interconfederale del 16 maggio 1985 nella somma per l'ing. OL di lire 311.452.000, e per il dott. ZZ di lire 188.482.000. I ricorrenti deducevano in diritto la illegittimità TO VO del licenziamento sia sotto il profilo formale, per mancanza di motivazione nella lettera di recesso del Commissario, sia sotto il profilo sostanziale per difetto dei presupposti legittimanti (giusta causa o giustificato motivo). Da qui la richiesta, in via principale, della indennità prevista dall'art. 19 del c.c.n.
1. di categoria. Dopo la costituzione dell'Amministrazione l'incompetenzaStraordinaria, che eccepiva in rito del Pretore del lavoro per improponibilità della domanda alla stregua dell'art. 24 1.F. e nel merito l'infondatezza delle avverse pretese, il Pretore di Piacenza con sentenze n. 377 e n. 378 del 10 2 settembre 1996 accoglieva la domanda subordinata dei ricorrenti e condannava la società convenuta a corrispondere al OL la somma di lire 311.286.000 ed all'ZZ la somma di lire 188.482.000,a titolo di indennità suppletiva di cui all'accordo interconfederale 16 maggio 1985 e a rifondere le spese di giudizio. Avverso tali sentenze proponevano l'Amministrazione Straordinaria appello principale, e EN OL e FI ZZ appello incidentale. Ло клиGuila Koke Il Tribunale di Piacenza con sentenza del 18 marzo 1998, in riforma delle impugnate sentenze, dichiarava giustificati ex art. 19 c.c.n.
1. dei dirigenti gli intimati licenziamenti e dichiarava l'improcedibilità di tutte le altre domande. Nel pervenire a tali conclusioni il Tribunale in relazione alle domande proposte ed all'eccezione di di condanna "inopponibilità alla procedura dell'accordo 3 ottobre 1989", interconfederale sollevata dall'Amministrazione Straordinaria - affermava di volere seguire " il prevalente e preferibile indirizzo dei giudici di legittimità secondo il quale i crediti vantati dal lavoratore nei confronti dell'imprenditore assoggettato ad amministrazione straordinaria ex 1. 95/79 debbono essere fatti valere nelle forme previste 3 per l'ammissione allo stato passivo secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa (art. 207 e ss. l.f. in forza dell'espresso richiamo dell'art. 1 della legge 95 del 1979), con conseguente operatività del disposto dell'art. 24 L.F.". Per quanto riguardava poi il contenuto dell'appello incidentale spiegato dai dirigenti, il Tribunale confermava sul punto la decisione del primo giudice, che aveva ritenuto giustificato il licenziamento, osservando che il concetto di giusto licenziamento, previsto dalla Gue to Visher contrattazione collettiva ai fini del pagamento dell'indennità supplementare, deve avere una autonomia concettuale rispetto alla tradizionale nozione di giustificato motivo, dovendosi esaminare le singole circostanze del caso concreto e valutare se il recesso del datore di lavoro venga a violare il principio della buona fede nella esecuzione del contratto, come accade quando il recesso rappresenti un comportamento meramentel'attivazione di pretestuoso. Orbene, applicando tali principi nel di specie, non poteva ritenersi privo di caso giustificazione il licenziamento intimato dal Commissario della Mandelli s.p.a., che aveva rilevato come l'attuale configurazione della struttura aziendale non prevedesse la proficua fruizione, da parte della procedura commissariale, dell'attività lavorativa dei due dirigenti. Come evidenziato puntualmente dal primo giudice, la situazione di amministrazione straordinaria di per sè presume uno stato di crisi finanziaria dell'azienda che da sola può ragionevolmente comportare una riorganizzazione tecnica funzionale che non può non incidere, oltre che sulla struttura anche sul personale, nell'un caso e nell'altro dovendosi seguire l'obiettivo primario di tagliare quei rami secchi ed improduttivi, che si risolvono in un eccesso di costi, prima di tutto in lo IO ordine all'esubero del personale)). Avverso tale sentenza EN OL e FI ZZ propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste con controricorso la s.p.a Mandelli in Amministrazione straordinaria, in persona del suo Commissario. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso EN OL e FI ZZ denunziano violazione delle norme sulla competenza ai sensi dei numeri 2 e 3 dell'art. 360 c.p.c.,nonchè l'inapplicabilità dell'art. 24 L.F. ai crediti di massa prededucibili nei confronti di società di amministrazione 5 straordinaria (competenza del giudice del lavoro). In particolare L. F. non è deducono che l'art. 24 applicabile alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e, per l'effetto, all'amministrazione straordinaria. L'applicazione dell'art. 24 L.F. in particolare non poteva essere estesa alla in quanto nonliquidazione coatta amministrativa espressamente richiamata dall'art. 201 L.F., che stabilisce quali norme dettate per il fallimento siano applicabili anche alla liquidazione coatta amministrativa. In altri termini, la norma derogativa delle ordinarie regole sulla competenza non è compresa Guille IO tra le norme proprie del fallimento richiamate dalla legge n. 95/79 nè tra quelle che disciplinano la procedura di liquidazione coatta amministrativa. A sostegno del loro assunto i ricorrenti evidenziano che l'inapplicabilità dell'art. 24 L.F. deriva dal fatto fondamentali differenze tra ilche sussistono fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, e quindi l'amministrazione straordinaria. Tali differenze essenzialmente si ricollegano al fatto che mentre il fallimento è un procedimento che si svolge integralmente nell'ambito giurisdizionale, assolvendo l'autorità giudiziaria anche a compiti di natura amministrativa, la liquidazione coatta amministrativa 6 è un procedimento nel quale l'intervento dell'autorità giudiziaria si attua soltanto per l'accertamento di determinate situazioni, mentre i compiti di natura più propriamente amministrativa sono demandati a organi amministrativi e sono svolti sotto la vigilanza ed il dell'autoritàcontrollo amministrativa. In conclusione, il Tribunale che dichiara lo stato di insolvenza non è dotato degli stessi poteri che spettano al Tribunale fallimentare. Infatti il Tribunale che dichiara il fallimento è l'organo primario della procedura medesima, dotato di ampi VioluGuite Vicker poteri di impulso, direzione e controllo delle operazioni. Analoga funzionerelative non spetta, invece, al Tribunale che dichiara lo stato di insolvenza rispetto alle procedura di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria, sia perchè l'art. 198 L.F. non lo contempla come tale sia perchè ad esso la legge non attribuisce la disponibilità di tali procedure. Sottolineano ancora i ricorrenti, che giusta quanto affermato da questa Corte di Cassazione( Cass. 22 marzo 1994 n. 2724), qualora si sia in presenza di un credito di massa, e come tale prededucibile, nei confronti di una società in amministrazione straordinaria, deve essere riconosciuta la competenza 7 del giudice ordinario e non può essere, di contro, la normativa ex art.riconosciuta per vis actrativa 24 1. fall. Inoltre non può condividersi, sempre a giudizio dei ricorrenti, la sentenza impugnata neppure nella parte in cui ha dichiarato l'inopponibilità alla procedura straordinaria dell'accordo interconfederale del 3 ottobre 1989, atteso che detto accordo prevedeva il diritto del dirigente all'indennità supplementare nel caso di risoluzione del rapporto anche nelle ipotesi Guest V. ke di ristrutturazione, riconversione ovvero di crisi settoriale o aziendale, accertate o dichiarate a norma dell'art. 2 della legge 18 agosto 1977 n. 675, nonchè nelle situazioni aziendali accertate dal Ministero del lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge n. 863 del l'applicabilità 1984, ed di tali estendeva disposizioni alle aziende in amministrazione straordinaria ai sensi della legge n. 75 del 3 aprile 1979, sicchè non poteva che scaturirne l'estensione dell'accordo stesso anche all'amministrazione straordinaria della s.p.a. Mandelli, con il conseguenziale diritto di essi ricorrenti alla corresponsione dell'indennità richiesta.
1.1. Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato. Ai fini di un ordinato iter argomentativo appaiono opportune alcune preliminari considerazioni. Come è noto l'amministrazione straordinaria delle c.d. -grandi imprese in crisi disciplinata dal d.l. 30 gennaio 1979 n. 26(convertito in legge 3 aprile 1979 n. 95) differisce dal fallimento sia per i - presupposti che per la procedura e le finalità che si propone, in quanto essa tende alla conservazione ed al risanamento delle imprese in crisi al fine di non disperderne il patrimonio e di salvaguardarne i livelli occupazionali. Pur distinguendosi per questo Guide ЛЬ anche dalla liquidazione coatta amministrativa che mira, invece, alla fuoriuscita dal mercato della imprese, per quanto attiene invece ai profili procedurali ne segue integralmente la disciplina, ad essa applicandosi il r.d. 16 marzo 1942 n. 267. Spetta poi al Tribunale competente dichiarare lo stato di insolvenza (art. 6 legge n. 95 del 1979), anche se la procedura diretta a soddisfare i creditori ed a gestire il patrimonio delle imprese è affidata all'autorità amministrativa (cfr. art. 1 legge n. 95 del 1979). Sulla base di tale quadro normativo va discussa la problematica oggetto dell'esame di questa Corte, quella cioè attinente all'individuazione dell'organo 9 giudicante competente all'accertamento dei crediti di lavoro che si intendono far valere nei confronti dell'amministrazione straordinaria. La prevalente giurisprudenza, conforme ad una opinione ampiamente diffusa in dottrina, ritiene che in tema di amministrazione straordinaria anche i cosiddetti crediti di massa e quelli inerenti alla commissariale, benchè soddisfatti ingestione prededuzione, sono assoggettati alla procedura esecutiva collettiva, con divieto di azioni esecutive Guila IO individuali posto che, secondo la regola fondamentale dell'istituto fallimentare (estensibile anche alla procedura di amministrazione straordinaria), tutti i crediti che debbono essere soddisfatti sul patrimonio del creditore insolvente devono essere fatti valere ed accertati secondo le norme che ne disciplinano il attesa altresì l'esigenza di concorso ed concentrazione in un unico foro di tutte le controversie derivanti dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, esigenza affermata in via generale dall'art. 6 della legge n. 95 del 1979; norma quest'ultima che esplica,con riguardo alla procedura di amministrazione straordinaria, una funzione equivalente a quella svolta dall'art. 24 1. fall. in relazione al fallimento ( in tali sensi Cass. 6 agosto 10 1998 n. 7704 cui adde ex plurimis : Cass. 29 marzo 1996 n. 2912; Cass. 23 novembre 1994 n. 9888; Cass. 13 1994 n. 3432; Cass. 13 febbraio 1993 n.aprile 2035). Tale orientamento, cui questa Corte ritiene di aderire, ha precisato al riguardo che i crediti vantati verso l'impresa siano sorti prima o dopo l'inizio della procedura e dunque pure quelli inerenti alla gestione commissariale che godono del trattamento di prededuzione a norma dell'art. 111 1. f. sono GU BE assoggettati alla previa ed indefettibile verifica in sede amministrativa, demandata al commissario, con la conseguenza che finchè tale vaglio non sia stato compiuto, la domanda di accertamento dei crediti davanti autorità giudiziariaalla è improponibile(cfr. in motivazione Cass. 6 agosto 1998 n. 7704 cit.).
1.2. Da questo indirizzo seguito, come detto, da numerosi decisioni, ha dissentito un orientamento che ha ritenuto invece che i crediti di lavoro subordinato sorti in pendenza della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ed in relazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, non devono essere accertati con il procedimento previsto per la formazione del passivo, 11 ma mediante giudizio ordinario davanti al pretore in funzione del giudice del lavoro (oggi Tribunale in funzione di giudice del lavoro) (cfr. al riguardo Cass. 19 febbraio 1993 n. 2034). Tale orientamento fa affidamento in primo luogo sulla considerazione che disciplina generale sui poichè nei rinvii alla fallimenti operati dalla legge n. 95/1979 non è compreso il disposto dell'art. 24 1.f., al Tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza dell'impresa norma dell'art. 195 1.f., (identificato a richiamato dall'art. 1, comma 5, legge 95/1979) Guide VO dovrebbe negarsi un ruolo unificante nell'ambito amministrazione straordinaria della procedura di analogo a quello che, invece, gli artt. 23 e 24 1.f. assegnano al Tribunale fallimentare, e perciò dovrebbe escludersi che nella competenza del Tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza dell'impresa rimangano attratti gli episodi di contenzioso originati dalla procedura. In secondo luogo lo stesso orientamento si basa sulla distinzione tra debiti concorsuali>(debiti gravanti sull'impresa in dissesto per obbligazioni assunte dal suo titolare anteriormente all'inizio della amministrazione straordinaria e risultanti dai libri contabili e dai documenti dell'impresa, in base 12 ai quali deve essere formato l'elenco dei creditori ex art. 207-209 1.f.), e debiti di massa> (che pur gravando anche essi sul patrimonio dell'imprenditore insolvente sono stati contratti dal commissario per esigenze connesse alla continuazione dell'attività imprenditoriale o derivano da rapporti contrattuali nei quali il commissario è subentrato ,e destinati ad avere esecuzione nel corso della procedura), e sull'affermazione che all'assunzione di questi ultimi debiti risultano estranei i titolari dell'impresa, situazione debitoria complessiva si la cui cristallizza al momento dell'apertura della procedura Juilo Nole Guita di amministrazione straordinaria disposta dalla tale situazionepubblica autorità, sicchè solo debitoria costituisce oggetto della verifica che w come si evince dalla individuazione dei creditori - fafatta dagli artt. 16 n. 4, 89, 92 e 207 1. f. riferimento unicamente a quei debiti che hanno dato origine al dissesto (cfr. in tali sensi in motivazione Cass. 19 febbraio 1993 n. 2034). Contro tali considerazioni è stato puntualmente osservato come per la soluzione della problematica in oggetto non assuma alcun rilievo il riferimento all'art. 24 1.f. atteso che il rito dell'accertamento del passivo costituisce la conseguenza di una 13 necessaria concentrazione presso un unico organo di tutte quelle azioni rivolte a far valere i crediti verso il fallimento. Esigenza questa comune anche all'amministrazione straordinaria poichè la sottoposizione a verifica pure dei crediti di massa (dipendenti da atti di gestione del commissario) produce immediatamente l'effetto di una (temporanea) improponibilità dell'azione di accertamento giurisdizionale dei relativi diritti, ma comporta poi l'incardinamento della eventuale consecutiva fase contenziosa davanti al Tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza. In questa prospettiva l'opinione maggioritaria, cui aderisce questo Collegio, corrisponde alla esigenza di concentrazione del contenzioso della procedura affermata in via generale dall'art. 6 legge 95/1979 (cfr. in questi termini Cass. 1998 n. 7704). La tesi,poi, che delinea una distinzione tra debiti concorsuali e debiti di massa> al fine di giustificare una diversa loro regolamentazione in sede di procedure fallimentari e di quelle ad esse analoghe di critica perchè, come è stato è suscettibile evidenziato da più parti, porterebbe ad affermare che l'amministrazione straordinaria configura un centro 14 di imputazione di diritti ed obblighi del tutto indipendente ed autonomo rispetto alla posizione rivestita dal debitore, laddove la titolarità di tutti i rapporti giuridici patrimoniali, senza distinzione appartenere alcuna, è stata da sempre ritenuta alla procedura all'imprenditore sottoposto concorsuale, salva la sua temporanea incapacità sostanziale e processuale a disporre di detti rapporti. Consegue da quanto sinora detto l'infondatezza del primo motivo di ricorso per avere la sentenza GU IO impugnata correttamente negato ingresso nel presente Vz giudizio alle domande di condanna e per avere ancora affermato di volere seguire l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale i crediti vantati dal lavoratore nei riguardi dell'imprenditore, assoggettato ad amministrazione straordinaria ex legge 95/1979, devono essere fatti valere nelle forme previste per l'ammissione allo stato passivo secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono 2. contraddittoria motivazione della sentenza circa un punto decisivo della controversia e nullità della sentenza ai sensi dei numeri 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c. Assumono in particolare i ricorrenti che il 15 : Tribunale una volta che aveva dichiarato l'incompetenza del giudice del lavoro, accogliendo la tesi della competenza anche per i crediti di massa prededucibili del Tribunale che aveva dichiarato lo stato di insolvenza avrebbe dovuto rimettere la - causa al giudice competente senza decidere nel merito. Dal momento che la questione di competenza aveva natura assolutamente pregiudiziale vi era, una manifesta inconciliabilità tra ladunque, pronunzia di incompetenza e la decisione nel merito della causa. No IO 2.1. Tale censura appare destituita di giuridico fondamento. Questa Corte di Cassazione ha più volte statuito che la domanda di mero accertamento dell'illegittimità del licenziamento proposta nei confronti del fallimento rientra nella competenza del giudice del lavoro laddove sussiste invece la competenza del giudice fallimentare nel caso in cui il lavoratore abbia domandato il soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie (cfr. tra le altre :Cass. Cass. 21 novembre 1998 n. 11787; Cass. 4 aprile 1998 n. 3522;Cass. 9 gennaio 1991 n. 112).Un siffatto principio è stato, poi, affermato anche in relazione all'amministrazione straordinaria (Cass., Sez. Un., 20dicembre 1982 n. 16 7043) ed alla liquidazione coatta amministrativa (Cass., Sez. Un., 5 dicembre 1990 n. 11683). nel limitarsi ad Orbene, la sentenza impugnata la legittimità del accertare e dichiarare licenziamento dei dirigenti ZZ e OL non è incorsa nel denunziato vizio ma si è, invece, attenuta ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, innanzi ricordati, e non è, dunque, suscettibile di alcuna censura.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono nullità del procedimento ai sensi dei nn. 4 e 5 GUilo IO esperimentodell'art. 360 c.p.c. nonchè mancato dell'istruzione probatoria con riferimento all'effettuata individuazione nell'amministrazione straordinaria di una causa legittimante il licenziamento. A tale riguardo criticano la sentenza impugnata per avere deciso la controversia senza prima avere dato ingresso alla prova testimoniale circa soppressione del posto di lavoro e l'effettiva l'impossibilità da parte della società di utilizzare i dirigenti. Questo motivo non può trovare accoglimento atteso che la sentenza impugnata, con una motivazione congrua, priva di salti logici e, quindi, del tutto condivisibile 17 sul piano logico nonchè su quello giuridico e pertanto non suscettibile di alcuna censura in questa ha evidenziato come ilsede di legittimità licenziamento dei dirigenti non fosse ricollegabile ad una condotta pretestuosa del commissario della s.p.a. Mandelli ma si giustificasse invece sulla base della nuova struttura aziendale che aveva assunto la società datrice di lavoro. Nè può sottacersi che il Tribunale di Piacenza, al fine di più compiutamente giustificare le proprie conclusioni, ha anche opportunamente ricordato come, data la specifica peculiarità del rapporto lavorativo dirigenziale, la valutazione della giustificazione del licenziamento eparticolari assume propri connotati, del tutto gli altrida quelli caratterizzanti diversi lavoratori dipendenti.
5. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma 1'8 maggio 2001. SIGLIE GU Vitu IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Шотно вибраний Ech 18 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 18 LUG. 2001 E Oggi, R P U S IL CANCELLIERE R O C